F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 113/TFN – SD del 26 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 14858/105pf 22-23/GC/CAMS/mg del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 103/TFN-SD

Decisione/0113/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0103/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14858/105pf 22-23/GC/CAMS/mg del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il sig. Franco Cicchetti della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato ai calciatori sigg.ri Galvanio Andrea, Giannetti Eugenio, Marcheggiani Francesco, Saglietti Andrea e Tirelli Fabrizio le somme accertate dalla CAE con le Decisioni rispettivamente Prot.Cae 62 BIS/2021-22, Prot.Cae 50 BIS/2021-22, Prot.Cae 51/BIS 2021-22, Prot.Cae 48 BIS/2021-22, Prot.Cae 49 BIS/202122, tutte datate 01.06.2022, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni alla società FC Rieti Srl delle dette pronunce avvenute in data 01.06.2022;

- la Società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Franco Cicchetti, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto al n. 105 PF 22-23 il procedimento avente a oggetto “ Mancato pagamento da parte della società FC Rieti Srl delle somme dovute ai calciatori Galvanio Andrea, Giannetti Eugenio, Marcheggiani Francesco, Saglietti Andrea e Tirelli Fabrizio nel termine previsto di trenta giorni dalla delibera emessa dalla Commissione Accordi Economici.”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento con la documentazione rilevante tra cui la Comunicazione mail del 4 luglio 2022 proveniente dal Dipartimento Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, indirizzata alla Procura Federale, contenente segnalazione di presunto illecito disciplinare compiuto dalla società FC Rieti Srl; fogli di censimento FC Rieti Srl con allegati comprensivi di verbali d’assemblea; trasmissione delle sentenze sui ricorsi dei calciatori Andrea Galvanio, Eugenio Giannetti, Francesco Marcheggiani, Andrea Saglietti, Fabrizio Tirelli contro FC Rieti Srl, tutte pubblicate su CU n. 97 del 1° Giugno 2022. All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Franco Cicchetti e alla società FC Rieti Srl.

Gli incolpati non hanno presentato memorie difensive o altri atti.

La Procura ha, dunque, notificato il deferimento al sig. Franco Cicchetti all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FC Rieti Srl, per aver omesso di pagare ai calciatori suindicati le somme stabilite dalle decisioni della Commissione Accordi Economici nel termine di 30 giorni dalla notifica delle stesse per i capi di incolpazione sopra indicati.

In data 23 dicembre 2022, il Tribunale ha notificato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza del giorno 17 gennaio 2023 a mezzo pec, risultata non consegnata per casella piena.

Il dibattimento

All’udienza del 17 gennaio 2023, la Procura Federale, dopo aver insistito nella tesi sostenuta in deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Franco Cicchetti, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- nei confronti della società FC Rieti Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti né hanno presentato memorie.

La decisione

Preliminarmente, ai fini della regolarità del contradditorio, si osserva che, come richiamato anche dalla Corte di Cassazione “ la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 26810 del 21 giugno/12 settembre 2022). Nel caso di specie, come già rilevato in fatto, l’avviso di fissazione udienza risulta regolarmente inviato in data 23 dicembre 2022 ma non consegnata per casella piena.

Nel merito, alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento prende avvio dal procedimento disciplinare n. 105 pf 22-23 avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società FC Rieti Srl delle somme dovute ai calciatori Galvanio Andrea, Giannetti Eugenio, Marcheggiani Francesco, Saglietti Andrea e Tirelli Fabrizio nel termine previsto di trenta giorni dalla delibera emessa dalla Commissione Accordi Economici” con conseguente violazione da parte del sig. Cicchetti della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato.

Quest’ultima norma prevede che “il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare per tabulas come detto pagamento non sia mai avvenuto, come attestato dal Segretario della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale con nota del 04.07.2022, né i soggetti indagati hanno fornito prova degli avvenuti pagamenti, totali o parziali.

Ne deriva la responsabilità del sig. Cicchetti e conseguentemente la responsabilità diretta della società deferita per le condotte oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

L’art. 31, commi 6 e 7 CGS, a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, anche in considerazione del numero delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Franco Cicchetti, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società FC Rieti Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                        Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 26 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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