F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0063/CFA pubblicata il 30 Gennaio 2023 (motivazioni) – Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri

Decisione/0063/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0077/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Claudio Teodori – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

Alberto Falini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 0077/CFA/2022-2023 proposto dalla Procura federale in data 22.12.2022, ai sensi dell'art. 63 C.G.S., per la revocazione parziale della decisione della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022. Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatori nell’udienza del 20 gennaio 2023, tenutasi anche in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e il Cons. Alberto Falini; udito il Cons. Giuseppe Chinè per la Procura federale; uditi altresì per le parti resistenti i seguenti rappresentanti: gli avv.ti prof. Maurizio Bellacosa, Nicola Apa e Davide Sangiorgio, unitamente al prof. Lorenzo Pozza (consulente tecnico) per la FC Juventus S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti); l’avv. Marco Antonio Del Ben, unitamente al dott. Marco Bigliardi (consulente tecnico) per il  Parma Calcio 1913 S.r.l.; l’avv. Vittorio Rigo per la U.C. Sampdoria S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti) e per l’Empoli F.C. S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti); l’avv. Mattia Grassani per il Pisa Sporting Club S.r.l. (e relativi amministratori e/o dirigenti), per il Genoa CFC S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti) e altresì per gli ex amministratori e dirigenti del Parma Calcio 1913 S.r.l.; l’avv. Flavia Tortorella per il Delfino Pescara 1936 S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti); gli avv.ti Christian Peretti e Alex Casella per la FC Provercelli 1892 S.r.l.; nonché infine l’avv. Eduardo Chiacchio per il Novara Calcio S.p.A. (quest’ultimo costituitosi in udienza).

Presenti, inoltre, personalmente in udienza, Gianluca Ferrero, Federico Cherubini, Cesare Gabasio  (FC Juventus S.p.A.), Massimo Ienca (Sampdoria S.p.A.), Rebecca Corsi (Empoli F.C.), Diodato Abagnara (Genoa CFC), Giovanni Corrado e Giuseppe Corrado (Pisa Sporting Club).

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono:

1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di 10.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di 18.000.000; in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di 2.500.000; in data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di 2.500.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di 8.000.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di 8.000.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di 1.320.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di 1.500.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di 4.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di 4.380.000; in data 14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di 1.900.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di 2.385.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di 2.910.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di 2.336.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di 2.850.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di 2.500.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di 3.200.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di 20.000.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di 3.500.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di 1.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di 4.000.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di 500.000; in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di 4.500.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di 2.400.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di 8.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di 8.200.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di 10.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di 10.508.800; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

2. Il Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di 1.400.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di 1.500.000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

3. Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

4. Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

5. Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sport va, anche in relazion ll'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

6. Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

7. La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

8. Il Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

9. La Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

10. La Sig.ra Daniela Marilungo, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

11. Il Sig. Francesco Roncaglio, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

12. Il Sig. Massimo Ienca, Segretario Generale della società UC Sampdoria nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di 000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di 900.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di 3.500.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di 20.000.000;in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di 4.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di 1.000.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

13. Il Massimo Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre;

14. Il Antonio Romei, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a r levare l’alterazione d i onti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

15. Il Sig. Paolo Fiorentino, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 dicembre 2018 fino al 6 agosto 2020 e Consigliere dal 7 agosto 2020 della società UC Sampdoria, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

16. Il Sig. Paolo Repetto, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

17. Il Sig. Adolfo Praga, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

18. Il Sig. Gianluca Tognozzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

19. Il Sig. Giovanni Invernizzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali apportare le dovute correzioni agli stessi;

20. Il Sig. Giuseppe Profiti, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

21. Il Sig. Enrico Castanini, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

22. Il Sig. Gianluca Vidal, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

23. Il Sig. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a)aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 luglio 2020 trasferimento di Orestis Karnezis al prezzo di 128.205,13; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Luigi Liguori al prezzo di 4.071.246,82; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Claudio Manzi al prezzo di 4.021.761,59; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Ciro Palmieri al prezzo di 7.026.348,81; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Victor James Osimhen al prezzo di 71.246.819,34 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre;

24. La Sig.ra Jacqueline Marie Baudit, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

25. Il Edoardo De Laurentiis, Vice Presidente del Consigl o di Amministrazion d lla società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

26. Il Sig.ra Valentina De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

27. Il Sig. Andrea Chiavelli, Amministratore Delegato della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre;

28. Il Franco Smerieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

29. La Sig.ra Anita Angiolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 6 agosto 2020 al 24 settembre 2020 e Vice Presidente dal 25 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di 1.500.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di 1.320.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

30. Il Sig. Paolo Pinciroli, Amministratore Delegato della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

31. Il Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

32. Il Sig. Giovanni Blondet, Vice Presidente della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

33. Il Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di 000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di 10.000.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

34. Il Sig. Diodato Abagnara, Consigliere di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

35. Il Luca Carra, Amministratore delegato della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di 2.910.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di 2.385.000; in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di 1.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di 1.800.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di 500.000; in data 1 agosto 2019 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di 3.000.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

36. Il Sig. Marco Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Nuovo Inizio Srl, incorporante della Parma Calcio 1913, dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

37. Il Sig. Pietro Pizzarotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

38. Il Giacomo Malmesi, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020 e della società incorporante Nuovo Inizio srl dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed i Bilanci al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

39. Il Sig. Paolo Piva, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

40. Il Marco Tarantino, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

41. Il Sig. Giovanni Corrado, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di 200.000; . in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di 2.500.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

42. Il Sig. Giuseppe Corrado, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

43. La Sig.ra Raffaella Viscardi, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

44. La ra Julie Michelle Harper, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

45. Il Sig. Alexander Knaster, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a)

 

aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

46. Il Sig. Marco Lippi, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

47. Il Sig. Mirko Paletti, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

48. Il Sig. Giovanni Polvani, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

79. Il Sig. Stuart Grant Thomson, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

50. Il Sig. Stephen Gauci, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 11 maggio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

51. Il Pietro Accardi, Direttore Sportivo della società Empoli FC nella stagione sportiva 2018/2019, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di 2.400.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di 500.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

52. Il Sig. Francesco Ghelfi, Amministratore Delegato della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto in data 13 luglio 2019 la variazione di tesseramento ed il relativo accordo di cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Leonardo Mancuso, indicando un corrispettivo pari a 4.500.000, superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

53. Il Sig. Fabrizio Corsi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

54. La Sig.ra Rebecca Corsi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

55. Il Luca Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 27 marzo 2019 al 25 settembre 2020 e dal 20 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di 600.000; . in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle di seguito ascritte al Sig. Giuseppe Campedelli; b) aver redatto e sottoscritto la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la relazione trimestrale al 31.03.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

56. Il Sig. Giuseppe Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 25 settembre 2020 al 19 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto e sottoscritto il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

57. Il Sig. Orlando Urbano, Consigliere di amministrazione della società Novara Calcio dal 30/12/2019 al 05/11/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di 400.000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

58. Il Sig. Maurizio Rullo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Novara Calcio dal 5 novembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

59. Il Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di 000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di 1.800.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di 500.000; in data 1 agosto 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al Parma al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di 3.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di 2.300.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori alla Juventus al prezzo di 2.850.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

60. Il Sig. Gabriele Bankowski, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

61. Il Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

62. La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

63. La società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Ferrero e Massimo Ienca, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai ri Romei Antonio, Fiorentino Paolo, Repetto Paolo, Praga Adolfo, Tognozzi Gianluca, Invernizzi Giovanni, Profiti Giuseppe, Castanini Enrico e Vidal Gianluca così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

64. La società SSC Napoli Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 3 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

65. La società FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Anita Angiolini, Franco Smerieri e Paolo Pinciroli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

66. La società Genoa CFC Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Diodato Abagnara e Giovanni Blondet, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

67. La società Parma Calcio 1913 Srl a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino al Bilancio al 30 giugno 2020, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti;

68. La società Pisa Sporting Club Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Corrado, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

69. La società Empoli FC Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 30 giugno 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabrizio Corsi e Francesco Ghelfi e Pietro Accardi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Rebecca Corsi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

70. La società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luca Campedelli e Giuseppe Campedelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

71. La società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio Rullo e Orlando Urbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

72. La società Delfino Pescara 1936 Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Sebastiani così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gabriele Bankowski e Roberto Druda, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Con decisione n. 0128/TFNSD-2021-2022 il Tribunale federale - previo stralcio delle posizioni dei sigg.ri Orlando Urbano e Maurizio Rullo con restituzione alla Procura federale dei relativi atti - statuiva il proscioglimento da ogni addebito di tutti i deferiti.

Il Tribunale riteneva anzitutto di dichiarare assorbita la richiesta avanzata dalle difese dei deferiti e volte all’acquisizione della Nota della Procura federale 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 inviata dalla medesima Procura federale alla Co.Vi.So.C. e da quest’ultima citata nella nota della Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021 (prot. 8260/2021).

Nel merito, poi, il Tribunale federale riteneva che solo alcune delle cessioni esaminate presentassero quelle caratteristiche che la stessa Procura federale aveva individuato quali elementi sintomatici di operazioni fittizie e che, benché sospette, dette cessioni (e relative plusvalenze) non superassero la soglia della ragionevole certezza in termini, appunto, di fittizietà.

Secondo il Tribunale, allora, il metodo di valutazione adottato dalla Procura federale poteva essere ritenuto «un» metodo di valutazione, ma non «il» metodo di valutazione. Il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non poteva corroborare la citata fittizietà. Rispetto a quello adottato dalla Procura federale, dunque, potevano contrapporsi altri metodi di valutazione, ugualmente degni di apprezzamento. In conclusione, il Tribunale riteneva che non esistesse «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Il valore di mercato - sosteneva il Tribunale rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro - riteneva sempre il Tribunale - perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione. E non era un caso - concludeva il Tribunale - che la stessa Procura federale avesse dovuto riferirsi essa stessa alla difficoltà di individuazione del c.d. fair value e al richiamo di parametri individuati da dottrina e prassi, anch’essi in realtà tutt’altro che oggettivi e invece soggettivi tanto quanto le plusvalenze che si volevano criticare.  Di qui, come detto, il proscioglimento di tutti i deferiti.

