C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 26/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 22 2022/2023 della società A.S.D. CONDOR TREVISO (matr. 934020). Gara di Trofeo Regione Veneto di Prima categoria/D, 1^ giornata di Andata del 12.10.2022 TEAM BIANCOROSSICONDOR TREVISO.
Reclamo n. 22 2022/2023 della società A.S.D. CONDOR TREVISO (matr. 934020). Gara di Trofeo Regione Veneto di Prima categoria/D, 1^ giornata di Andata del 12.10.2022 TEAM BIANCOROSSICONDOR TREVISO.
La società CONDOR TREVISO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Gianfranco Artuso, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 39 del 19.10.2022: - Inibizione al sig. Gianni Grigni (allenatore) dal 25 ottobre al 30 novembre 2022; - Ammenda di Euro 200,00; - Inibizione al sig. Riccardo Bonacina (dirigente accompagnatore) al 31 ottobre 2022; per aver fatto partecipare il sig. Giani Grigni (allenatore) alla gara del 12 ottobre u.s. in costanza di squalifica, in violazione dell’art. 19 co. 3 CGS. Il sig. Grigni era stato infatti sanzionato con la squalifica a tutto il 24 ottobre 2022 pubblicata sul C.U. 37 del 12.10.2022.
Il reclamo è stato preannunciato alla segreteria della Corte il 21 ottobre u.s. e depositato il giorno successivo, contrariamente alle disposizioni di cui al C.U. 19/A della FIGC relative all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione Sportiva 2022/2023) secondo cui il termine per presentare il preannuncio di reclamo alla Corte è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione, mentre quello entro cui deve essere depositato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 21 ottobre 2022 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società CONDOR TREVISO e dispone l’addebito della tassa reclamo. Data cionondimeno la particolarità del caso di specie, dispone il rinvio del fascicolo al Giudice di primo grado per l’eventuale riesame.
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