C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 16/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 30 2022/2023 della società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D. (matr. 74881). Gara di Eccellenza/B, 8^ giornata di Andata del 30.10.2022 TREVISO FBC 1993 SSDRL-ARCELLA PADOVA A.S.D.
Reclamo n. 30 2022/2023 della società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D. (matr. 74881). Gara di Eccellenza/B, 8^ giornata di Andata del 30.10.2022 TREVISO FBC 1993 SSDRL-ARCELLA PADOVA A.S.D.
La società ARCELLA PADOVA A.S.D., nella persona del suo rappresentante legale, sig. Andrea Agostini, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso ilseguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 43 del 3.11.2022: - Squalifica per n. 4 gare effettive comminata al sig. Andrea Boscaro (calciatore): espulso per offese all’Assistente, uscendo dal terreno di gioco teneva un comportamento irriguardoso verso lo stesso; al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e offendeva i tifosi di casa. La società nel proprio reclamo si appella alla Corte chiedendo la riduzione del provvedimento di squalifica a carico del calciatore Boscaro ritenendolo non proporzionato rispetto alle motivazioni stesse del G.S. e al comportamento tenuto dal calciatore. Nello specifico, il calciatore avrebbe proferito la parola “Svegliati!” senza alcuna connotazione ingiuriosa nei confronti dell’Assistente, con conseguente sanzione disciplinare per comportamento irriguardoso a cui corrisponderebbe la squalifica per una sola giornata effettiva di gara, come da decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale, III Sezione, n. 18/2020-2021 allegata al reclamo. Allega inoltre la reclamante stralcio del C.U. 43 del 3.11.22 del CR Veneto dove, a fronte di proteste e offese al Direttore di gara, è stata comminata la squalifica per una sola giornata. Presa visione del supplemento di rapporto redatto dall’Assistente, la società Arcella contesta inoltre il fatto che, alla notifica dell’espulsione da parte del Direttore di gara, il Boscaro si sarebbe nascosto dietro la panchina: l’ubicazione della stessa (appoggiata al muro di recinzione) avrebbe reso impossibile per chiunque nascondervisi dietro. All’esibizione del cartellino rosso, il Boscaro si sarebbe allontanato dal terreno di gioco tenendo un comportamento corretto e rispettoso. A fine gara, lo stesso sarebbe rientrato in campo solo per scusarsi con il Direttore di gara senza proferire insulti nei confronti dei tifosi locali. Al reclamo sono altresì allegate le dichiarazioni dei sig.ri Andrea Boscaro e Gianni Paccagnella (Segretario della società Arcella).
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ARCELLA PADOVA A.S.D.; esaminata la documentazione agli atti; sentito l’Assistente, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto di gara e specificato di aver sentito distintamente l’offesa a lui rivolta (“Svegliati c…e!”), che è stata pronunciata da una distanza considerevole e ad alta voce, con il chiaro intento di richiamare la sua attenzione; ha escluso altresì nettamente che tale comportamento potesse essere attribuito a qualcun altro; ricordato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS; P.Q.M. delibera di respingere il reclamo presentato dalla società ARCELLA PADOVA A.S.D. confermando la sanzione comminata dal Giudice di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo (art. 48 CGS).
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