FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 201/AA del 01/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BIBI TRABALZA VIRTUS FOLIGNO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 164 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Monica BIBI, del Sig. Alberto TRABALZA, e della società POL. VIRTUS FOLIGNO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
MONICA BIBI, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società Pol. Virtus Foligno A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale segretaria della società Pol. Virtus Foligno A.S.D., consegnato in data 16.9.2022 la liberatoria dal tesseramento del calciatore sig. Cristian Materazzo solo dopo aver ricevuto la consegna da parte della madre del suddetto calciatore, di due assegni dell'importo di euro 200,00 ciascuno;
ALBERTO TRABALZA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Virtus Foligno A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Pol. Virtus Foligno A.S.D., al termine della stagione sportiva 2021 – 2022 richiesto al calciatore minore sig. Cristian Materazzo una somma di denaro al fine di non ostacolarne il tesseramento per altra società nella successiva stagione sportiva, e comunque per aver subordinato il rilascio al suddetto calciatore della liberatoria dal tesseramento alla corresponsione della somma di euro 400,00, pagata a mezzo di due assegni bancari dell'importo di euro 200,00 ciascuno, consegnati dalla madre del calciatore in data 16.9.2022 alla sig.ra Monica Bibi, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la già citata società;
POL. VIRTUS FOLIGNO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alberto Trabalza e Monica Bibi;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Monica BIBI e dal Sig. Alberto TRABALZA, in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società POL. VIRTUS FOLIGNO ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Monica BIBI, di 3 (mesi) di inibizione per il Sig. Alberto TRABALZA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. VIRTUS FOLIGNO ASD;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.