DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 462 del 10.01.2023 – Delibera – Gara del 7/ 1/2023 CITTA POTENZA CALCIO A 5 – SAMMICHELE 1992

Gara del 7/ 1/2023 CITTA POTENZA CALCIO A 5 - SAMMICHELE 1992

Il Giudice Sportivo, letto il referto di gara, rilevato che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al minuto 13'20'' del primo tempo allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocava dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro N.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara. Il primo arbitro prendeva atto di quanto riferitogli dal collega e decideva di sospendere definitivamente la gara e, grazie all'intervento dei calciatori e dei dirigenti locali, la terna arbitrale riusciva a raggiungere gli spogliatoi mentre i sostenitori locali rivolgevano loro frasi offensive e minacciose. L'arbitro n.2, a seguito dello schiaffo ricevuto, si recava in serata presso il Pronto Soccorso di Policoro dove gli veniva diagnosticato un trauma con prognosi di due giorni. Visto quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio"; Considerato che la Regola 5 del regolamento di gioco del calcio a 5 stabilisce che è nei poteri dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. Rilevato, tuttavia, come, in forza di quanto attestato dallo stesso arbitro n.1, fino al momento della sospensione, non vi erano stati da parte dei sostenitori locali precedenti tentativi o atti di aggressione ai danni dell'arbitro n.2. Ritenuto che il particolare evento occorso all'arbitro n.2, quantunque ascrivibile al gesto di un sostenitore della società ospitante, ma oggettivamente isolato ed estraneo alla contesa sportiva in corso sul campo non possa essere valutato con criteri esclusivamente tecnici e consenta quindi all'organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall'art. 10, comma 5, C.G.S..

P.Q.M.

 - decide di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (minuto 13'20'' del primo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse, dando mandato alla Divisione Calcio a cinque per gli adempimenti di competenza; - di comminare l'ammenda di Euro 1.000,00 nei confronti del CITTA' DI POTENZA perché un proprio sostenitore sporgendosi dalle tribune colpiva con uno schiaffo al collo l'arbitro n.2 provocandogli dolore ed un trauma diagnosticato in Ospedale con prognosi di giorni 2 e perché propri sostenitori a seguito di tale episodio rivolgevano agli arbitri frasi offensive e minacciose;

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