C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 26/01/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Spallanzani Giorgio, Calciatore; – Cuturi Andrea, Calciatore, entrambi tesserati nella Stagione sportiva di deferimento per la Società A.S.D. Ricortola, ai quali viene contestata la violazione deli artt. 4, comma 1, e 38 del C.G.S., Vengono altresì deferite le Società: – A.S.D. Ricortola – U.S.D. Canaletto per quanto disposto dall’art. 6, c. 2, del medesimo Codice.

Deferimento della Procura Federale a carico di: - Spallanzani Giorgio, Calciatore; - Cuturi Andrea, Calciatore, entrambi tesserati nella Stagione sportiva di deferimento per la Società A.S.D. Ricortola, ai quali viene contestata la violazione deli artt. 4, comma 1, e 38 del C.G.S., Vengono altresì deferite le Società: - A.S.D. Ricortola - U.S.D. Canaletto per quanto disposto dall’art. 6, c. 2, del medesimo Codice.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lucca, nell’esaminare gli atti della gara valevole per il Torneo “Città di Forte dei Marmi”, riservata a calciatori della Categoria Juniores 19, e nell’assumere i provvedimenti di propria competenza, sollevava perplessità in ordine al reale accadimento dei fatti in essi descritti, per cui ha trasmesso gli atti alla Procura Federale affinché venisse chiarito il loro effettivo svolgimento. L’Ufficio, al termine dell’istruttoria compiuta, ha fatto pervenire, in data 23 novembre 2022 e previa comunicazione di conclusione delle indagini agli interessati, il fascicolo a questo Tribunale, deferendo i Tesserati e gli Enti indicati in premessa per le violazioni contestate. Fissata la discussione per la data odierna, ritualmente comunicata, il Tribunale rileva la presenza di: - Gianluigi Spallanzani, assistito dal Signor Maggiani Federico, Dirigente della Società Ricortola, giusta delega in atti; - Cuturi Andrea, assistito dal genitore Signor Fabrizio Cuturi il quale dichiara preliminarmente, su espressa richiesta del Collegio, di non essere tesserato per la FIGC.; - Società Ricortola, rappresentata dal Dirigente Maggiani sopra indicato, come da delega già agli atti - Soc. Canaletto, rappresentata dal difensore di fiducia, delegato in sede di indagine. Prima dell’inizio del dibattimento il Difensore della Società Canaletto dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un accordo, secondo le modalità previste dall’art 126 del C.G.S., depositando apposito verbale che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria nell’ammontare di € 400.00 (quattrocento), determinata sulla pena base di € 600.00 (seicento). Il Tribunale riunito in camera di consiglio, ritenendo corretta la prospettazione dei fatti e congrua la sanzione concordata, dichiara chiuso il procedimento per quanto riguarda la posizione della Società Canaletto. Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri deferiti. Il Collegio, dopo una breve relazione, chiama ad intervenire la rappresentante della Procura Federale la quale, riportandosi integralmente agli esiti dell’indagine espletata, afferma che il deferimento si fonda sulla identificazione, effettuata in quella sede da parte dell’Arbitro, solo di alcuni partecipanti alla rissa essendo gli altri calciatori coinvolti privi di maglia. La Dottoressa Fardello, ritenendo fondamentali le dichiarazioni rese dall’Ufficiale di gara, chiede che il deferimento venga accolto e che il Collegio, affermata la responsabilità dei Tesserati presenti, accolga il deferimento infliggendo le seguenti sanzioni: - ai Calciatori: Spallanzani Giorgio e Cuturi Andrea, la squalifica per (cinque) giornate di gara ciascuno; - alla Società: A.S.D. Ricortola, ammenda di €. 600,00 (seicento).

