C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 05/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 708 Il giorno 4 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 5331/708 pfi 21-22/PM/fm nei confronti del seguente soggetto: 1. il sig. AURED HIBRAHIMI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDSRL Calcio San Donà.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 708 Il giorno 4 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 5331/708 pfi 21-22/PM/fm nei confronti del seguente soggetto: 1. il sig. AURED HIBRAHIMI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDSRL Calcio San Donà.

 Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente avv. SILVIA BACCI Componente avv. ENRICO PENZO Componente Alla riunione non risulta presente la parte deferita. La Procura federale è rappresentata dall’avv. LORENZO GIUA. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 4 ottobre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1. sig. AURED HIBRAHIMI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Protocollo allenamenti e gare nell’emergenza Covid “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 19.2.2022, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e relative al Calcio dilettantistico e giovanile, per avere lo stesso partecipato alle gare Liapiave – Calcio San Donà del 6.3.2022 e Portomansuè – Calcio San Donà del 13.3.2022, valevoli per il Campionato Allievi Regionale Under 16, pur non avendo rispettato le prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione del contagio da Covid – 19, in quanto era in possesso di un green pass scaduto in data 28.2.2022; nonché ancora per aver esibito in occasione della gara Portomansuè – Calcio San Donà del 13.3.2022 il green pass della sorella al fine di ottenere ingiustamente l’accesso all’impianto sportivo nel quale doveva disputarsi l’incontro. Il Tribunale dà atto che la parte deferita non ha chiesto un rinvio dell’udienza, né formulato richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS. L’avv. Giua si riporta integralmente all’atto di deferimento procede ad illustrare le sanzioni disciplinari nei confronti della parte deferita nella seguente misura: sig. AURED HIBRAHIMI n. 6 giornate di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 5331/708 pfi 21- 22/PM/fm; sentito il rappresentante della Procura, avv. Giua; ritenuta congrua la richiesta della Procura federale, attesa la gravità del fatto; accoglie la richiesta della medesima deliberando l’adozione del seguente provvedimento disciplinare: sig. AURED HIBRAHIMI n. 6 giornate di squalifica.

 

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