C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Gara VERBANIA CALCIO – BRIGA
Gara VERBANIA CALCIO - BRIGA
Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.C.D. BRIGA avverso la regolarità della gara disputata contro la Società ASD VERBANIA CALCIO in data 22/01/2023, valevole per il Campionato Regionale Eccellenza, Girone A, regolarmente depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e trasmesso alla controparte in data 25/01/2023, ed altresì preceduto dal prescritto preannuncio inviato al Comitato ed alla avversaria in data 23/01/2023 sempre a mezzo PEC; - esaminato il contenuto del ricorso, con il quale la A.C.D. BRIGA si duole di un supposto "errore tecnico" dell'arbitro, il quale non avrebbe interrotto immediatamente il gioco dopo uno scontro fortuito tra il n. 1 della A.C.D. BRIGA Sig. Baccin in uscita dalla propria porta ed il n. 7 dell'ASD VERBANIA CALCIO, Sig. Balestroni, a seguito del quale - con entrambi i giocatori a terra - il n. 10 dell'ASD VERBANIA CALCIO raccoglieva il pallone e segnava con un pallonetto, rete convalidata dal direttore di gara; - rilevato che, secondo la tesi della ricorrente, la rete avrebbe dovuto essere annullata in applicazione della regola 5.13 del Regolamento del Giuoco del Calcio, in forza della quale se a seguito di un violento tiro o di uno scontro fortuito il portiere subisce una menomazione tale da essere impossibilitato a tentare di evitare la rete, l'eventuale gol può essere convalidato solo se la palla supera la linea della porta immediatamente dopo l'infortunio del portiere, diversamente l'azione deve essere interrotta e ripresa con una rimessa dell'arbitro dopo i soccorsi al portiere. A sostegno delle proprie tesi, la ricorrente ha allegato al ricorso un articolo di giornale, riportante l'episodio, ed un post con la cronaca dei momenti salienti della gara, pubblicato sulla pagina FB dell'ASD VERBANIA CALCIO, nonché 4 frame estratti da un video presente su YouTube e relativi al momento dello scontro e della successiva marcatura. A conclusione del proprio ricorso, la A.C.D. BRIGA domanda pertanto la ripetizione della gara; - vagliati altresì i chiarimenti resi dall'arbitro sull'episodio contestato con proprio supplemento di rapporto, secondo cui il portiere non ribatteva il pallone fortuitamente a seguito dello scontro - come sostenuto dalla ricorrente - ma lo colpiva chiaramente in uscita, facendo quindi proseguire l'azione, che ha portato alla rete segnata appena 8'' dopo con tiro dalla distanza; - considerato che, seppur sia vero che dopo la convalida della rete l'arbitro consentiva l'ingresso in campo ai massaggiatori di ambo le Società, ciò non è prova assoluta di una menomazione del portiere del Briga tale da avergli impedito di rialzarsi dopo lo scontro, tanto è vero che lo stesso giocatore proseguiva la gara indisturbato per i successivi 26 minuti di gioco (la rete è stata segnata al minuto 71' e la partita si è conclusa al minuto 97, dopo ampio recupero) benché in ipotesi vi fosse la possibilità di procedere, se necessario, alla sua sostituzione; - rilevato altresì che i frames estratti dal video non consentono di capire la dinamica dell'azione che ha portato alla rete dell'ASD VERBANIA CALCIO, dinamica che parte dall'uscita del portiere del Briga sul n. 7 avversario e si conclude con la marcatura del Verbania, e quindi di valutare l'entità dello scontro tra i giocatori e le reali conseguenze dello stesso, e che come noto questo Giudice non ha accesso alla prova video; - tutto ponderato, ritenuto che la decisione di far proseguire l'azione di gioco sia stata assunta dall'arbitro nell'esercizio della sua discrezionalità (in merito alla quale questo Giudice non ha competenza alcuna) e senza palese violazione della regola invocata dalla ricorrente;
DELIBERA
- di respingere il ricorso dell'A.C.D. BRIGA, omologando il risultato ottenuto in campo: ASD VERBANIA CALCIO-A.C.D. BRIGA 1-0; - di addebitare l'importo della tassa di reclamo, non versata, sul conto della ricorrente.