Intervengono quindi i soggetti deferiti, a mezzo dei rappresentanti nominati, riaffermando, come già in sede di memoria a suo tempo presentata, la estraneità ai fatti contestati dei Tesserati rilevando, a tal fine, la contraddittorietà in cui è incorso l’Arbitro. Infatti il D.G. dopo aver dichiarato sul rapporto di gara – del quale viene richiamata la certezza probatoria – e dopo aver confermato l’accadimento di una rissa, afferma di non essere in grado di riconoscere i calciatori coinvolti. Successivamente, in sede istruttoria, ha invece, a notevole distanza di tempo dallo svolgersi dei fatti e senza alcun supporto tecnologico, proceduto all’identificazione dei partecipanti indicandoli nei Calciatori Spallanzani e Cuturi . La Difesa degli incolpati, inoltre, ritiene in sostanza che non si è verificata alcuna rissa riportando, ad ulteriore sostegno di quanto affermato, il contenuto delle deposizioni con le quali altri Tesserati hanno, nel corso dall’audizione in sede istruttoria, escluso l’esistenza di qualsiasi rissa. Ritenendo che quanto accaduto sul campo sia da considerare “un mero trambusto”, peraltro già preso in esame dagli Organi della Giustizia Sportiva, chiede l’archiviazione del contesto. Chiuso il dibattimento il Collegio decide rilevando preliminarmente che: - in sede di deferimento non sono stati oggetto del provvedimento i Calciatori Vanni e Butteri, entrambi tesserati per la Società Canaletto, per quanto indicati nel corpo dell’atto di contestazione e non sull’epigrafe del provvedimento, avendo essi definito la propria posizione in applicazione del disposto dell’art. 126 del C.G.S.. Viene invece deferita l’U.S.D. Canaletto per non avere quest’ultima svolta, contrariamente ai propri calciatori, alcuna attività a seguito della notifica della c.c.i.; - la decisione della C.S.A.T. citata dalla difesa è circoscritta esclusivamente all’esame della sanzione pecuniaria inflitta alla Società ed al provvedimento disciplinare nei confronti del Dirigente Capri ritualmente impugnati. Si osserva che questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla fondatezza del deferimento proposto dalla Procura Federale e quindi sulla base degli elementi acquisiti dall’Inquirente nell’occasione e non altro. Ancora in via preliminare corre l’obbligo al Collegio di precisare la portata della decisione del C.S.A.T. della Toscana citata dalla difesa, in considerazione del fatto che essa si riferisce solo ad una parte del provvedimento del G.S.T. il quale ha sanzionato: - con l’ammenda di € 300,00 (trecento) entrambe le Società per avere propri rappresentanti insultato i tesserati della squadra avversaria ed aver preso parte alla cosiddetta rissa; - con l’inibizione per quattro mesi l’Allenatore ed un Dirigente della Società Ricortola e l’Allenatore della Società Canaletto, tutti con la motivazione: “per aver preso parte attiva ad una rissa dipanatasi nell’area antistante gli spogliatoi”; - con la squalifica per mesi 2 due il Calciatore Vanni (Canaletto) per il comportamento tenuto nei confronti del pubblico di parte avversa, fattore generatore lo scatenarsi della rissa; - il Calciatore Cuturi, espulso unitamente ai compagni di squadra Vanni e Marchi, con la specifica motivazione “per comportamento gravemente offensivo nei confronti del D.G”. Di tali provvedimenti sono stati oggetto di reclamo innanzi la predetta Corte unicamente la posizione del Dirigente della Società Canaletto, Simone Capri, e l’ammenda alla medesima Società. Ciò premesso il Collegio analizza gli atti costituenti il fascicolo del deferimento osservando che l’Arbitro pone alla base delle proprie dichiarazioni l’esistenza di una rissa che sarebbe avvenuta in campo dopo la fine della gara, per cui diviene necessario esaminare cosa si intenda per rissa. Rissa è lo scambio deliberato di atti di violenza fisica tra più persone diretti ad arrecare danno all’integrità personale di uno o più dei soggetti in essa coinvolti. Orbene dall’esame degli atti non emerge che si sia verificato alcun evento del genere atteso che tutti i testi ascoltati, compreso il D.G., hanno escluso qualsiasi violenza fisica atta a creare nocumento, riferendo di insulti reciproci, di qualche spintonamento tra calciatori il cui numero, peraltro, non è stato esattamente accertato. In sostanza dall’esame degli atti istruttori emerge che, dopo la fine della gara, vi sono stati spintonamenti (privi comunque di conseguenze fisiche) come affermato anche da soggetti terzi ovvero i due Dirigenti della Società organizzatrice del Torneo. Si rientra quindi nell’ambito, non già di violenza, ma di condotta gravemente antisportiva prevista e sanzionata dall’art. 39 del C.G.S. ed è ciò che può e deve essere contestato ai Calciatori Spallanzani e Cuturi.

In tale ottica appare irrilevante la “ritrattazione” – così definita dalla difesa – compiuta dall’Arbitro in istruttoria essendo, ove si ravvisi una eventuale irregolarità nel comportamento arbitrale, ogni rilievo in merito sottratto alla competenza del Giudicante. L’Arbitro in questa sede ha chiaramente indicato: - l’effettivo verificarsi di una rissa tra Calciatori di entrambe le squadre; - ha identificato alcuni calciatori di entrambe le squadre ”spintonarsi”, non potendo identificarne altri perché senza maglia; - ha identificato i calciatori che hanno preso parte alla rissa con descrizione analitica dei fatti. Tali affermazioni trovano pieno riscontro nelle deposizioni rese dai Tesserati Di Valentino, Butteri (che ha successivamente definito ex art. 126 C.G.S.), Barilari. Le dichiarazioni rese dagli altri testi appaiono strumentali alla difesa . Osserva ancora il Collegio che se lo Spallanzani è stato riconosciuto con certezza dal D.G. – le dichiarazioni da questi rese costituiscono sufficiente prova di certezza dell’evento pur non avendo la rigida valenza prevista dall’art. 61 del C.G.S. – non è altrettanto chiaro per quanto riguarda il Cuturi. Appare infatti credibile al Collegio che l’indicare, a notevole distanza di tempo dall’evento, il Cuturi quale soggetto partecipante alla “rissa” sia il frutto di un riflesso condizionato del D.G. al quale, probabilmente, è rimasta impressa la fisionomia del Calciatore da lui espulso a causa delle reiterate offese da questi rivoltegli. Inoltre nessuno dei tesserati ascoltati in istruttoria è stato in grado di accertare la partecipazione al trambusto di detto calciatore per cui il Collegio non può che accordargli il beneficio del dubbio. Il Collegio ritiene dover esprimere un’ultima considerazione al fine di dare completa risposta a specifica eccezione della difesa: pur rilevando il carattere riepilogativo ma essenzialmente valido della relazione conclusiva dell’attività di indagine., l’esame delle varie posizioni viene effettuato sulla base di tutta la documentazione pervenuta. P . Q . M . Il Collegio accoglie il deferimento nei termini che seguono: - infligge al calciatore Gianluigi Spallanzani la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara; - proscioglie il calciatore Andrea Cuturi da ogni addebito; - infligge alla società A.S.D. Ricortola la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Dispone l’applicazione, ex art.127 C.G.S., della sanzione pecuniaria di € 400,00 (quattrocento/00) nei confronti della Società U.S.D. Canaletto. Dichiara chiuso il procedimento.

 

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