C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 05/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 734 Il giorno 4 ottobre 2022 alle ore 15.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 5588/734 pfi 21-22/PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. FLAVIO SULA, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Villa Bartolomea ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva; 2. la società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA (matricola federale 947074).

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 734 Il giorno 4 ottobre 2022 alle ore 15.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 5588/734 pfi 21-22/PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. FLAVIO SULA, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Villa Bartolomea ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva; 2. la società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA (matricola federale 947074).

Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente avv. ENRICO PENZO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente Risultano presenti alla riunione: il sig. FLAVIO SULA rappresentato in quanto minore dai genitori Saimir Sula e Xhilda Yzeiraj; la società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA rappresentata dal sig. Lucio Albarello in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA. La Procura federale è rappresentata dall’avv. LORENZO GIUA. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 4 ottobre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. sig. FLAVIO SULA, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.3.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Villa Bartolomea, sottoscritto unitamente ai propri genitori sig.ri Saimir Sula e Yzeiraj Xhilda, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; 2. la società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Flavio Sula, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale dà atto che le parti deferite non hanno chiesto un rinvio dell’udienza, né formulato richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS. L’avv. Giua procede ad illustrare le sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. FLAVIO SULA n. 4 giornate di squalifica società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA Euro 500,00 di ammenda I sig.ri Saimir Sula e Xhilda Yzeiraj, genitori del calciatore Sula Flavio, trasferiti in Italia dal dicembre 2019, confermano che erano a conoscenza che il proprio figlio avesse partecipato a campionati della Federazione Albanese, ma pensavano che quanto gli veniva chiesto di dichiarare si riferisse a precedenti tesseramenti presso la Federazione Italiana. Dichiarano inoltre di non conoscere perfettamente la lingua italiana e, per quanto riguarda il sig. Saimir Sula, di non parlarla affatto. Il sig. Albarello per la società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA, nel riportarsi agli atti difensivi depositati, ribadisce la buona fede della stessa e richiede l’applicazione di una pena particolarmente mite, attese le difficoltà economiche che normalmente incontrano le società di Seconda categoria come la loro. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 5588/734 pfi 21- 22/PM/rn, sentita la Procura federale e le sue richieste, attesa la dichiarazione della sig.ra Xhilda Yzeiraj circa il fatto che entrambi i genitori erano consapevoli che il proprio figlio fosse stato tesserato presso la Federazione Albanese; che pertanto la dichiarazione resa in sede di tesseramento presso la Federazione Italiana deve ritenersi mendace; considerato che la società risponde del fatto a titolo di responsabilità oggettiva; valutata peraltro la buona fede della stessa che ha utilizzato il calciatore in un campionato senza classifica (Esordienti) e quindi senza un interesse sportivo diretto al suo utilizzo; ritenuto pertanto di dover ridurre le richieste formulate dalla Procura nei confronti delle parti deferite; PQM delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. FLAVIO SULA n. 3 giornate di squalifica società A.S.D. VILLA BARTOLOMEA Euro 200,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it