C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 26/01/2023 – Delibera – Gara del 27.11.2022 fra USD Colligiana (ospitante) vs ASD Fortis Juventus 1909 (ospitata) disputata a Colle Val D’Elsa c/o Stadio Comunale G. Manni, via Liguria 3 – risultato 1-0 ASD Fortis Juventus 1909
Gara del 27.11.2022 fra USD Colligiana (ospitante) vs ASD Fortis Juventus 1909 (ospitata) disputata a Colle Val D’Elsa c/o Stadio Comunale G. Manni, via Liguria 3 - risultato 1-0 ASD Fortis Juventus 1909
reclama la decisione del GST C.R. Toscana (CU 46 del 30.12.2022) con la quale è stato respinto il suo reclamo avente ad oggetto l’irregolare svolgimento della gara disputata il giorno 27.11.2022 con la USD Colligiana - con richiesta di non omologazione della medesima e la conseguente sua ripetizione - a causa del presunto errore tecnico dell’arbitro che, a dire della reclamante, non avrebbe provveduto all’espulsione del calciatore n. 5 della USD Colligiana, Alessandro De Vitis, nonostante la duplice ammonizione comminatagli. Sostiene la reclamante, in particolare, che il direttore di gara avrebbe mostrato al calciatore De Vitis ben due cartellini gialli che avrebbero dovuto determinarne l’espulsione: più precisamente, dopo il primo cartellino giallo all’indirizzo del De Vitis, reo di aver commesso un fallo al 10’ del secondo tempo, cui sarebbe seguito un evidente parapiglia fra i calciatori, l’arbitro sarebbe andato alla ricerca “spasmodica” del giocatore destinatario della successiva sanzione, nuovamente il De Vitis, protagonista di un susseguente testa a testa con il capitano della Fortis Juventus Serotti, che avrebbe dovuto determinare l’espulsione del De Vitis stesso per doppia ammonizione. Detto errore tecnico del DG sarebbe stato nettamente influente sull’esito della gara, trattandosi di evento accaduto al 10’ del secondo tempo. Produce la reclamante, a sostengo del dispiegato reclamo, quale mezzo di prova, un video della partita e chiede di essere udita in sede di udienza. Il reclamo non può trovare accoglimento. All’udienza del 20 gennaio 2023, il rappresentante della reclamante si riportava integralmente al reclamo, rilevando l’importanza storica dell’introduzione dei cartellini giallo e rosso nel giuoco del calcio, volta proprio ad evitare i fraintendimenti che la contestazione solo verbale dell’infrazione potrebbe comportare, e ribadendo che i comportamenti sanzionabili del De Vitis sarebbero stati ben due a distanza di circa due minuti l’uno dall’altro e, come tali, ne avrebbero dovuto determinare l’espulsione. Chiesto da questa Corte un ulteriore chiarimento al DG con riferimento a quanto occorso durante la gara del 27.11.202, egli ha confermato pienamente ed integralmente quanto già dichiarato nel referto di gara e nel supplemento a suo tempo già richiestogli dal GS.
In particolare, precisa l’arbitro che quanto dedotto dalla reclamante non corrisponde al vero in quanto il giocatore n. 5 della Colligiana, De Vitis, è stato da lui sanzionato soltanto una volta per il fallo commesso in maniera imprudente al 10’ minuto del secondo tempo. Durante la notifica del detto provvedimento, tuttavia, aggiunge il DG, si è sviluppato un parapiglia fra i calciatori che lo ha indotto a ritenere che la sanzione non fosse stata ben compresa dal responsabile e, quindi, a mostrargli nuovamente il cartellino giallo. Il DG chiarisce, quindi, in modo inequivocabile, che la sanzione da contestare al De Vitis è stata una soltanto, non avendo quest’ultimo tenuto ulteriori comportamenti successivi punibili disciplinarmente. L’arbitro stesso evidenzia poi, in conclusione, nel supplemento, di aver chiarito l’episodio direttamente con il capitano della Fortis Juventus proprio al fine di evitare ogni fraintendimento, tanto che la partita è proseguita senza ulteriori proteste. Quanto sopra precisato, alla luce di quanto chiaramente dedotto dall’arbitro sia nel referto di gara che nel supplemento, in ossequio alla fede privilegiata conferita dal CGS ex art. 61 CGS a detti documenti, appare a questa Corte incontestabile che, al di là del gesto probabilmente incauto dell’arbitro dell’aver mostrato due cartellini gialli all’indirizzo del medesimo giocatore a distanza di tempo l’uno dall’altro, l’ammonizione inflitta al De Vitis sia stata una ed una soltanto, essendo stato il medesimo reo di un solo comportamento sanzionabile. Ciò detto, precisa altresì questa Corte che non può trovare accoglimento la richiesta di parte reclamante in merito alla presa visione del video girato durante lo svolgimento della partita che darebbe contezza dell’episodio occorso: lo stesso appare infatti del tutto ininfluente alla luce, come detto, del valore di “piena prova circa i fatti accaduti” attribuito dal CGS ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai referti nonché considerando che, ex art. 61 comma 2 CGS, è facoltà (e non obbligo) degli organi di giustizia sportiva utilizzare quali mezzi di prova anche riprese televisive o altri filmati, purchè offrano piena garanzia tecnica e documentale (elementi peraltro del tutto carenti nella presente fattispecie), al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati nelle ipotesi di cd scambio di persona, ovvero qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, fattispecie del tutto diversa, quindi, dalla presente. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.
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