FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 224/AA del 15/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -ASD GS FELINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 203 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. G.S. FELINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. G.S. FELINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Sigurporsdottir Audur, calciatrice richiedente il tesseramento per la A.S.D. GS Felino, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere la stessa, in data 13.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. GS Felino, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stata tesserata per società affiliate a Federazioni estere;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Dante BOLA, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. G.S. FELINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. G.S. FELINO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.