C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 14/12/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 59 Il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia Marghera, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 12218/59 pfi 22-23 PM/fda nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. MAURO SCAPOCCIN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lions Villanova; 2. sig. OMAR NALESSO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Lions Villanova; 3. la società A.S.D. LIONS VILLANOVA (matr. 935971).
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 59 Il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia Marghera, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 12218/59 pfi 22-23 PM/fda nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. MAURO SCAPOCCIN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lions Villanova; 2. sig. OMAR NALESSO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Lions Villanova; 3. la società A.S.D. LIONS VILLANOVA (matr. 935971).
Il Collegio è composto dai signori: dott. SALVATORE SCIUTO Presidente - Relatore dott. GIORGIO SANTOMASO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente Risultano presenti all’udienza i sig.ri Mauro Scapoccin e Omar Nalesso rappresentati e difesi, unitamente alla società A.S.D. Lions Villanova, dall’avv. Jacopo TOGNON del foro di Padova, giusta delega fatta pervenire alla segreteria del Tribunale in data 2dicembre 2022. Ai fini della pratica forense, si attesta la presenza del dott. Marco Marzolla. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Giulia CONTI, in collegamento da remoto. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 13 dicembre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita:
- sig. Mauro Scapoccin, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il dirigente accompagnatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sig. Omar Nalesso, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007), all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Lions Villanova e militante nella squadra della predetta società della categoria “Giovanissimi Under 15”, il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR), adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale richiesta dalla A.S.D. Lions Villanova; 2. sig. Omar Nalesso, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il presidente della A.S.D. Lions Villanova, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007), all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Lions Villanova e militante nella squadra della predetta società della categoria “Giovanissimi Under 15”, il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR), adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale richiesta dalla A.S.D. Lions Villanova; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 7.3.2022, inviato sulla chat WhatsApp della squadra “Juniores Under 19” della A.S.D. Lions Villanova il seguente messaggio: “buongiorno, con un allenamento a settimana pensate di migliorare? Ogni lunedì stessa storia… sinceramente mi stanno girando i coglioni alla grande, ditemi cosa volete fare che la società si comporterà in base a questo…stiamo facendo sacrifici grandi a livello economico per voi e veniamo ricambiati così. Avete rotto il cazzo”. 3. la A.S.D. Lions Villanova a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Mauro Scappocin ed Omar Nalesso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. L’avv. Conti in rappresentanza della Procura si riporta all’atto di deferimento e conclude proponendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della parte deferita nella seguente misura: sig. MAURO SCAPOCCIN n. 4 mesi di inibizione sig. OMAR NALESSO n. 5 mesi di inibizione società A.S.D. LIONS VILLANOVA Euro 700,00 di ammenda Relativamente alla memoria dell’avv. Tognon, la Procura evidenzia come le eccezioni sollevate dalla difesa risultino irrilevanti rispetto all’oggetto della contestazione e non siano in grado di far venire meno la condotta oggetto del capo di imputazione. L’avv. Tognon si riporta integralmente a quanto esposto in memoria. Evidenzia in particolare che la sig.ra Nadia De Agostini si è costruita il caso in quanto la chiusura della stagione sportiva era prevista quindici giorni dopo l’asserito mancato rilascio del nullaosta, non collegato al mancato versamento della quota associativa. Evidenzia altresì che la richiesta di nullaosta proviene dalla società Legnago Salus, decisamente collegata con un agente Fifa in atti individuato. In merito al deferimento del sig. Omar Nalesso, si ribadisce che: a) lo stesso non aveva alcun potere decisionale in merito al mancato rilascio del nullaosta in quanto detto potere compete unicamente al legale rappresentante della società; b) il messaggio WhatsApp trasmesso al gruppo Juniores Under 19 è stato un errore linguistico del quale si è subito scusato con gli interessati; oltretutto è indirizzato a ragazzi cosiddetti “grandi minori”, pertanto ha un riflesso meno impattante in ragione dell’età matura dei ragazzi.
- L’avv. Conti contesta la tesi difensiva nella parte relativa alla asserita precostituzione della violazione da parte della sig.ra Nadia D’Agostini in quanto del tutto indimostrata dagli atti acquisiti al presente procedimento, che dimostrano con certezza il contrario. Il Tribunale si riserva di decidere. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 12218/59 pfi22-23 PM/fda; manda assolti tutti i soggetti deferiti in ordine a tutte le incolpazioni ascritte. È riservata la motivazione nei termini di cui al CGS.
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