F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 121/CSA pubblicata del 26 Gennaio 2023 – A.S.D. Napoli Barrese
Decisione n. 121/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 130/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 130/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Napoli Barrese, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 427 del 28.12.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2023, il Dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Napoli Barrese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta a carico del calciatore Roberto Follo dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 427 del 28.12.2022), in relazione alla gara Napoli Barrese / Tombesi C5 del 17.12.2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Espulso per somma di ammonizioni (proteste e comportamento non regolamentare), alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro numero due frasi gravemente ingiuriose e minacciose”.
La reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta. A suo dire, dopo un fallo erroneamente fischiato, il Follo avrebbe soltanto esclamato “che cazzo fai”, rivolgendosi all’arbitro.
A supporto, la reclamante ha affermato di disporre delle immagini video, che tuttavia non risultano prodotte in giudizio.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 11 gennaio 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.: si legge nel referto del secondo arbitro, infatti, che “Il calciatore n. 7, FOLLO ROBERTO (Napoli Barrese), a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione, rallentava le sua uscita dal campo protestando contro di me, utilizzando le seguenti parole: 'siete delle merde, fate schifo, da qui non uscite'. Successivamente, nonostante fosse stato invitato a dirigersi verso gli spogliatoi, si recava in tribuna, dove sostava fino al termine della gara. Durante tutto il secondo periodo di gioco, i tifosi riconducibili alla squadra di casa protestavano veementemente contro il nostro operato, specie nei miei confronti che ero a ridosso della tribuna. In particolar modo, alla fine della gara venivano gridate le seguenti parole contro la tema arbitrale da parte di 2/3 tifosi locali: 'uomini di merda, pezzi di merda, fate schifo, vi aspettiamo fuori'. Infine, al termine della gara entrava nella zona degli spogliatoi un soggetto non presente in distinta ma riconducibile alla squadra locale, in quanto indossava indumenti con lo stemma della squadra di casa, il quale riferiva all’arbitro I e al cronometrista le seguenti parole: 'ma quanto vi hanno pagato? riferendosi all'operato della tema arbitrale e alludendo ad un accordo corruttivo tra la terna e la squadra ospite”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Follo, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro.
Ricorre, nella specie, la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma, lett. f), C.G.S., poiché la condotta irriguardosa del Follo ha contribuito a determinare la turbativa dell’ordine pubblico, inducendo i sostenitori della Napoli Barrese ad assumere comportamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara, durante il secondo periodo di gioco.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è allora ad avviso di questa Corte congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce