C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 12/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 765 Il giorno 11ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 6405/765pfi21-22/PM/ce nei confronti del seguente soggetto: 1. il sig. PAOLO CARAMEL, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 765 Il giorno 11ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 6405/765pfi21-22/PM/ce nei confronti del seguente soggetto: 1. il sig. PAOLO CARAMEL, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso.

 Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente avv. DAMIANO DANESIN Componente dott. GIORGIO SANTOMASO Componente Risulta presente il sig. PAOLO CARAMEL, mentre la Procura federale è rappresentata dall’avv. ENRICO LIBERATI. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 11 ottobre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. PAOLO CARAMEL, per della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data26.8.2019, utilizzando un profilo dal nickname “Paolo Paul” ad esso direttamente riconducibile e sulla pagina Facebook “Calciatori Brutti” sulla quale nell’occasione era stato pubblicato un messaggio di auguri () postato la seguente testuale espressione rivolta al sig. Minala Joseph Marie: <È un incrocio tra un gorilla e un rottweiler>. Il Tribunale prende atto che la parte deferita ha raggiunto un accordo con la Procura federale circa l’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS nella seguente misura: sig.ra PAOLO CARAMEL: sanzione base: mesi 2 di squalifica; sanzione finale: giorni 40 di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 co. 1 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS; preso atto dell’accordo raggiunto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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