Avverso una tale decisione, interponeva reclamo la Procura federale affidandosi a plurimi motivi. Deduceva, in particolare, la Procura federale l’irragionevolezza ed erroneità della motivazione in relazione ai principi giurisprudenziali dettati in occasioni ritenute assimilabili, pur essendosi la medesima Procura attenuta scrupolosamente nel proprio agire ai processi valutativi critici utilizzati in passato rispetto a casi di plusvalenze fittizie. Deduceva quindi una omessa ed errata pronuncia anche solo sotto il profilo dei principi sanciti dall’art. 4 del CGS, dovendosi per l’appunto ritenere incomprensibile non solo il rigetto della contestazione concernente la violazione dell’art. 31 CGS, ma finanche la contestazione della violazione dei basilari principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’ordinamento federale. Deduceva ancora la Procura federale la contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto inesistente «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore, nonché l’erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova, avendo sostanzialmente chiesto il Tribunale la certezza assoluta della commissione dell’illecito.

Alla luce degli esposti motivi, la Procura federale concludeva quindi per la riforma integrale della decisione gravata con l’affermazione di responsabilità degli appellati per tutte le violazioni agli stessi ascritte con l’atto di deferimento.

Tutti i deferiti si costituivano nel procedimento per resistere al reclamo della Procura federale, chiedendone in ogni caso il rigetto. Secondo le difese dei deferiti appellati, i richiami giurisprudenziali della Procura federale, al pari dei metodi valutativi dalla stessa proposti per criticare la decisione del Tribunale, risultavano ora inconferenti ora carenti di attinenza alle caratteristiche dei calciatori trasferiti e alle consulenze tecniche prodotte in giudizio quanto meno da alcuni dei deferiti. La decisione del Tribunale, dunque, doveva ritenersi correttamente motivata su una ratio decidendi assolutamente logica ovvero che “in assenza di qualsiasi elemento sintomatico dell’esistenza di accordi tra le società cedenti e quelle acquirenti volti alla fittizia sopravvalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei giocatori nonché di una disposizione regolatrice generale […] quelle di cui si discute non [potessero] che essere considerate trattative di libero mercato” (così la memoria in appello della FC Juventus S.p.A.). Per tale ragione, “il Tribunale federale, esclusa la sussistenza di elementi probatori dimostrativi di un uso strumentale ed improprio della libertà di contrarre da parte dei deferiti, riconosciuta l’inesistenza di criteri normativi predeterminati in base ai quali attribuire uno specifico valore ai diritti alle prestazioni sportive di un calciatore e ritenuto inutilizzabile il metodo di valutazione elaborato dalla Procura federale, ha quindi logicamente statuito che le cessioni oggetto del deferimento non possono costituire illecito disciplinare” (così ancora la memoria FC Juventus S.p.A.).

Peraltro, con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, più deferiti proponevano reclamo incidentale, impugnando la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto assorbita la richiesta di acquisizione della nota della Procura federale 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021.

Come già accennato, tale comunicazione della Procura federale (di contenuto incognito) risultava citata nella relazione della Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021 (prot. 8260/2021) che la stessa Procura federale aveva posto ad origine della propria indagine. Nella nota Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021, più in particolare, si legge(va) che “la Co.Vi.So.C. – anche in base alle indicazioni interpretative fornite da codesta Procura federale con propria nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile u.s. – ritiene che talune delle situazioni emerse nel corso dell’attività condotta debbano essere segnalate trattandosi di fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo”.

Il reclamo incidentale veniva in particolare proposto da: (i) la società FC Juventus S.p.A. e i sigg.ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Federico Cherubini e Fabio Paratici; (ii) la U.C. Sampdoria S.p.A., e i sigg.ri Massimo Ienca, Massimo Ferrero, Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Paolo Repetto, Adolfo Praga, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini e Gianluca Vidal; (iii) il Parma Calcio 1913 S.r.l.; e (iv) l’Empoli F.C. S.p.A. e i sigg.ri Pietro Accardi, Francesco Ghelfi, Fabrizio Corsi e Rebecca Corsi.

Si sosteneva, in particolare, che la presenza delle “indicazioni interpretative” fornite dalla Procura federale alla Co.Vi.So.C. dimostrasse che le indagini fossero iniziate prima della data indicata nel registro di cui all’art. 119 C.G.S.. Per la medesima ragione, il reclamo incidentale era volto ad accertare la violazione dei principi di giusto processo e comunque ad ottenere una declaratoria di tardività del deferimento (e relativa improcedibilità). In ogni caso, secondo la ricostruzione dei reclamanti incidentali, alla violazione del termine previsto per la iscrizione della notizia dell'illecito doveva conseguire l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni calcolato a partire dal momento in cui si sarebbe dovuto iscrivere la notizia dell’illecito nell’apposito registro (cioè entro 30 giorni dal 14 aprile 2021, con termine calcolato ai sensi dell’art. 119, comma 3, C.G.S.). Risultavano pertanto certamente inutilizzabili – sempre secondo i reclamanti incidentali – gli atti di indagine compiuti successivamente al 14 luglio 2021 (60 giorni dopo il 14 maggio 2021).

Con decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 (decisione oggi gravata da revocazione) la Corte federale di Appello, Sezioni Unite, rigettava il reclamo proposto dalla Procura federale.

La Corte federale, peraltro, riteneva utile correggere – almeno in parte – l’iter motivazionale del rigetto del deferimento. Segnalava, allora, la Corte federale che “è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione. Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare. È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti”.

Ciò precisato, la Corte federale aderiva all’asserzione del Tribunale federale per cui si deve “prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti”, di guisa che “la questione più ardua che il Collegio si è trovato ad affrontare [è] la mancanza di una pre-definizione di criteri ai quali fare riferimento. […] Tale presa d’atto, quindi, ha agito nel senso di impedire a questo Collegio di porre a sé stesso la premessa maggiore indispensabile in ogni sillogismo giudiziale: la norma espressa”.

Da simili premesse, pertanto, la Corte federale giungeva ad una duplice conclusione.

Per un verso, affermava la ragione fondante il rigetto del reclamo: “l’esame delle 17 operazioni (costituite da due o più compravendite per un totale di 59 compravendite) ha evidenziato indubbiamente l’esistenza di notevoli e diffuse criticità. Peraltro, proprio l’assenza di parametri normativamente sanciti – come sopra detto - ha reso particolarmente complessa e delicata l’operazione del Collegio di sceverare, all’interno dell’ampia platea di operazioni, quelle che, con ragionevole certezza giudiziale, potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare”.

Per altro verso, proponeva l’invito – ad oggi rimasto inascoltato (e vi si tornerà anche oltre) – ad un intervento normativo ritenuto “tanto più indispensabile se si considera che le operazioni in oggetto – relative alla compravendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori – e i valori a cui vengono effettuate, influenzano in misura determinante la qualità del bilancio e la sua finalità, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di una società sportiva. Come si è detto, dall’analisi della documentazione in atti vi è la diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato ma non è possibile verificare se le modalità della loro formazione rispettino delle regole codificate perché non esistenti. Si ritiene pertanto indispensabile la definizione di principi-guida nelle valutazioni che possano permettere di verificare se le scelte concrete delle società da essi si discostino, individuando una serie di elementi di riferimento”.

Avverso la citata decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 propone ora ricorso per revocazione parziale la Procura federale. Con tale ricorso, essa chiede:

a) di ritenere ammissibile e fondata, ai sensi dell’art. 63 del C.G.S., l’istanza di revocazione formulata con riferimento alla decisione della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, divenuta definitiva; e, per l’effetto

b) in parziale riforma della decisione impugnata per revocazione, in ordine alle incolpazioni di cui all’atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del 1.04.2022, di “infliggere le sanzioni che verranno richieste da questo Ufficio in sede di udienza di discussione o, in subordine, quelle ritenute di giustizia” nei confronti dei seguenti soggetti: Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus SpA nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società; 2. Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus SpA nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società; 3. Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 4. Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 5. Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 6. Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 7. Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 8. Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 9. Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 10. Sig.ra Daniela Marilungo, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 11. Sig. Francesco Roncaglio, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus SpA dal 25 ottobre 2018; 12. Sig. Massimo Ienca, Segretario Generale della società UC Sampdoria nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società; 13. Sig. Massimo Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2021; 14. Sig Antonio Romei, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020; 15. Sig. Paolo Fiorentino, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 dicembre 2018 fino al 6 agosto 2020 e Consigliere dal 7 agosto 2020 della società UC Sampdoria; 16. Sig. Paolo Repetto, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020; 17. Sig. Adolfo Praga, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020; 18. Sig. Gianluca Tognozzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020; 19. Sig. Giovanni Invernizzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020; 20. Sig. Giuseppe Profiti, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020; 21. Sig. Enrico Castanini, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020; 22. Sig. Gianluca Vidal, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020; 23. Sig. Franco Smerier , Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020; 24. Sig.ra Anita Angiolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 6 agosto 2020 al 24 settembre 2020 e Vice Presidente dal 25 settembre 2020; 25. Sig. Paolo Pinciroli, Amministratore Delegato della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020; 26. Sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018; 27. Sig. Giovanni Blondet, Vice Presidente della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021; 28. Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018; 29. Sig. Diodato Abagnara, Consigliere di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021; 30. Sig. Luca Carra, Amministratore delegato della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020; 31. Sig. Marco Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Nuovo Inizio Srl, incorporante della Parma Calcio 1913, dal 17/01/2020; 32. Sig. Pietro Pizzarotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020; 33. Sig. Giacomo Malmesi, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020 e della società incorporante Nuovo Inizio srl dal 17/01/2020; 34. Sig. Paolo Piva, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020; 35. Sig. Marco Tarantino, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020; 36. Sig. Giovanni Corrado, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018; 37. Sig. Giuseppe Corrado, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018; 38. Sig.ra Raffaella Viscardi, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018; 39. Sig.ra Julie Michelle Harper, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021; 40. Sig. Alexander Knaster, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021; 41. Sig. Marco Lippi, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021; 42. Sig. Mirko Paletti, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021; 43. Sig. Giovanni Polvani, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021; 44. Sig. Stuart Grant Thomson, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021; 45. Sig. Stephen Gauci, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 11 maggio 2021; 46. Sig. Pietro Accardi, Direttore Sportivo della società Empoli FC nella stagione sportiva 2018/2019, dotato di poteri di rappresentanza della Società; 47. Sig. Francesco Ghelfi, Amministratore Delegato della società Empoli FC dal 30 agosto 2018; 48. Sig. Fabrizio Corsi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018; 49. Sig.ra Rebecca Corsi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018; 50. Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018; 51. Sig. Gabriele Bankowki, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018; 52. Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018; 53. la società FC Juventus SpA; 54. la società UC Sampdoria; 55. la società FC Pro Vercelli 1892 Srl; 56. la società Genoa CFC SpA; 57. la società Parma Calcio 1913 Srl; 58. la società Pisa Sporting Club Srl; 59. la società Empoli FC SpA; 60. la società Novara Calcio SpA; 61. la società Delfino Pescara 1936 SpA.

