FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 191/AA del 25/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FOGHINAZZI FUMAGALLI SACCO GARCIA MIRANDA UP GAVIRATE CALCIO AC PAVIA 1911

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 89 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo FOGHINAZZI, Fabio FUMAGALLI, Luca SACCO, Lucas Ezequiel GARCIA MIRANDA, e delle società UP GAVIRATE CALCIO E A.C. PAVIA 1911, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FOGHINAZZI, tesserato come Presidente, all’epoca dei fatti, per la U.P. GAVIRATE CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate ad un eventuale tesseramento del Sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda con la UP GAVIRATE CALCIO, con il Sig. Silvestri Antonio senza verificare che lo stesso Silvestri fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; il Sig. Massimo FOGHINAZZI risponde anche della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per aver avuto contatti con il Sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda finalizzati al tesseramento con la UP GAVIRATE CALCIO, nonostante quest’ultimo fosse ancora un calciatore tesserato per la SOCIETÀ VARESINA SPORT CV;

FABIO FUMAGALLI, tesserato come Direttore Generale per la U.P. GAVIRATE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate ad un eventuale tesseramento del Sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda con la UP GAVIRATE CALCIO, con il Sig. Antonio Silvestri senza verificare che lo stesso Silvestri fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; il Sig. Fabio Fumagalli risponde anche della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per aver avuto contatti con il Sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda finalizzati al tesseramento con la UP GAVIRATE CALCIO, nonostante quest’ultimo fosse ancora un calciatore tesserato per la SOCIETÀ VARESINA SPORT CV;

LUCA SACCO, all’epoca dei fatti tesserato come Direttore Sportivo per la ASD DERTHONA FBC 1908, che svolgeva però, attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la AC PAVIA 1911, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per aver avuto contatti con il Sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda finalizzati al tesseramento con la società A.C. PAVIA 1911 – tesseramento poi conclusosi positivamente - nonostante quest’ultimo fosse ancora un calciatore tesserato per la SOCIETÀ VARESINA SPORT CV;

LUCAS EZEQUIEL GARCIA MIRANDA, calciatore tesserato per la società VARESINA SPORT CV all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, e 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso, nelle trattative finalizzate ad un eventuale tesseramento con la UP GAVIRATE CALCIO, dell’attività e assistenza del Sig. Antonio Silvestri nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Silvestri fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; il Sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda risponde anche della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per aver assunto impegni di tesseramento prima con la società UP GAVIRATE CALCIO e poi con la società. AC PAVIA 1911 nonostante fosse ancora tesserato come calciatore per la SOCIETÀ VARESINA SPORT CV;

U.P. GAVIRATE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Massimo FOGHINAZZI e Fabio FUMAGALLI così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.C. PAVIA 1911, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Luca Sacco così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo FOGHINAZZI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.P. GAVIRATE CALCIO, e dai Sig.ri Fabio FUMAGALLI, Luca SACCO, dal Sig. Lucas Ezequiel GARCIA MIRANDA, e dal Sig. Giuseppe NUCERA nella qualità di Legale Rappresentante per conto della A.C. PAVIA 1911;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo FOGHINAZZI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio FUMAGALLI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luca SACCO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Luca Ezequiel GARCIA MIRANDA, di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società UP GAVIRATE CALCIO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.C. PAVIA 1911;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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