C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo dell’allenatore della società A.S.D. LANGA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 23 del 19/01/2023 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara A.S.D. LANGA CALCIO – A.S.D. OLIMPIC SALUZZO 1957, disputata in data 15/01/2023, nell’ambito della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria

Reclamo dell’allenatore della società A.S.D. LANGA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 23 del 19/01/2023 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara A.S.D. LANGA CALCIO – A.S.D. OLIMPIC SALUZZO 1957, disputata in data 15/01/2023, nell’ambito della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria

Con reclamo pervenuto in data 20/01/2023 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preavviso, l’allenatore della società ASD LANGA CALCIO, sig. Massimiliano Gallo, in proprio propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei suoi riguardi la squalifica fino al 14/02/2023 con la seguente motivazione: “espulso per aver abbandonato l'area tecnica, andava incontro all'arbitro gesticolando nei suoi confronti in modo irriguardoso”. Con riferimento alla predetta squalifica, l’allenatore in proprio ne chiede la riduzione, ammettendo la propria responsabilità, dovuta all’esultanza per la segnatura del gol del pareggio, sottolineando di aver presentato immediatamente le proprie scuse al direttore di gara. Il ricorso è inammissibile. L’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, al terzo comma, stabilisce che “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese [...]”.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dal sig. Massimiliano Gallo, allenatore dell’A.S.D. LANGA CALCIO e, per l’effetto, conferma la squalifica del medesimo fino al 14/02/2023. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

 

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