A fondamento del ricorso per revocazione, e ai fini del giudizio rescindente, la Procura federale allega: (i) di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. 12955/2021 R.G.N.R.; e (ii) che detta documentazione costituisce una “rilevantissima mole di atti e documenti, composta da circa di 14mila pagine, costituenti le risultanze istruttorie poste a base delle contestazioni di reato formulate nei confronti di 15 soggetti, tra dirigenti, legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, revisori legali e consulenti della società FC Juventus S.P.A.”, oltre che nei confronti della stessa FC Juventus FC S.p.a. quale ente responsabile delle condotte dei suoi dipendenti e soggetti apicali.

Nel corpo del ricorso, quindi, la Procura federale rappresenta “che la predetta documentazione [aveva] consentito di conoscere elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione della Corte federale di Appello a Sezioni Unite [impugnata], la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia” e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS.

Premesso allora di avere escluso dal ricorso la società SSC Napoli e la società AC Chievo Verona Srl, e i rispettivi dirigenti, per l’integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la FC Juventus S.p.A. (di qui la ragione di una revocazione parziale), la Procura federale sottolinea gli atti di particolare valenza dimostrativa fondanti le ragioni di revocazione e costituiti in particolare (i) da intercettazioni telefoniche e ambientali, (ii) da documenti sequestrati nell’ambito di perquisizioni presso la sede della FC Juventus S.p.A. e presso ulteriori luoghi d’interesse, (iii) dalla delibera Consob n. 22482/2022 del 19.10.2022 (ex art. 154ter comma 7 t.u.f.) e (iv) dai comunicati stampa della FC Juventus S.p.A..

Detti elementi istruttori, secondo la Procura federale, confermano l’esistenza di un sistema collaudato della FC Juventus S.p.A. di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze artificiali. Secondo la ricostruzione della Procura federale, dunque, all’annullamento della decisione della Corte federale 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 deve poi consegui e, in sed di giudizi rescissorio, la condanna dei deferiti.

Avverso il ricorso ora detto, si sono costituiti in giudizio tutti i deferiti deducendo l’inammissibilità, sotto plurimo profilo, del ricorso per revocazione, nonché la relativa tardività e comunque l’infondatezza. Viene altresì dedotta l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Ed è infine riproposto il reclamo incidentale concernente la mancata acquisizione della nota della Procura federale 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021, con conseguente declaratoria di violazione dei principi di giusto processo, di inutilizzabilità degli atti di indagine tardivi e infine, in ogni caso, di improcedibilità del deferimento in sé considerato.

Il 20 gennaio 2023, il ricorso per revocazione è stato chiamato in udienza a nuove Sezioni Unite della Corte federale d’Appello. Ancorché già citata in epigrafe, è utile dare brevemente conto dell’ampia discussione tenutasi in detta udienza, rappresentativa anche del contenuto difensionale degli scritti depositati dalle parti.

Nel corso dell’udienza, è stato anzitutto concesso alla Procura federale di illustrare il ricorso sia per la fase rescindente che per la fase rescissoria. La Procura federale, dunque, dopo aver ripercorso le ragioni essenziali del ricorso e i fatti nuovi che a suo dire dovevano portare alla condanna di tutti deferiti (in particolare il c.d. “Libro Nero di Fabio Paratici” redatto in realtà da Federico Cherubini, nonché talune rilevanti intercettazioni di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, rispettivamente presidente e amministratore delegato della FC Juventus S.p.A. e infine l’indagine Consob), ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento nei confronti dei destinatari del ricorso per revocazione, nonché l’applicazione delle seguenti sanzioni: (a) la conferma delle sanzioni già chieste in primo grado per tutti i deferiti diversi dalla FC Juventus S.p.A. e relativi dirigenti; e (b) l’aggravamento delle sanzioni chieste in primo grado per tutti gli amministratori e dirigenti della FC Juventus S.p.A. incrementate di 4 (quattro) mesi di inibizione per ciascuno di essi; nonché (c) la sanzione della FC Juventus S.p.A. a nove (9) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di serie A in corso di svolgimento.

È stata dunque assegnata la facoltà di intervento alle parti deferite, inizialmente con riguardo alla sola fase rescindente. Ciascun deferito ha dunque illustrato le proprie eccezioni di inammissibilità del ricorso della Procura federale, di violazione del principio del ne bis in idem, di tardività del ricorso della Procura federale e comunque di inutilizzabilità delle intercettazioni. Terminata la prima fase d’udienza, la discussione è proseguita con nuova rotazione di interventi delle sole parti deferite, questa volta in riferimento al giudizio rescissorio, avendo tra l’altro acconsentito la Corte federale all’intervento diretto in discussione dei consulenti tecnici chiamati in particolare dalla FC Juventus S.p.A. e dal Parma Calcio. Nel merito, dunque, i deferiti hanno contestato gli assunti della Procura federale, negando la riconoscibilità di plusvalenze fittizie e affermando l’irrilevanza a tal fine del materiale prodotto dalla Procura federale anche solo sotto il profilo dell’assenza di dolo. I deferiti UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, oltre a condividere le tesi della FC Juventus S.p.A., hanno altresì segnalato che nei loro confronti manca il presupposto principe dell’accusa, ovvero la sistematicità di eventuali alterazioni e hanno evidenziato l’impossibilità di utilizzare nei loro confronti materiale probatorio rilevante semmai solo per altre parti in giudizio. Scambiate infine brevi repliche tra tutte le parti, inclusa la Procura federale, e non avendo le difese chiesto ulteriormente la parola o presentato istanze, la causa è stata trattenuta per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della Procura federale, proposto ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, deve essere dichiarato ammissibile.

Per l’effetto, deve essere revocata la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d'appello.

È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS.

E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria.

Per contro, non possono trovare accoglimento le contrarie eccezioni di inammissibilità (sotto plurimi profili) e tardività opposte dai deferiti.

Quale prima ragione di inammissibilità, le difese dei deferiti, anche e soprattutto attraverso le deduzioni della FC Juventus S.p.A. (ma con argomentazioni variamente riprese anche dagli altri resistenti), hanno segnalato che all’istituto della “revocazione in malam partem ex art. 63 C.G.S.” debba essere assegnata natura eccezionale, “con la conseguenza che quanto meno se ne imponga un’interpretazione particolarmente rigorosa” (così in particolare la memoria della FC Juventus S.p.A. poi ripresa in corso di discussione orale). A dire della difesa dei deferiti, dunque, il carattere sostanzialmente penale della sanzione imposta dal CGS (soprattutto in caso di retrocessione o di penalizzazione nel punteggio) imporrebbe un ripensamento dell’istituto, anche nell’ott ca di ritenere applicabile il principio del ne bis in idem.

L’eccezione non è fondata.

Pur essendo condivisibile l’assunto di partenza a proposito della natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento e di una interpretazione rigorosa soprattutto in termini di decisività dei fatti prima non conosciuti o sopravvenuti (rigore che questa Corte non intende in alcun modo tradire), la stessa difesa della FC Juventus S.p.A. è poi costretta ad ammettere che l’ordinamento sportivo prevede una tale revocazione, in ragione dei caratteri di diversità e autonomia che lo connotano.

Caratteristiche - quelle appena enunciate - che non consentono neppure di introdurre eccezioni di inconciliabilità tra la revocazione prevista dell’art. 63 CGS e i principi costituzionali anche afferenti il giusto processo.

La stessa Corte Edu, nelle pronunzie più recenti, ha confermato l’estraneità in radice delle evocate tutele penalistiche rispetto alle sanzioni aventi natura disciplinare, indipendentemente dalla relativa intensità. Vero è che una penalizzazione disciplinare resta comunque distinta ratione materiae da quella penalistica (da ultimo Grande Camera della Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22.12.2020) ed un simile principio è per certo ancora più forte se riferito all’autonomia che deve essere riconosciuta e garantita - come si è detto - all’ordinamento sportivo nel quale ammende, squalifiche inibitorie o punti di penalizzazione sono misura tipica, ben nota agli affiliati (che ne sono avvertiti accettando di assoggettarsi alle relative regole) ed esclusivamente afflittive all’interno del detto ordinamento. Anche quando si è trattato di discutere dei massimi gradi di sanzione disciplinare (retrocessioni o revoche di titolo) la Corte di Cassazione ha ben chiarito si trattasse di “perimetro legale riguardante la «osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale» e i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (art. 2, comma 1, lett. b), [della L. n. 280/2003] rientranti nella riconosciuta autonomia dell’ordinamento calcistico” (Cassazione civile  SS. UU. 13.12.2018, n.32358).

Decisione, quest’ultima, richiamata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport a mente del quale è legittimamente devoluta “al legislatore sportivo sia l’osservanza delle diposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale che delle sue articolazioni, sia le condotte di rilievo disciplinare come l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni sportive” (Collegio di Garanzia SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022).

Anche il concorrente profilo di asserita violazione del principio del ne bis in idem non merita seguito. Una volta ritenuto (come si deve) che la revocazione sia possibile anche in malam partem - e i deferiti non lo dubitano – la predetta obiezione si svuota di significato.

Il principio del ne bis in idem si applica certamente al diritto sportivo, ma nel senso di impedire di ritornare sul “già deciso” attraverso un nuovo giudizio e quindi al di fuori di una serie procedimentale prevista espressamente (e composta da una pluralità di gradi processuali). L’elemento comune di tale principio può essere tendenzialmente identificato nel divieto di ritornare sul già deciso, di ripetere un giudizio, in altri termini di compiere una seconda volta (un bis) un’attività svolta, o in via di svolgimento, in quanto forma di sovrapposizione ripetitiva e successiva con un nuovo giudizio processuale sulla medesima regiudicanda, al di fuori, si noti, di una serie procedimentale prevista espressamente (pluralità di gradi o di fasi in un sistema di impugnazione o di riesame o di separazione di giudizi). Pertanto il divieto del bis in idem non può, in modo assolutamente certo, essere riferito a tutte le previsioni di successive fasi processuali o gradi di procedimento espressamente previste (principio di legalità) nei diversi sistemi processuali (rimedi e specifici istituti di carattere impugnatorio, o di revisione, o di riesame o di separazione).  (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9).

