C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 31/01/2023 – Delibera – gara del 21/ 1/2023 US TERRANOVA – NBI MISTERBIANCO 3-0; Ricorso N.B.I. Misterbianco

gara del 21/ 1/2023 US TERRANOVA - NBI MISTERBIANCO

3-0; Ricorso N.B.I. Misterbianco

Con ricorso ritualmente proposto la Società N.B.I. Misterbianco chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Terranova; la ricorrente segnala come la Società consorella abbia disatteso la delibera del Consiglio Federale concernente la regola n. 3 del Regolamento del giuoco del calcio e l'art. 40 quater delle N.O.I.F.;

La prima motivazione, per avere, la Società Terranova, indicato in distinta tra i calciatori di riserva n. 10 calciatori piuttosto il massimo di nove previsto dalla vigente normativa e la seconda per avere utilizzato durante l'incontro n. 4 (quattro) calciatori extra-comunitari, identificati con i numeri 5 (Touray Kutubo), 6 (Saidy Amadou), 7 (Marong Kalifa) e 10 (Saidy Mustapha), sebbene ai sensi del comma 1, art. 40 quater, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. alle società della Lega Nazionale Dilettanti è consentito richiedere il tesseramento di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di conseguenza potendo schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari;

Nel merito, esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che nella distinta della Società Terranova allegata al referto il calciatore n. 13, Rizzo Emanuele Salvatore, era stato depennato, senza che la predetta variazione venisse apportata anche sulla distinta consegnata alla ricorrente, incombenza spettante sia alla stessa Società Terranova siaal direttore di gara;

Circa il secondo punto del ricorso, il comma 1, art. 40 quater delle NOIF, prosegue, oltre quanto citato dalla ricorrente, con "nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato ai sensi del comma 1.1, art. 40 quater delle NOIF";

Esperiti pertanto gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, si osserva che tutti i calciatori di cui al presente ricorso sono regolarmente tesserati per la Società Terranova;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società N.B.I. Misterbianco, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Terranova l'ammenda di Euro 100,00 per non avere ottemperato all'obbligo di apportare la modifica sulla distinta di gara anche su quella della Società consorella;

Di dare atto del risultato conseguito in campo;

Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.

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