C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/02/2023 – Delibera – gara del 11/ 2/2023 CASTELLO CITTA DI CANTU – CINISELLO

gara del 11/ 2/2023 CASTELLO CITTA DI CANTU – CINISELLO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 50 del 16-2-2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società FC Cinisello.

Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Castello Città di Cantù ha utilizzato nel corso della gara cinque calciatori fuoriquota anziché quattro come previsto; pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara.

La società Castello Città di Cantù ha inviato controdeduzioni con le quali significa che erroneamente il direttore di gara ha indicato quale sostituzione avvenuta al 30 del 2º tempo tra il calciatore nº 10Bernasconi Mattia nato il 1-5-2003 col calciatore nº 15 Acquaviva Matteo nato il 8-10-2003; mentre effettivamente la sostituzione del calciatore nº 10 è avvenuta col calciatore nº 19 Bonazzoli Luca nato il 25-1-2004. Chiede pertanto la verifica di quanto segnalato. Quindi non ha provveduto ad utilizzare cinque fuoriquota bensì solo quattro.

Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Castello Città di Cantù ha iniziato la gara con i calciatori fuoriquota nº 4 Galetti Mirko nato il 3-1-2003; nº 6 Bellet Federico nato il 1-5-2003; e nº 10 Bernasconi Mattia nato il 1-5-2003.

Al 18º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Colombo Francesco nato il 2-4-2004 col calciatore nº 14 Bedon Simone nato il 21-6-2003; al 30º 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Bernasconi Mattia nato il 1-5-2003 col calciatore nº 15 Acquaviva Matteo nato il 8-10-2003 ed in tal modo ha effettivamente utilizzato nel corso della gara cinque calciatori " fuoriquota " anziché i quattro consentiti.

 

Sentito in proposito il direttore di gara con nota in data 16-2-2023 ore 14,23 ha confermato quanto già riportato nel rapporto di gara in ordine alle sostituzioni della società Castello Città di Cantù pertanto ribadisce che al 30º del secondo tempo in sostituzione del calciatore nº 10 Bernasconi Mattia nato il 1-5-2003 è entrato il calciatore nº 15 Acquaviva Matteo nato il 8-10-2003.

Richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2022), con C.U. nº 6 crl del 4-8-22 Punto 3.1.1. A/6 lett b) pag. 15 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2022-23, quanto segue:

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2003 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Pertanto la gara di che trattasi dal 30º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.

Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.

Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Castello Città di Cantù la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di accreditare alla società ricorrente la tassa reclamo, se versata.

 

 

 

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