C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 26/01/2023 – Delibera – Gara Art. Ind. Larcianese – FC Meridien Grifoni (2-4) del 21.12.2022. Coppa Italia Eccellenza e Promozione. In C.U. n. 46 del 30 dicembre 2022 C.R. Toscana.
Gara Art. Ind. Larcianese – FC Meridien Grifoni (2-4) del 21.12.2022. Coppa Italia Eccellenza e Promozione. In C.U. n. 46 del 30 dicembre 2022 C.R. Toscana.
Reclama il signor Carbone Giancarlo in proprio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/9/2025 CARBONE GIANCARLO (ART. IND. LARCIANESE) Prima dell’inizio della gara, non indicato nella distinta, accedeva allo spogliatoio arbitrale. A fine gara, ostacolava il rientro del D.G. negli spogliatoi mettendogli ripetutamente il proprio braccio dx sul petto e rivolgendogli frasi ingiuriose. Di poi, dava una spinta con entrambe le mani sulla schiena all’arbitro di intensità tale da fargli sbattere una spalla sullo spigolo della porta e provocandogli forte dolore pungente. Viene acquisito agli atti referto di pronto soccorso rilasciato da P.O. di Pontedera. Con riserva di eventuale risarcimento danni all’ufficiale di gara in relazione a quanto denuncerà lo stesso. La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”. Il reclamante innanzitutto nega, prima dell’inizio della gara, di essersi recato nello spogliatoio arbitrale, nonché di essersi presentato al D.G. in tale occasione in quanto il signor Carbone - a suo dire – sarebbe arrivato presso l’impianto di gioco proprio in concomitanza con l’inizio della gara avendo in precedenza impegni di lavoro. Riferisce di aver proferito soltanto delle frasi di protesta nei confronti della terna arbitrale, ma nega altresì di aver posto più volte il braccio sul petto del D.G., riconoscendo di avergli solamente dato una piccola spinta sulla schiena in modo da farlo rientrare il più velocemente possibile nello spogliatoio. Contesta la modalità del proprio riconoscimento in quanto ribadisce di non aver avuto modo di incontrare gli ufficiali di gara prima dell’inizio della stessa e contesta inoltre di essere andato via in fretta e furia, contrariamente a quanto riportato dall’Assistente n. 1 in sede referente. Ritenendo pertanto la sanzione sproporzionata ne domanda la riduzione. Richieste agli Ufficiali di Gara osservazioni in merito al contenuto del reclamo, l’Arbitro pur precisando che il signor Carbone mai è entrato nello spogliatoio arbitrale, conferma integralmente il proprio rapporto, sia per quanto riguarda la presentazione, con stretta di mano al Reclamante, avvenuta prima dell’inizio della gara, sia per quanto riguarda l’episodio verificatosi al termine della gara; in particolare con riferimento a quest’ultima circostanza esclude che la spinta inferta dal signor Carbone potesse avere un intento accompagnatorio, quanto piuttosto l’intento fosse quello di farlo andare a sbattere contro la porta dello spogliatoio arbitrale che in quel momento era appunto chiusa ed inoltre specifica di non essere stato in movimento, bensì di aver stazionato di fronte alla porta in questione ad una distanza di circa un metro. L’Assistente n. 1 precisa invece che con l’espressione “entrambi gli aggressori se ne andavano in fretta e furia” intendeva che il Reclamante si allontanava dal luogo dell’aggressione ma non che avesse lasciato l’impianto. Previa richiesta di audizione, il signor Carbone compariva alla riunione del 20 gennaio 2023 unitamente al proprio legale. In tale occasione il Reclamante ribadiva di non aver mai incontrato il D.G. prima dell’inizio della gara, mentre per quanto riguarda l’episodio verificatosi al termine della stessa precisava di aver proferito solo delle generiche frasi di protesta e di aver dato al D.G. solo una lieve spinta conseguenza della propria delusione e rabbia ma senza alcun intento violento. Il difensore invece evidenziava le doti umane e sportive del proprio Assistito riportandosi integralmente al reclamo ed insistendo per la riduzione della sanzione stante la manifesta sproporzione di quest’ultima. Preliminarmente il Collegio rileva come il D.G., nel proprio supplemento, escluda l’ingresso del signor Carbone nello spogliatoio arbitrale, di conseguenza la sanzione dovrà essere intanto rimodulata alla luce di tale circostanza. Vengono invece confermate dagli Ufficiali di Gara sia le modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento del Presidente della Larcianese sia la condotta tenuta da quest’ultimo a fine gara. Di guisa che il Collegio, stante anche il rango di prova privilegiata attribuito dalla normativa domestica alle dichiarazioni del D.G. e dei propri Assistenti, dovrà valutare l’episodio in questione secondo quanto descritto in sede di refertazione e del successivo supplemento. In particolare la Corte ritiene che nella spinta inferta da parte del Reclamante al D.G. a fine gara fosse insita una spiccata potenzialità lesiva tantoché quest’ultimo andava a sbattere violentemente contro la porta nonostante si trovasse ad una distanza di circa un metro dal manufatto. Pertanto, nonostante la condotta posta in essere dal reclamante possa in qualche modo qualificarsi come preterintenzionale (e di ciò il Collegio intende tenerne conto nella quantificazione della sanzione), tuttavia la stessa deve ritenersi rientrante in quelle condotte violente previste dal primo comma dell’art. 35 C.G.S., con ogni necessaria conseguenza in termini sanzionatori alla luce di quanto previsto dal quarto comma della citata norma per l’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, sia presente una attestazione di un referto medico da parte di una struttura pubblica.
In conclusione il Collegio, in ragione di quanto evidenziato, ritiene meritevole di riduzione la sanzione inflitta dal G.S.T., sia per la circostanza che non risulta sussistere alcun ingresso indebito nello spogliatoio arbitrale ancorché contestato in prime cure, sia per la circostanza che le conseguenze fisiche subite dal D.G. non sono immediatamente derivanti da un colpo inferto dal signor Carbone, ma derivano dall’impatto con la porta e rappresentano quindi un effetto indiretto, seppur deprecabile, della spinta arrecata dal Reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce l’inibizione nei confronti del signor Carbone Giancarlo fino a tutto il 31 gennaio 2025. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.
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