Pertanto, quando, come nel caso che occupa, si è all’interno di una tale progressione di fasi processuali o gradi di procedimento successivi, espressamente disciplinati dall’applicabile ordinamento (principio di legalità), si è anche all’interno del medesimo processo e non vi è alcun possibile spazio all’applicazione del divieto del ne bis in idem (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 76/CFA/2019-2020).

Quanto precede, con la precisazione che anche una assoluzione ottenuta per due gradi di giudizio, se conseguente alla mancata conoscenza di fatti invece decisivi per una eventuale condanna, è soggetta al giudizio di revocazione.

In realtà, è assorbente notare che - come questa Corte ha opportunamente chiarito - “il legislatore federale ha operato un’estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione, in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia. Ha, in altri termini, valorizzato l’istituto di cui trattasi quale rimedio concreto alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una decisione errata” (ex multis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016).

Si è tenuto conto delle peculia ità del iudizio sp rtivo ed appartiene ad una scelta d effettività della giustizia sportiva anche quella di ritenere rilevante la speditezza di giudizio e, allo stesso tempo, ininfluenti eventuali schemi formalistici. Non è rilevante “la natura dell’elemento di novità [né] la sua qualificazione in termini rigorosamente formali. [L]’opzione autonomamente esercitata dal C.G.S. è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare ammissibilmente il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio” (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; e ancora Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016).

Neppure condivisibile è l’argomento in ragione del quale la revocazione dovrebbe comunque essere limitata all’errore di fatto in ragione di una qualche sovrapposizione al CGS del Codice CONI.

A tal proposito, questa Corte federale ha già precisato che “mentre il codice CONI, prevede che la revocazione di una decisione è possibile solo quando dipende da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante, secondo il codice Figc, invece, la revocazione è possibile nel caso a) di dolo di una delle parti in danno all'altra, b) di prove riconosciute false dopo la decisione, c) di mancata presentazione di documenti influenti a causa di forza maggiore o per fatto altrui, d) di omissione dell’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure di sopravvenienza, trascorso il termine per l’appello, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, e) di errore di fatto commesso dall’organo giudicante” (Corte federale d’appello, SS.UU.,  n. 46/2015-2016).

Il Codice di giustizia sportiva, dunque, regola più ipotesi e non solo quella dell’errore di fatto, dalla quale fattispecie anzi la lett. d) dell’art. 63 si distingue nettamente. E non vi è alcun “contrasto normativo” che possa limitare le specifiche ipotesi previste dal CGS. Piuttosto, ma il principio è davvero pacifico, alle singole Federazioni sono concessi spazi di importante autonomia e per tale via “il legislatore federale ha, in modo coerente ed esente dalle censure prospettate, operato una estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione” (ancora Corte federale d’appello, SS.UU.,  n. 46/2015-2016).

Del resto, tale specifica ipotesi di revocazione - prevista dall’attuale Codice di giustizia sportiva della FIGC, approvato con deliberazione CONI n. 258 dell'11 giugno 2019 - risponde a principi consolidati in ambito federale, tanto è vero che essa era prevista - nei medesimi termini – nelle precedenti versioni del Codice di giustizia sportiva FIGC (v. art. 39, comma 1, lett. d), del CGS FIGC, adottato con decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014 ed approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014; v art. 28 del CGS FIGC di cui al Comunicato Ufficiale FIGC 9 agosto 2001 n. 28).

Quanto alla natura decisiva degli elementi dimostrativi portati all’attenzione del giudizio rescindente, essa è indubbia. Ove la Corte federale avesse conosciuto i fatti che risultano dimostrati dagli elementi oggi disponibili (fatti che non erano noti o persino sopravvenuti), essa avrebbe per certo assunto una decisione diversa.

All’opposto della lettura datane dai deferiti, la giurisprudenza di questa Corte è esattamente nel senso della ammissibilità della revocazione là ove i fatti dedotti come nuovi mostrino una attitudine effettivamente sostitutiva del fondamento della decisione da revocare, interamente assorbendola in sé per effetto della propria intrinseca efficacia probatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). E questo effetto è esattamente quello cui si assiste nel caso in discussione. Non avendo poi rilievo i precedenti giurisprudenziali, pur richiamati da alcuni deferiti, che riguardino il diverso caso dell’errore di fatto (ipotesi diversa da quella della lett. d) dell’art. 63 CGS).

La stessa FC Juventus S.p.A. nel grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata ha dovuto ammettere che le decisioni di condanna rinvenibili in altri casi precedenti non sono mai state fondate sul recepimento delle stime compiute dalla Procura bensì solo dal ricorrere di molteplici elementi probatori e fattuali dimostrativi di una fittizia sopravvalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori compravenduti.  Dunque, “l’affermazione di responsabilità [negli altri casi] veniva fondata soprattutto sulle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria penale da parte di soggetti che avevano preso parte in prima persona alle trattative, nonché da parte di alcuni degli stessi deferiti che, sempre in sede penale, avevano reso dichiarazioni di natura essenzialmente confessoria” (memoria FC Juventus S.p.A. 13.5.2022). E la conclusione che - in allora - la società deferita traeva era che il giudizio di artificiosità dei corrispettivi stabiliti per il trasferimento (all’epoca del Genoa e del Como) derivava da un quadro fattuale definito come “lontano anni luce da quello del presente procedimento” (memoria FC Juventus S.p.A. 13.5.2022).

Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata.

Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai document e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”.

Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa.

Dal direttore sportivo di allora (Paratici) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale.

In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo.

Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale.

Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro.

Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali.

Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati.

È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva.

Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro).

Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1.

Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale a sostegno della revocazione.

Quella del 6 settembre 2021 tra Andrea Agnelli, presidente della FC Juventus S.p.A., e il rappresentante dell’azionista di riferimento John Elkann (intercettazione presente nel file n. 660969 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica), nella quale gli interlocutori operano un diretto riferimento al fatto che la direzione sportiva (cioè Fabio Paratici) si era “allargata” con lo svolgimento “di tutta una serie di operazioni …” che il presidente Agnelli, nel botta e risposta della conversazione, individua subito definendole di “eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze”. Così come l’ulteriore intercettazione tra Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene del 3 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 e file 660945 trasmessi dalla Procura della Repubblica), nel corso della quale gli interlocutori condividono che la responsabilità delle difficoltà della FC Juventus S.p.A. non poteva esse e attribu ta solo al C vid-19 (“sì ma non era solo il Covd e questo lo sappiamo bene”), posto che da un lato vi era la pandemia, ma dall’altro era stata “ingolfat[a] la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda perché è tutta la merda che sta sotto  che non si può dire”.

E ancora, in più rispetto a quelle menzionate dalla Procura federale, si devono aggiungere le intercettazioni che coinvolgono contestualmente più dirigenti della FC Juventus S.p.A. con ruoli finanziari e legali (anch’esse riportate nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica). Intercettazioni che dimostrano persino opacità nella rappresentazione all’esterno del reale contenuto delle operazioni condotte, tanto da sperare che “[quelli che] stanno cercando” (presumibilmente gli ispettori Consob) non scoprano carteggi altrimenti pericolosi: ci si riferisce all’intercettazione del 6 settembre 2021 tra taluni dirigenti della FC

Juventus S.p.A. (Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) nel corso della quale, a proposito di Pjanic, si chiarisce che “han fatto uno scambio” (e dunque una consapevole permuta) e si condivide il rischio che emergano carte che invece devono restare riservate: “tela dico tutta? è meglio che non ci fosse quel carteggio”; “no quel carteggio meglio di no”.

E più in generale si devono aggiungere quelle intercettazioni che dimostrano la natura alterata dei valori utilizzati (e il peso degli ammortamenti conseguenti) e comunque la natura esattamente permutativa di molte operazioni.

Sotto il primo profilo è emblematica l’intercettazione - in grado di rafforzare quanto già riferito a proposito del “Libro Nero di FP” tra Federico Cherubini e Stefano Bertola (altro dirigente della FC Juventus S.p.A.) del 22 luglio 2021 (riportata nel file n. 660945 trasmesso alla Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Torino) nel corso della quale il primo afferma “io perché sono andato in difficoltà negli ultimi anni? Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima, perché a un certo punto stavo facendo delle cose, ero complice di alcune cose, anche per una questione di ruolo dovevo dire a Fabio [Paratici] non sono d’accordo, ma poi se lui diceva si va si va”. E ancora rilevante (tra le altre) è l’intercettazione del 16 luglio 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica) tra Marco Re (all’epoca dirigente della FC Juventus S.p.A.) e un soggetto terzo appartenente ad una importante banca, nel corso della quale il dirigente della FC Juventus S.p.A. ammette che “ma tu pensa uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni […] cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì. Adesso lo paghi […] cioè te lo porti avanti per 4 anni [con gli ammortamenti]”. Del pari rilevante, nel contesto sopra detto, anche l’intercettazione del 21 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino), nel corso della quale Fabio Paratici, commentando un intervento di Fabio Cherubini e quasi sfogandosi dell’essere considerato responsabile isolato, risponde

“Sì, ma non è che...se volevi mettere 400 milioni 5-6 anni prima, te li facevo mettere!” E l’interlocutore (giornalista) allora: “Bravo! È quello che ho detto io, per quello ho detto: Scusami, abbi pazienza! gli ho detto Claudio, eh no! Perché io voglio dire non è che Paratici si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza! È che a un certo punto, facevate due conti, lo chiamavate e gli dicevate: devi fare 100, devi fare 150, devi fare 70! E lui poi ve le faceva! E ringrazia che le faceva, perché così avete mascherato i problemi per 3 anni, eh! Ho detto, dico perché poi quello ha fatto, non è che...”. Ed ancora Fabio Paratici: “Eh! No, per 6 o 7, però va bene... magari 3, magari 3, magari 3”.

Sotto il secondo profilo (di scambio permutativo) sono emblematiche le acquisizioni anche documentali relative alle operazioni con club esteri (OM Marsiglia, Barcellona, Manchester City, Lugano, Basilea), nelle quali si dimostra lo sforzo profuso ad allineare i flussi finanziari delle operazioni e si ottiene prova certa dell’avvenuto condizionamento reciproco dei trasferimenti di volta in volta contrattualizzati (uno in uscita e uno in acquisto allo stesso prezzo o quasi). E ciò, dunque, in modo che non vi fosse dubbio che, intanto avveniva l’acquisto di un giocatore da una controparte, in quanto a quella stessa controparte veniva ceduto il proprio. Il tutto, secondo una “causa in concreto” (intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare) di chiara permuta.

