C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 25/01/2023 – Delibera – gara del 15/ 1/2023 EUGANEA ROVOLON CERVARESE – CALCIO SAONARA VILLATORA

gara del 15/ 1/2023 EUGANEA ROVOLON CERVARESE - CALCIO SAONARA VILLATORA

La società Euganea Rovolon Cervarese ha proposto reclamo, con contestuale redazione dei motivi, il giorno 16.1.2023, quindi tempestivamente nel limite temporale per la proposizione del preannuncio, quindi ricevibile, contestualmente trasmesso alla controparte, lamentando l'irregolarità della gara, disputata il 15.1.2023 contro la società Calcio Saonara Villatora. Evidenzia che la reclamata ha sostituito, al 23º del II tempo, il giocatore Baliello Thomas (classe 2004) col giocatore Cecchinato Luca (classe 2002), così proseguendo la competizione senza alcun nato dal 2004, in violazione delle disposizioni impartite col C.U. n. 1 per la categoria Promozione. La reclamata non ha inviato osservazioni. Il reclamo é, quindi fondato. Seguono le sanzioni di seguito applicate. PQM il G.S. delibera : -di non convalidare il risultato conseguito sul campo Euganea Rovolon Cervarese - Calcio Saonara Villatora 1 a 3 -di applicare alla società Calcio Saonara Villatora le sanzioni della perdita della gara col punteggio Euganea Rovolon Cervarese - Calcio Saonara Villatora 3 a 0 e l'ammenda di euro 60; -di infliggere al dirigente accompagnatore Cacco Oliviero l'inibizione a tutto il 31 gennaio 2023. La tassa reclamo non è dovuta.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it