C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 13/10/2022 – Delibera – gara del 2/10/2022 CALCIO PIRRI A.S.D. – VILLACIDRESE CALCIO
gara del 2/10/2022 CALCIO PIRRI A.S.D. - VILLACIDRESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
visto il rapporto arbitrale e gli atti ufficiali; letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società S.C. Calcio Pirri A.S.D. avverso l'omologazione della gara a margine, terminata sul campo con il punteggio di 0 a 2 in favore della Villacidrese Calcio; rileva che: - la Società Calcio Pirri ha proposto ricorso, pervenuto in termini a questo Giudice, chiedendo che alla Società Villacidrese Calcio venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore, lamentando che all'incontro "Calcio Pirri - Villacidrese Calcio" del 02.10.2022 abbia partecipato, nelle file della Villacidrese, il calciatore Onnis Danilo (matricola 3298360) nonostante fosse squalificato per una gara; - la controparte non ha fatto pervenire controdeduzioni; - il calciatore Onnis Danilo, veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C.U. n 149/2022 del C.R. Sardegna LND del 19 maggio 2022 in conseguenza dell'ammonizione subita in occasione della gara "Villacidrese Calcio -Calcio Pirri" del 15 maggio 2022, ultima giornata del Campionato Under15 Regionale 2021/2022 e pertanto, non avendo potuto espiare la squalifica nella stagione sportiva 2021/2022, avrebbe dovuto scontarla nell'incontro oggetto di ricorso, in quanto prima gara ufficiale della propria Società nella sua nuova categoria di appartenenza (art.21, comma 7 del C.G.S.); acclarato che il calciatore Onnis Danilo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 3, pur non avendone titolo, in quanto squalificato per una gara; ritenuto che, per quanto sopra, il ricorso avanzato dalla Società Calcio Pirri è meritevole accoglimento,
P.Q.M.,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 23,
DELIBERA,
ai sensi dell'art. 10, comma 6 del C.G.S. -di infliggere alla Società Villacidrese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della Società Calcio Pirri. Dispone la restituzione del contributo versato.