Qui, peraltro, è anche necessario aprire una parentesi sulla rilevante differenza che deve essere riconosciuta tra una operazione a specchio o incrociata, apparentemente indipendente, e una operazione ad effetti permutativi.

E deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute. Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito.

Per questo, e vi si tornerà, lo sforzo svolto dalle difese dei deferiti e dai relativi consulenti di ricostruire ex post la sostanza commerciale delle singole operazioni citate dalla Procura Federale, dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino non coglie il senso stesso della contestazione sportiva della quale qui si discute.

In questa direzione, diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della FC Juventus S.p.A. che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

Eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: “scambiamo Tongya con Akè, entrambi trasferimenti definitivi identici”. E alla richiesta se “dobbiamo condizionarli l’unoall’altro?” la risposta è “li abbiamo condizionati l’uno all’altro”. Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti.

I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire - ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo - che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole.

Un simile quadro fattuale - cui si deve aggiungere la delibera Consob 22482/2022 del 19.10.2022 (sulla quale si tornerà oltre) e si possono altresì aggiungere i riferimenti ai numerosi appunti e manoscritti interni alla FC Juventus S.p.A., ulteriori rispetto al “Libro Nero di FP” (e dai quali sembra quasi emergere che “manovre correttive” fosse negli ultimi anni una sorta di definizione specifica di quanto si va dicendo), o ancora il c.d. database di tale società - è decisivo ai fini del giudizio rescindente.

In proposito, appare erronea l’obiezione per cui il citato quadro fattuale (nuovo) debba dirsi già assorbito dalla ratio decidendi della decisione revocata.

La decisione n. 0089/CFA/2021-2022 aveva affermato del tutto condivisibilmente che “l’assenza di parametri normativamente sanciti rende particolarmente delicata l’operazione di sceverare operazioni (plusvalenti) che, con ragionevole certezza giudiziale, possano essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare”. Ciò, ovviamente, nel presupposto - mai messo in discussione dalla decisione - che la realizzazione di una plusvalenza fosse effetto legittimo di una operazione di vendita o scambio, non potendo l’interprete affidarsi al solo sospetto di una eventuale (appunto) fittizietà. Per questo la decisione qui revocata precisava anche che eventuali contestazioni disciplinari dovessero basarsi sulla ragionevole certezza dell’illecito e non sulla probabile verificazione di esso. Inoltre, la decisione rilevava che l’assenza di un unico metodo codificato di valutazione non poteva “legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione” posto che altrimenti argomentando si “renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e [si] introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare”. Un metodo vi deve essere. E deve essere razionale, verificabile e ovviamente non discrezionale.

Un simile arresto, come detto, è condivisibile anche oggi.

Ma ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio.

La Corte federale n. 0089/CFA/2021-2022, però, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza è legittima. Aveva poi segnalato il fatto che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici, in modo anche da avvisare la società agente di avere oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità.

Ed un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi.

Ma avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte.

In conclusione, il nuovo quadro fattuale prodotto dalla Procura federale integra i presupposti ed è decisivo ai fini di cui all’art. 63, comma 1, lett. d) e impone la declaratoria della revocazione della decisione della Corte federale d’appello n. 0089/CFA/2021-2022.

Tenuto peraltro conto del dettato della norma e dell’assenza di capi distinguibili della decisione n. 0089/CFA/2021-2022, si ritiene conseguenziale una revoca integrale della decisione stessa, indipendentemente dalla possibilità che per alcuni dei deferiti debba poi procedersi ad un nuovo esito di proscioglimento.

A tale proposito, è utile richiamare l’orientamento della stessa Corte di Cassazione, a mente della quale “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza [revocata], sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)” (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721, dettata in materia di errore revocatorio ma applicabile all’art. 63, comma 1, lett. d) CGS). Peraltro, è pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorché come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico.

Infondata è anche l’eccezione svolta dalla difesa della FC Juventus S.p.A. a proposito della inammissibilità per tardività del ricorso in revocazione della Procura federale.

Anzitutto, la FC Juventus S.p.A. ha segnalato come anomala la circostanza che la comunicazione di trasmissione della documentazione della Procura della Repubblica di Torino fosse avvenuta solo in data 24.11.2022. Una simile trasmissione è però documentata e risulta da apposito timbro seguito dalla sottoscrizione di tre magistrati della Procura della Repubblica di Torino. I dubbi della FC Juventus S.p.A., in argomento, appaiono oggettivamente fuor di luogo. La documentazione ritenuta rilevante dalla Procura federale è stata ricevuta in data 24.11.2022 e il ricorso per revocazione proposto in data 22.12.2022 è certamente tempestivo, essendo stato notificato il ventottesimo giorno sui trenta disponibili (art. 63, comma 1, CGS).

Anche il secondo profilo dell’eccezione non è condivisibile. Sostiene la difesa della FC Juventus S.p.A. che la Procura federale aveva avuto notizia degli eventi poi dedotti a base della revocazione ben prima della data del 22.11.2022. Pertanto, la revocazione doveva dirsi già esaurita al momento della relativa proposizione.

Ora, in disparte la giurisprudenza di questa Corte a proposito della irrilevanza di notizie di stampa ai fini della decorrenza del termine di revocazione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014), resta assorbente la circostanza che nel caso qui in discussione è il nuovo quadro fattuale ad essere cruciale per la percezione di una nuova decisione da assumere e, prima ancora, per la maturazione della percezione della esigenza processualistica di presentare fondatamente un ricorso per revocazione.

In altri termini, non si discute in questo caso di un singolo documento specifico la cui esistenza fosse divenuta nota. Si discute, invece, di un complesso di plurimi documenti e intercettazioni (le circa 14mila pagine trasmesse dalla Procura della Repubblica e citate dalla Procura federale) la cui effettiva ricezione era inevitabile presupposto del trascorrere di un qualunque termine decadenziale. Il tutto, dovendosi sottolineare (ed è fatto incontestato) che l’indagine penale, i cui esiti documentali sono poi stati trasferiti alla Procura federale, si è chiusa dopo la decisione qui oggetto di revocazione.

Il ricorso per revocazione, pertanto, è certamente tempestivo.

Da rigettare è anche l’obiezione formulata a proposito della non utilizzabilità delle intercettazioni.

L’eccezione è stata variamente proposta dai deferiti nell’ottica di ritenere che l’art. 270 c.p.p. impedisca di fondare su di esse la contestazione disciplinare qui esercitata. È stato poi sollevato un dubbio di parzialità del relativo riversamento in trascrizioni, dolendosi quindi i deferiti di una non corretta acquisizione e rappresentazione delle registrazioni audio.

La giurisprudenza di questa Corte è però granitica in senso opposto.

Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012; e nello stesso senso: Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 102/20162017). Del resto, un identico orientamento è perfettamente coerente con plurime decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861).

Esula poi dai poteri del giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria in ordine all’acquisizione stessa delle intercettazioni. E ciò è vero, vuoi in riferimento al potere speso, vuoi in riferimento al dibattito odierno sulla opportunità di aumentare o ridurre l’ambito assoggettabile ad un tale mezzo di prova. Ai fini del processo sportivo, rileva esclusivamente la provenienza istituzionale del materiale ricevuto.

E da tale provenienza discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d’appello n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

Le obiezioni proposte nei confronti della documentazione proposta all’esame di questa Corte federale, dunque, non hanno pregio.

Le intercettazioni sono per certo utilizzabili (peraltro non costituendo neppure l’unico elemento decisivo ai fini della formazione del nuovo quadro fattuale di riferimento, giacché da affiancare alle acquisizioni documentali), mentre il divieto di un utilizzo a fini penali per reati diversi da quelli che hanno dato luogo alle intercettazioni stesse (argomento ex art. 270 c.p.p.) non trova alcuna applicazione al procedimento disciplinare (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

Semmai è doveroso sottolineare che, nel caso specifico, le intercettazioni esaminate da questa Corte federale consentono di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio (in argomento Corte federale d’appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). Meglio ancora, non vi è modo di non considerare la rilevanza delle “dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 1/2020-2021).

Ritenuto dunque meritevole di accoglimento il giudizio rescindente, e dichiarata la revocazione della decisione n. 0089/CFA/20212022, può essere esaminato il merito rescissorio dell’impugnazione svolta dalla Procura federale.

Priorità logico-giuridica va anzitutto data all’esame dei reclami incidentali concernenti la mancata acquisizione della nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 della Procura federale, richiamata dalla relazione Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021 (atto costituente, secondo la Procura federale, la prima notizia qualificata dalla quale attivare l’indagine).

L’obiezione per cui la nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 della Procura federale potesse costituire un primo atto di indagine non può, però, avere seguito né in ogni caso può dirsi rilevante (e ciò indipendentemente dal possibile assorbimento dei ricorsi incidentali proposti da UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936).

In via preliminare e generale, occorre considerare che, in tale particolare forma di revocazione, la sopravvenienza di “fatti nuovi” agisce anche nel senso di rendere non più rilevante la questione dell’asserita tardività dell’azione della Procura federale in quanto la sopravvenienza della documentazione della Procura della Repubblica è idonea a introdurre nel procedimento degli elementi che ex necesse - non possono che immutare il quadro procedimentale, al fine di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010).

D’altro canto, premesso che la trasmissione di indicazioni interpretative non può costituire nel processo sportivo una forma effettiva di atto di indagine, potendo al più appartenere al novero degli atti pre-procedimentali che questa Corte federale (proprio per l’informalità del processo sportivo) ha costantemente consentito e anzi sollecitato, onde evitare di giungere a immediate iscrizioni senza una previa verifica della traducibilità di una “possibile notizia” in una “effettiva notizia” di illecito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 18/2020-2021), premesso questo, appare decisivo riferirsi al dato testuale della nota Co.Vi.So.C. a mente della quale tale ente, che si ricorda ha specifici poteri autonomi di controllo assegnati espressamente dall’ordinamento federale (art. 80 Noif), precisa nelle prime righe introduttive di essersi mossa “nello svolgimento delle proprie prerogative di controllo e vigilanza delle società professionistiche”.

