C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/12/2020 – Delibera – Reclama l’A.S.D. Mazzola – Valdarbia avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE MASOTTI SAMUELE (MAZZOLA VALDARBIA) Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento proferiva espressioni irriguardose verso il D.G.; di poi rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione in occasione della segnatura della propria squadra per unirsi ai festeggiamenti. Sanzione aggravata perché capitano.”.
Reclama l’A.S.D. Mazzola - Valdarbia avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE MASOTTI SAMUELE (MAZZOLA VALDARBIA) Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento proferiva espressioni irriguardose verso il D.G.; di poi rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione in occasione della segnatura della propria squadra per unirsi ai festeggiamenti. Sanzione aggravata perché capitano.”.
La Società reclamante preliminarmente evidenzia la circostanza che il D.G. avrebbe fatto una certa confusione con i cartellini al momento del provvedimento disciplinare nei confronti del Masotti, in quanto dapprima comminava l’espulsione diretta e successivamente, accortosi dell’errore, modificava il provvedimento in un’espulsione per somma di ammonizioni, tuttavia – a detta della Reclamante – la prima ammonizione sarebbe stata in realtà a carico di un compagno di squadra del Masotti e non di quest’ultimo. L’A.S.D. Mazzola - Valdarbia evidenzia inoltre che il Masotti, una volta espulso, si sarebbe limitato ad affacciarsi in accappatoio, a fine gara, sulla porta dello spogliatoio, senza però oltrepassare la linea del campo. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, il medesimo conferma che l’espulsione del calciatore del Mazzola – Valdarbia è avvenuta per somma di ammonizioni e che il Masotti era stato il destinatario anche della prima ammonizione per un fallo di gioco; precisa inoltre che il calciatore era rientrato sul terreno di gioco, non a fine gara, bensì dopo una segnatura della propria squadra e che in tale circostanza lo stesso indossava solo indumenti intimi. Il Collegio rileva che, al di là del ripensamento dell’Arbitro al momento dell’adozione del provvedimento disciplinare, risulta acclarato che l’espulsione è avvenuta per somma di ammonizioni ed in ordine alla prima ammonizione il D.G. conferma che il destinatario ne era stato lo stesso Masotti per un fallo di gioco. Tuttavia se ciò è vero, come è vero, ad avviso del Collegio l’espulsione per somma di ammonizioni dovrà essere sanzionata tutt’al più con una giornata di squalifica ed inoltre la rilevanza della condotta disciplinare del calciatore assunta in tale contesto, proprio perché ritenuta dall’Arbitro meritevole solo di una (seconda) ammonizione non è suscettibile di essere aggravata in ragione della qualifica di capitano rivestita dal Masotti. Per quanto concerne invece l’ingresso in campo di quest’ultimo, l’episodio è confermato dal D.G., il quale ribadisce che non si è verificato a fine gara bensì dopo la segnatura di una rete da parte del Mazzola – Valdarbia, anzi precisa che in tale occasione il calciatore inossava soltanto indumenti intimi. Di guisa che il comportamento in esame deve essere senz’altro censurato e trovare idonea sanzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Regione Toscana riduce la squalifica inflitta al calciatore della A.S.D. Mazzola - Valdarbia Masotti Samuele a 3 (tre) giornate di gara. Dispone restituire la tassa di reclamo.
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