Ora, in disparte il fatto che la Co.Vi.So.C. è organo che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello Statuto CONI, assume specifica funzione pubblicistica posto che identica “natura [pubblicistica] va riconosciuta alle attività [anche di controllo] svolte al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici" (Cassazione penale 29.5.2013, n. 28164), e in disparte la circostanza che per tale via i relativi atti - ovviamente per le parti non aventi carattere valutativo ma di attestazione delle attività svolte - devono dirsi assistiti da fede privilegiata, resta assorbente il fatto che la citata affermazione della Co.Vi.So.C. non appare in sé contestata dai reclamanti incidentali.

Co.Vi.So.C. ha agito di propria iniziativa “[prendendo] atto di taluni fenomeni potenzialmente idonei ad incidere sui fondamentali dei bilanci delle società sportive professionistiche (e quindi mediatamente sull’equilibrio economico e finanziario delle stesse) che si ritiene opportuno segnalare a codesta Procura Federale per gli approfondimenti che si intenderanno se del caso esperire”.

Ciò che quindi i reclamanti non affrontano è che la nota Co.Vi.So.C. costituisce atto tipico di proposta di avvio di indagine ai sensi dell’art. 80, comma 3, Noif, ed è solo da tale istante che - rispetto alle operazioni indicate dal detto ente di controllo nella propria comunicazione poi riversate nel deferimento - deve calcolarsi un qualunque termine di iscrizione della notizia dell’illecito (individuata dalla Co.Vi.So.C.).

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte “la previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione [della notizia dell’illecito] è estranea alle finalità della normativa codicistica [contenuta nel CGS]” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/CFA/2021-2022). Né vi è spazio per procedere ad una retrodatazione dei termini al fine di produrre la citata decadenza. Ipotesi questa che non trova riscontro nel codice sportivo, fermo comunque che, in caso di superamento del termine dell’indagine, l’art. 119, comma 6, CGS prevede, quale espressa conseguenza la sola inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione.

Del resto - e tale considerazione assume ulteriore carattere dirimente - una simile decadenza è esclusa anche dalla giurisprudenza ordinaria formatasi sull’art. 335 c.p.p., a mente della quale “ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome

della persona, pur se abnormi, sono privi di conseguenze [sulla validità del processo] fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione” (così Cassazione SS. UU., n. 40538 del 24.09.2009 con successiva conforme Cassazione Sez. 6, n. 4844 del 14.11.2018; e nello stesso senso da ultimo Cassazione civile SS. UU. 12.04.2021, n.9548).

Il punto qui decisivo è allora che lo stesso art. 119, comma 6, CGS, citato dai reclamanti incidentali quale norma da applicare al caso concreto, afferma che “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Esattamente come nel caso che qui occupa, divenendo pertanto ininfluente - e carente di interesse – il reclamo incidentale proposto. Ove pure si accedesse ad una qualche passata limitazione della “vecchia” documentazione d’indagine, il nuovo quadro fattuale derivante dalla documentazione e dalle evidenze trasmesse dalla Procura della Repubblica resterebbe comunque utilizzabile. Ed è sulla documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino (al pari di quella di derivazione Consob) che questa Corte federale è chiamata a pronunciarsi.

Tanto meno può porsi, sul punto, un qualunque dubbio di nullità o violazione dei principi del giusto processo (ex art. 44 CGS) e delle prerogative di difesa, posto che la fonte del quadro fattuale del quale si discute è per certo interamente rappresentata dalla Procura della Repubblica di Torino (cui si collega il procedimento Consob) e posto che dei relativi atti e documenti, utilizzabili in ogni tempo (art. 119, comma 6, CGS), le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia nei termini consentiti dal ricorso di revocazione.

Premesso allora che l’atto di deferimento (e il successivo ricorso per revocazione) non risultano in alcuna parte perplessi nel contenuto, contenendo una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte, poco calzante è il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 76 del 6.7.2017 (richiamo in particolare contenuto nella difesa della FC Juventus S.p.A.). In tale decisione, invero, si affermava il condivisibile, ma del tutto diverso, principio per cui “non risulta condivisibile l’iter logico ed argomentativo seguito dalla Corte di Appello Federale che, dopo aver ribadito il suo convincimento circa l’individuazione del soggetto risultato unico autore dell’illecito sportivo, ha ritenuto di poter egualmente sanzionare il [deferito], in relazione alla realizzazione dell’illecito, sulla base della sua partecipazione al fatto non più realizzata con la contestata condotta attiva (in concorso con altri) ma realizzata con una condotta omissiva e quindi sulla base di una diversa qualificazione dei fatti e della contestazione disciplinare [ovvero non aver denunciato]”. Per tale via, dunque, si contestava la mancata chiarezza del deferimento rispetto alla norma contestata e alle conseguenze che ne aveva tratto il giudice sportivo.

Ma nel caso che qui occupa una tale assenza di chiarezza non sussiste. Tanto meno rispetto al quadro probatorio riveniente dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e dalla stessa Consob. Ciascuna parte, dunque, ha potuto conoscere la provenienza degli atti dei quali discutere e ha potuto esprimere le proprie piene prerogative difensionali, non sussistendo invece alcuna menomazione del procedimento e tanto meno violazione del diritto di difesa che è stato pienamente assicurato.

Ed è appena il caso di notare che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

I ricorsi incidentali, dunque, anche a prescindere come già si è detto dal relativo assorbimento per le parti comunque prosciolte nel merito, vanno rigettati.

Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la FC Juventus S.p.A. rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la FC Juventus S.p.A. e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato.

Proprio con riguardo alla FC Juventus S.p.A., il quadro probatorio che si è già citato ai fini del giudizio rescindente ha carattere inequivocabile rispetto agli scopi del processo sportivo.

Del “Libro Nero di FP” redatto da Federico Cherubini a proposito di Fabio Paratici, testimoniante l’eccessivo utilizzo di plusvalenze artificiali, si è già detto. Dell’origine di un tale documento e della mancata contestazione di genuinità di esso, anche.

Si è parimenti già riferito della non condivisibilità dei tentativi di diversa interpretazione operati dalla difesa della FC Juventus S.p.A. che si scontrano con il contenuto testuale del predetto documento, nonché con il contesto nel quale il “Libro Nero” è stato scritto e nel quale esso doveva essere utilizzato. È evidente che Federico Cherubini immaginava di affrontare Fabio Paratici per “contestargli” l’uso eccessivo di plusvalenze artificiali e i relativi effetti anche negativi sul bilancio della società dovuti al peso degli ammortamenti. Al beneficio immediato di evitare l’emersione di perdite di bilancio controbilanciate dalle apparenti plusvalenze conseguiva, infatti, il costo ripartito su più anni di quel plusvalore in una sorta di inevitabile e crescente avvitamento: si veda la mail interna scambiata in data 17 febbraio 2021 tra diversi dirigenti della FC Juventus S.p.A. “ci sono le plusvalenze che migliorano le net loss dei prossimi anni, ma questo genera un nuovo tornado di D&A; non siamo più a break-even nel 24/25. Deve essere chiaro che con le nuove assumptions su plusvalenze e D&A non si ferma il tornado anzi abbiam bisogno del tornado” (mail riportata nel file 733431 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Ed è parimenti evidente che la suddetta circostanza (l’uso eccessivo di plusvalenze artificiali e relative conseguenze) era, tra i due dirigenti oggi deferiti, fatto assolutamente pacifico.

Si sono inoltre già citate - in fase rescindente - le intercettazioni aventi un carattere per così dire generale o se si preferisce sintomatiche e ricognitive della ripetuta intenzionalità della società FC Juventus S.p.A. nel non avere utilizzato (nelle stagioni 2019/2020 e in parte 2021) alcun metodo di valutazione dei prezzi degli scambi. E si è anche già richiamata la circostanza della profonda diffusione, all’interno della società, della consapevolezza dell’uso eccessivo del metodo plusvalenze per affrontare il bilancio. Significativa è anche l’intercettazione con la quale Cherubini (in data 22.7.2021), di fronte ai primi accessi della polizia giudiziaria per le indagini sulle plusvalenze afferma “fortuna che … alla luce delle recenti visite ci siamo fermati” (si veda la relazione di indagine della Procura federale, pag. 182).

Si sono poi già commentati taluni casi specifici, che tanto più se letti in combinazione con l’indagine Consob e con il “Libro Nero di FP” (e ancora con l’intero quadro probatorio), consentono di comprendere appieno - sempre dal lato del processo sportivo - la reale situazione verificatasi (si veda il caso del carteggio sulla cessione di Pjanic che è meglio che non ci sia o il caso della fattura modificata all’Olympique de Marseille). Il tutto, ovviamente, dovendosi anche considerare l’esito certamente rilevante della delibera 22482/2002 della Consob (assunta in data 19.10.2022 ai sensi dell’art. 154ter comma 7 t.u.f.).

Al fine di non gravare la decisione di eccessive ripetizioni si rinvia, dunque, alle citazioni già sopra riportate senza trascriverle nuovamente.

In un simile quadro, diventano a maggior ragione rappresentative del modus operandi non corretto della FC Juventus S.p.A. (lo stesso emergente dal quadro probatorio che sopra si è detto) soprattutto le operazioni compiute con i club esteri. Ci si riferisce: all’operazione Moreno-Andrade tra la tra la Juventus FC e il Manchester City (anno 2019/2020); all’operazione Pereira-Marques tra la Juventus FC e il Barcellona (anno 2019/2020); all’operazione Sene-Hajdari tra la Juventus FC e il Basilea (anno 2019/2020); all’operazione Bandeira-Nzouango tra la Juventus FC e l’Amiens Sporting Club (anno 2019/2020); all’operazione Tongya-Akè tra la Juventus FC e l’Olympique De Marseille (anno 2020/2021); all’operazione Monzialo-Lungoyi tra la FC Juventus FC e la FC Lugano (anno 2020/2021).

Tutte tali operazioni risultano emblematiche perché, invece di essere state trasparentemente e correttamente rappresentate come permute, esse sono state mostrate all’esterno come operazioni formalmente indipendenti. La differenza di tali operazioni rispetto a quelle compiute con controparti italiane riposa nella circostanza che le operazioni con controparti estere non potevano contare sulla stanza di compensazione disciplinata dalla federazione di appartenenza e, pertanto, la mera conclusione di una operazione a specchio non era sufficiente ad ottenere lo “scambio” finanziariamente neutro, dovendosi di volta in volta aggiungere sistematicamente - un qualche patto che a monte condizionasse reciprocamente lo scambio (vendo perché tu compri e tu vendi perché io compro, quindi scambiamo) e che a valle disciplinasse la compensazione dei pagamenti incrociati (i c.d. “set-off arrangement” o accordi di compensazione infatti trovati con riguardo alle operazioni estere). Il tutto, dunque, sostituendo l’effetto “automatico” della compensazione dei pagamenti presente nell’ordinamento federale italiano.

Non è noto se tutte le controparti della FC Juventus S.p.A. abbiano o meno registrato anch’esse una plusvalenza da scambio del loro giocatore ceduto o comunque quale sia stato il trattamento contabile seguito (anche rispetto alle immobilizzazioni connesse all’acquisto). Eventualità che resta del tutto neutra rispetto al presente giudizio. Premesso che la realizzazione di una plusvalenza (quale differenza tra il valore contabile residuo di un bene e prezzo di cessione), in caso di cessione in denaro, è destinata a verificarsi in capo al solo soggetto cedente essendo invece indipendente la condizione dell’acquirente (che porta semmai nelle immobilizzazioni l’acquisto), nel caso di scambio (o permuta) la plusvalenza eventualmente realizzata da ciascuna delle parti contraenti (ciascuna invero avente la posizione di cedente e acquirente) dipende dalla condizione specifica contabile della parte interessata. Una parte potrebbe realizzare la plusvalenza e l’altra no, oppure l’effetto potrebbe verificarsi per entrambi. Lo stesso, può avvenire per l’eventuale aumento delle immobilizzazioni (poi destinate ad essere ammortizzate). Tali effetti dipendono dalla specifica condizione contabile di ciascun contraente, e dai principi contabili ad esso contraente applicabili.

Ma ciò che rileva dal lato della FC Juventus S.p.A. è in ogni caso la circostanza che l’indipendenza degli incroci contrattuali sia stata documentalmente sconfessata dalle evidenze dimostrative trasmesse dalla Procura della Repubblica di Torino (è qui sufficiente citare i file n. 733431 e n. 733488), posto che in riferimento a ciascuna delle predette operazioni (con il Manchester City, il Barcellona, il Basilea, l’Amiens Sporting Club, l’Olympique De Marseille e la FC Lugano) sussiste uno specifico elemento di prova che ne qualifica la natura come scambio (o meglio permuta), vuoi attraverso le condizioni contrattuali (prima non note), vuoi attraverso i manoscritti dei dirigenti della FC Juventus S.p.A., vuoi ancora attraverso gli scambi di mail interne o con tali club.

E qui si torna a quanto si è detto rispetto alla decisività delle dette evidenze. L’intenzionalità volta ad evitare la ricostruzione delle operazioni sopra menzionate quale permuta e dunque l’intenzionalità mostrata ad evitare di dover verificare, volta per volta, l’effettiva applicabilità per la FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza (o delle immobilizzazioni ottenute per lo scambio) è comportamento sufficiente alla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS.

Al novero delle operazioni dalle quali far derivare una sanzione ex art. 4, comma 1, CGS andrebbe poi aggiunta quanto meno l’ulteriore permuta (anno 2019/2020) di Pjanic-Arthur tra la Juventus FC e il Barcellona dedotta dal deferimento della Procura federale come ulteriore operazione anomala ancorché poi non utilizzata nei conteggi finali delle ritenute alterazioni dei bilanci della FC Juventus S.p.A. in assenza della prova (oggi invece esistente) della natura puramente permutativa e della effettiva alterazione dei relativi valori.

Anche per tale operazione, invero, risultano ampi riscontri circa l’esistenza di una fattispecie immaginata come scambio sin dall’inizio. Si veda in proposito le numerose mail interne (tra Federico Cherubini, Fabio Paratici e altre risorse interne della FC Juventus S.p.A. e poi ancora con lo stesso Barcellona nelle date 31.3.2020, 18.5.2020, 27.5.2020 e 22.6.2020) in ragione delle quali l’operazione Pjanic-Arthur è inequivocabilmente definita uno scambio (file n. 733431 tramesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica); evidenze, queste, ovviamente da aggiungere alle intercettazioni già sopra menzionate a proposito di Pjanic.

È poi vero che lo scambio Pjanic non sia stato considerato dalla Consob nella propria delibera finale n. 22482/2022 del 19.10.2022 (ex art. 154ter comma 7 t.u.f.), ma anche una simile circostanza non appare decisiva alla luce del contesto complessivo emergente dal nuovo quadro probatorio oggi a disposizione. Innanzitutto, non ha rilievo (per i fini che qui occupano) la circostanza che, rispetto alle intenzioni originarie permutative, le due società, prima il Barcellona e poi di conseguenza e in reazione la FC Juventus S.p.A., abbiano ceduto i reciproci crediti a intermediari finanziari, sostanzialmente mutando gli effetti finanziari dell’operazione rispetto a come essa era stata immaginata. Ma soprattutto, l’operazione in commento deve essere riconsiderata alla luce degli elementi nuovi (le intercettazioni sopra già citate) che consentono di sostenere sia l’alterazione del valore dello scambio, sia la consapevolezza che vi fossero carteggi che la Consob non doveva trovare (fors’anche relativi ad offerte radicalmente inferiori ad opera di altre squadre) e che, ove disponibili a tale autorità, avrebbero disvelato una realtà diversa da quella che la stessa FC Juventus S.p.A. sosteneva (e che probabilmente avrebbero portato Consob ad ulteriori valutazioni anche rispetto ad fattispecie inizialmente non considerate come certamente da rettificare). Ed è significativo notare come la stessa Consob abbia ritenuto che le operazioni critiche fossero “quantomeno” quelle da esse indicate (per la Consob sufficienti a censurare il fenomeno; si veda in particolare pag. 81 della delibera n. 22482/2022), ma non necessariamente solo quelle.

Come già si è precisato, le operazioni sopra commentate hanno in realtà natura emblematica o, se si preferisce, di elemento sintomatico del comportamento della FC Juventus S.p.A. e dell’attitudine artificiale delle operazioni condotte.

Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato.

E ciò, benché proprio la FC Juventus S.p.A., nel corso del grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata, avesse sostenuto (inattendibilmente a questo punto) che arbitraria fosse la metodologia utilizzata dalla Procura federale (definita una “black box” dalla relazione tecnica denominata “Considerazioni tecniche in merito alle valutazioni dei calciatori effettuate dalla Procura federale”), mentre “i corrispettivi dei calciatori acquistati dalla Juventus si formano ad esito di un processo strutturato interno alla Società. In sintesi, il processo riguarda tre distinte divisioni: la First Team Area, la Football Technical Area e l’Area Scout e si concretizza - oltre che nella fase di scouting del giocatore e di negoziazione con le controparti - nella preparazione e nell’aggiornamento nel tempo di dettagliate schede calciatori, che ne illustrano giudizi e caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali”. Le successive evidenze hanno documentato che, all’opposto, non esisteva alcun processo di valutazione ad opera della FC Juventus S.p.A..

Significativa l’intercettazione del 6 settembre 2021 tra i dirigenti della Juventus Stefano Bertola e Stefano Cerrato (file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino) nella quale si evidenzia “non c'è un processo documentale, non c'è un pezzo di carta di cui noi possiamo avvalerci, strutturati e spendibili, no? Poi ci potrebbero essere i pezzi degli appunti su pezzi di carta di formaggio ma che io mi guarderei bene dal produrre, no? [il] bilancio è basato su un atto di fede della correttezza di valutazione di una persona che ha firmato un contratto di vendita, però, in parte si ahimè”.

Altrettanto significativa e assorbente, in argomento, è la conclusione cui giunge la stessa Consob nella propria delibera n. 22482/2022, là ove segnala “l’assenza di esiti formalizzati dell’applicazione di detto iter valutativo è stata, peraltro, confermata, nel corso della verifica ispettiva, dalla stessa Società che, con riferimento alle specifiche operazioni di compravendita con la medesima controparte, ha dichiarato che: non è prassi della Società procedere ad una separata, o formalizzata, fissazione degli esiti del processo di valutazione di un giocatore, se non attraverso la sottoscrizione dei contratti relativi all’acquisto o alla cessione dei relativi diritti alle prestazioni sportive”.

Si torna allora a dover sottolineare che se è vero che qualunque plusvalenza derivante da cessione è la conseguenza della contrapposizione tra il valore di cessione e il valore netto contabile del diritto al momento della cessione, è altrettanto vero che proprio il valore di cessione richiede fondamenti logici. Può accadere, per le ragioni più disparate, che si assista ad una operazione atipica, una tantum. Ma non può accadere che sistematicamente sia invertito il processo, come invece emerge dal nuovo quadro probatorio disponibile.

Definire e anteporre un obiettivo di plusvalenze esclusivamente per ottenere un risultato economico finale, senza seguire alcun processo che sia razionale, dimostrabile e che non costituisca “un atto di fede” (come sopra invece ammesso dai responsabili della FC Juventus S.p.A.), non ha alcun fondamento prima logico poi bilancistico. In una simile prospettiva, cade qualsiasi ragionamento economico lecito e cade qualunque formalismo dovendo invece prevalere la sostanza sulla forma (substance over form). Tanto più se le operazioni condotte non vengono adeguatamente e trasparentemente spiegate.

In una simile modalità di comportamento non esiste neppure alcun ragionamento tecnico sottostante, in quanto il criterio guida è raggiungere un obiettivo che nulla ha a che fare con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economicopatrimoniale di una data società. L’attendibilità di un bilancio è cruciale nel fornire informazioni utili agli investitori, attuali e potenziali, ai finanziatori e agli altri creditori, nonché nel supportare i processi decisionali inerenti all’affidamento delle risorse all’impresa. Un simile obiettivo si raggiunge solo con condotte eticamente ed economicamente corrette, che devono escludere plusvalenze “inventate”, cioè non derivanti dall’applicazione di alcun criterio ma solo dalla finalità di modificare (alterandoli) i risultati di bilancio.

Qualunque plusvalenza diventa artificiale ove non vi sia alcun percorso, né sottostante economico. Come sottolineato da Consob, seguendo la logica della FC Juventus S.p.A. si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione per cui, in uno scambio di beni immateriali, “[l]e parti potrebbero,infatti, teoricamente concordare qualsiasi valore per i beni scambiatise in definitiva non viene scambiato alcun importo” (pag. 73 della Delibera 22482/2022).

La conseguenza di un simile approccio è un’alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso.

Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”.

La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale.

Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo.

Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”.

I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili.

Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi).

Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri.

Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale.

La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione.

Il vizio di inattendibilità citato dalla Consob (e riferito alla censura di quanto meno dieci operazioni di scambio su più esercizi) è, a sua volta, rilevante in sé.

Con la precisazione che, come ancora di recente precisato dal Collegio di Garanzia dello Sport, il rispetto ad opera delle società calcistiche della normativa generale in materia societaria “costituisce, altresì, una forma di garanzia per tutte le società calcistiche professionistiche, onerate degli scrupolosi adempimenti patrimoniali, finanziari e contabili ivi previsti e sottoposte ai relativi sistemi di controllo sempre di natura garantista, le cui radici possono rinvenirsi nella riforma FIGC del 1966, avviata in ambito Federale con deliberazione del 16 settembre 1966, in virtù dell’importanza economica e sociale che andava progressivamente ad assumere il settore dello sport calcistico” (Collegio di Garanzia SS.UU. n. 45/2022). E se allora è vero che non può riconoscersi alcuna prassi abrogativa delle dette regole da parte del modo del calcio, è anche vero che la ratio “di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche [è quello di] garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di Garanzia SS.UU. n. 45/2022 cit.).

Il rispetto di tali regole, prima tra tutte la prevalenza della substance over form e della trasparenza informativa, ha, quindi, un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo (in questo senso appunto il Collegio di Garanzia SS.UU. n. 45/2022 cit.).

Nel caso specifico il comportamento della FC Juventus S.p.A. integra l’illecito disciplinare sportivo, con conseguente affermazione di fondatezza del deferimento nei confronti dei deferiti Sig. Fabio Paratici, Sig. Federico Cherubini, Sig. Andrea Agnelli, Sig. Pavel Nedved, Sig. Enrico Vellano, Sig. Paolo Garimberti, Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Sig. Maurizio Arrivabene, Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Sig.ra Daniela Marilungo, Sig. Francesco Roncaglio e FC Juventus S.p.A..

Risulta in particolare violato l’art. 4, comma 1, CGS.

In proposito, va ricordato che la valutazione volta ad accertare il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto ad un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie (civilistiche o penalistiche).

Percorso che qui deve ritenersi integralmente raggiunto.

A conforto di quanto si va dicendo è utile richiamare gli stessi principi interpretativi adottati dal Collegio di Garanzia dello Sport, in sede consultiva, con il parere n. 5/2017. Sia pure nell’ambito di un ragionamento più ampio, proprio il Collegio di Garanzia ha chiarito che, “in ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale […]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. La dottrina civilistica non manca, in proposito, di osservare come la clausola generale, nell'ambito normativo in cui si inserisce introduca un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall'esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Vero è che la struttura tipica delle clausole generali è quella di norme incomplete che non hanno una propria autonoma fattispecie essendo destinate a concretizzarsi nell'ambito dei programmi normativi di altre disposizioni”.

Pertanto - prosegue ancora il parere n. 5/2017 del Collegio di Garanzia - “l’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Questo discorso trova […] fecondo terreno di applicazione nell’ordinamento sportivo. Non diversamente da quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sportiva”. Dunque, “espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [sì] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell’ordinamento sportivo”.

Il giudice sportivo non è quindi deputato a valutare le responsabilità ordinarie. Esso deve valutare il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. Ed è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali “la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione” dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (principio ancora contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017; nello stesso senso si veda ex plurimis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, Sezione I, n. 24/2021-2022; Corte federale d’appello, Sezione I, n. 29/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 8/2022-2023).

Alla luce del richiamato contenuto dell’art. 4, comma 1, CGS, è anche irrilevante verificare se possa distinguersi la falsità di un bilancio rispetto alla mera non conformità di esso ai principi contabili applicabili alla società che debba redigere quel dato bilancio (dunque irregolare). Risulta assai poco significativo l’accento posto dalla difesa della FC Juventus S.p.A. su uno scambio (all’interno di un panorama particolarmente fosco derivante dal quadro probatorio che si è sopra descritto) nel quale Federico Cherubini in una interlocuzione del 15.7.2021 con altro dirigente (Stefano Bertola) afferma che se si cerca il dolo non lo si troverà. La non conformità di comportamento e l’irregolarità dei bilanci, per usare le stesse parole utilizzate dalla FC Juventus S.p.A., vanno comunque riconosciute. E quand’anche si ricostruissero tutte le vicende oggetto d’indagine in termini di colpa, l’illecito disciplinare sportivo resterebbe comunque integrato, non essendo necessario secondo la giurisprudenza di questa Corte la sussistenza di stato soggettivo del dolo specifico, né per le persone fisiche (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2021-2022), né per la responsabilità della società (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 122/2018-2019).

Parimenti è vero che l’azione di non conformità ex art. 154-ter, comma 7, t.u.f. esercitata dalla Consob non è equiparabile all’annullamento del bilancio della società deferita costituendo piuttosto una specifica misura di enforcement dell’informazione contabile. Tale natura, però, non ne determina una valenza giuridica minore, tenuto conto del relativo carattere obbligatorio (posto che una mancata pubblicazione del comunicato ad opera della FC Juventus S.p.A. avrebbe comportato ulteriori sanzioni ai sensi dell’art. 193 t.u.f., sino al 5% del fatturato) e dello scopo che ad essa va assegnato ovvero quello di correggere il non corretto comportamento dell’emittente.

Resta quindi intatto il punto centrale della contestazione disciplinare: la condotta della FC Juventus S.p.A. e dei relativi amministratori e dirigenti - per tutto quanto sopra spiegato - viola l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS.

Quanto all’apporto causale dei singoli deferiti, esso deve dirsi provato. Per quanto concerne la responsabilità della Juventus S.p.A., di Fabio Paratici, di Federico Cherubini, di Andrea Agnelli e dello stesso Maurizio Arrivabene si rinvia al corpo delle pagine precedenti. Per ciò che concerne gli altri amministratori della FC Juventus S.p.A. è invece sufficiente riferirsi alla già richiamata consapevolezza diffusa che le intercettazioni hanno dimostrato. Alla luce delle risultanze complessive prodotte dalla Procura federale si deve confermare che il consiglio di amministrazione nel suo complesso ha condiviso, o quanto meno sopportato, la violazione dei principi sportivi.

Quanto alla sanzione, essa deve tenere conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare. Deve parimenti tenere conto della stessa intensità e diffusione di consapevolezza di una situazione che nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A. viene definita come “brutta” e persino da paragonare a calciopoli: “io sono convinto che se noi uhm … facciamo questa roba qua […] perché la situazione è veramente complicata. Io in 15 anni …, ti faccio solo un paragone. Calciopoli” (intercettazione ambientale tra Stefano Bertola e Federico Cherubini del 22 luglio 2021 in file 663239 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino).

Tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale.

La Corte federale è, invero, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati, potendo anche aggravare la sanzione richiesta dalla Procura federale (Corte federale d’appello, n. 117/CFA/2020-2021).

Nel caso specifico devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benché non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere.

Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19).

Discorso diverso deve svolgersi per gli altri deferiti.

Va anzitutto premesso che nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci. Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società.

Quanto alla UC Sampdoria, l’unica intercettazione di rilievo risulta essere quella contenente un riferimento riguardante l’operazione Audero-Peeters-Mulé conclusa appunto tra la FC Juventus S.p.A. e la UC Sampdoria. Alla detta intercettazione, che sembra riferirsi alla predetta operazione, può aggiungersi una mail inviata in data 27.1.2019 dall’avv. Romei (UC Sampdoria) a Cherubini (FC Juventus S.p.A.) nella quale il primo scrive: “Peeters: cessione alla Juve e prestito alla Samp. Ricordo che abbiamo due ipotesi: 2,5 + 1,5 + 50% oltre i due milioni”; 3 + 1 bonus + 50% oltre i due milioni”; anche fare a metà strada”. Su Audero mi sembra che sia tutto ok. Prestito con obbligo (16+4)”. Si tratta però di una sola operazione, certamente sospetta (come aveva correttamente evidenziato la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, qui revocata), ma per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la Procura federale.

Quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione, a sostegno della tesi accusatoria, le contestazioni della Consob. Dette contestazioni, però, si riferiscono (se osservate dal lato “opposto” alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni.

Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre società diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per società e senza alcuna reiterazione nell’arco di più esercizi. Nessuno può dubitare che le operazioni in esame scontino, guardandole dal lato della FC Juventus S.p.A., lo stesso vizio che sopra si è commentato per gli scambi compiuti dalla medesima FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volontà di eseguirle come scambio basandosi, nel caso delle società appartenenti alla Figc, sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato).

Ma, come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna.

Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale.

Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate.

Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione.

Infine, poco o nulla è provato dalla Procura federale con riguardo alle società FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, società sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale società e in forma oggettivamente generica (senza cioè alcuna indicazione di giocatori specifici).

Questa Corte, dunque, per i deferiti diversi dalla FC Juventus S.p.A. (rispetto alla quale valgono invece tutte le considerazioni già svolte e valgono le risultanze della duplice indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Consob), si è dovuta confrontare con la struttura della domanda contenuta nel deferimento, non potendo la Corte stessa sostituire una eventuale autosufficienza di singole violazioni rispetto invece alla richiesta di riconoscimento di una sistematica violazione dell’art. 4 e 31 CGS, e per più esercizi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 71/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 18/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 103/2020-2021). E soprattutto non potendo la Corte - come già si è segnalato - superare l’assenza, dal lato delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, di evidenze documentali in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata.

Per tale ragione, non sussistono ragioni sufficienti per sanzionare tali società.

P.Q.M.

Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d'appello e, per l'effetto, dispone quanto segue:

1. - Respinge i reclami incidentali.

2. - Accoglie in parte il reclamo della Procura federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - sezione disciplinare del 22.04.2022 irrogando le seguenti sanzioni:

a) Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

b) Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

c) Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

d) Pavel Nedved: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

e) Enrico Vellano: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

f) Paolo Garimberti: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

g) Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

h) Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

i) Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

l) Daniela Marilungo: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

m) Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

n) F.C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

3 - Respinge per il resto il reclamo della Procura federale.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

GLI ESTENSORI

Domenico Luca Scordino                                                  IL PRESIDENTE

Alberto Falini                                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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