F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0071/CFA pubblicata il 23 Febbraio 2023 (motivazioni) – Gennaro Mazzei

Decisione/0071/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0084/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Elio Toscano - Componente (Relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Marco Baliva - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull'istanza di riabilitazione n. 0084/CFA/2022-2023, proposta dal sig. Gennaro Mazzei in data 20.01.2023;

Vista l’istanza di riabilitazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore all’udienza del 15.02.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Elio Toscano e uditi gli Avv.ti Eleonora Barbini per il Sig. Mazzei ed Enrico Liberati per la Procura Federale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata a mezzo PEC del difensore il 20 gennaio 2023, il signor Gennaro Mazzei, associato alla sezione AIA di Siena, chiede la riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC.

Il richiedente premette che:

- ha ricoperto il ruolo di assistente arbitrale fino alla stagione 2000-2001 in organico alla Commissione Arbitri Nazionale (CAN);

- dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005, nominato vicecommissario CAN, ha curato la formazione tecnica e atletica degli assistenti arbitrali, acquisendo nel 2003 la qualifica di arbitro benemerito;

- la Commissione di appello federale (CAF) gli ha inflitto la sanzione disciplinare di tre anni d’inibizione con delibera del 14 agosto 2006, efficace dal 17 agosto successivo e confermata in sede d’appello dalla Corte federale con decisione del 1° settembre 2006, per violazione dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo - Salernitana (campionato di serie B) del 14 maggio 2005 vinta dalla squadra di casa per 1 a 0;

- la Camera di conciliazione e arbitrato dello sport con decisione dell’11 luglio 2017 (n.d.r. rectius 2007) ha ridotto la durata dell’inibizione a due anni dando atto che “la gravità della condotta posta in essere dal Sig. Mazzei non è particolarmente significativa in considerazione della limitata rilevanza dell’episodio e del fatto che a parte le responsabilità riferite alla specifica gara ... non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze imputabili allo stesso”;

- il Comitato nazionale dell’AIA, con delibera del 16 febbraio 2010, ha revocato la qualifica di “arbitro benemerito” in precedenza conferitagli ai sensi dell’allora vigente art. 48, comma VI, del Regolamento AIA;

- la stessa FIGC, costituitasi parte civile all’udienza tenutasi presso il Tribunale di Napoli del 14 novembre 2011, ha chiesto l’assoluzione del Sig. Mazzei dalle imputazioni cont state dalla P ocura di Napoli.

Quanto alla sussistenza delle condizioni previste l’art. 42 C.G.S. per la concessione del beneficio, il richiedente:

- rappresenta che l’inibizione è cessata il 1° settembre 2008 e che pertanto è trascorso il termine di tre anni per la presentazione dell’istanza de quo;

- afferma di non aver tratto alcun vantaggio economico diretto o indiretto dal fatto sanzionato;

- dichiara di non essere stato destinatario, dopo la sanzione, di misure di prevenzione, né di alcuna condanna in sede penale e civile in merito ai fatti contestatigli dalla giustizia sportiva avendo, tra l’altro, la FIGC rinunciato ad ogni domanda proposta nei suoi confronti nel procedimento RG 5610/2015 definito presso la Corte di Appello di Napoli, di cui allega la pronuncia;

- precisa di non essere stato destinatario di misure di prevenzione;

- sottolinea di aver tenuto dal 2008 condotta inappuntabile all’interno dell’Associazione e di non essere incorso in alcun procedimento disciplinare in ambito AIA e FIGC, circostanza che comprova il suo sincero pentimento rispetto ai fatti oggetto di sanzione;

- allega la dichiarazione del Presidente della sezione AIA di Siena, in carica dal 13 luglio 2018, in cui si attesta che dall’irrogazione della sanzione disciplinare de qua il richiedente ha tenuto costantemente un comportamento ottimale, contribuendo grazie alle sue capacità tecniche alla formazione dei giovani arbitri e offrendo la sua disponibilità a visionare, anche al di fuori di designazioni ufficiali, gare dirette dai colleghi senesi;

- aggiunge, infine, che ad oggi non occupa alcun ruolo dirigenziale all’interno dell’AIA, circostanza che esclude che possa assumere condotte analoghe a quelle contestategli.

2. Con memoria depositata l’11 febbraio 2023 e notificata in pari data alla controparte, la Procura federale esprime parere contrario all’accoglimento della richiesta di riabilitazione.

Al riguardo eccepisce che, nel caso di specie, non ricorrono le “ speciali condizioni” di cui all’art. 42, comma 1, lettera c) CGS che “facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”, in quanto ritiene che la sola dichiarazione del presidente della Sezione AIA di Siena allegata all’istanza non costituisca un riscontro adeguato a fondare un giudizio prognostico favorevole all’interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Preliminarmente deve essere verificata l’ammissibilità dell’istanza in relazione al disposto dell’art. 42, comma 1, CGS, il quale prevede che la richiesta di riabilitazione possa essere presentata trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione.

Nel caso in esame il termine iniziale decorre dal 18 agosto 2008, sicché la richiesta di riabilitazione, presentata il 20 gennaio 2023, è ammissibile.

Mancando poi nell’istanza un’esposizione, sia pur sintetica, dei comportamenti che hanno dato origine alla sanzione per la quale è richiesta la riabilitazione, il Collegio ritiene opportuno riassumere gli aspetti salienti della vicenda.

Dalla lettura delle decisioni degli organi della giustizia sportiva che si sono pronunciati, emerge come fatto inequivocabilmente accertato che, nell’imminenza della gara di campionato di serie B Arezzo – Salernitana, svoltasi il 14 maggio 2015, era intercorsa una conversazione telefonica (intercettata e segnalata dalla Procura della Repubblica di Napoli) tra l’assistente arbitrale Stefano Titomanlio e il signor Leonardo Meani (all’epoca tesserato Milan addetto ai rapporti con gli arbitri). Nel corso del colloquio, il Titomanlio, designato quale assistente per la gara Arezzo – Salernitana, informava l’interlocutore che, dopo un preavviso dell’arbitro Bergamo designatore degli arbitri per la serie A, era stato contattato dal Mazzei (al tempo vicecommissario CAN e designatore degli assistenti arbitrali), che gli aveva rivolto raccomandazioni dirette a sollecitare un atteggiamento di favore per l’Arezzo. Il Titomanlio aveva aderito a tali sollecitazioni e nel corso del secondo tempo aveva segnalato all’arbitro due falli in attacco a danno della Salernitana, in situazioni di gioco pericolose per l’Arezzo. L’incontro era terminato con la vittoria dell’Arezzo per 1 a 0.

Per i fatti su esposti la Commissione federale d’appello aveva inflitto al Mazzei la sanzione dell’inibizione di anni tre per violazione dell’art. 6, comma 1, CGS in relazione a illecito sportivo.

La sanzione era stata poi confermata in sede d’app llo dalla Co te federale e successivamente ridotta a due anni dalla Camera di conciliazione e arbitrato dello sport.

4. Ciò premesso si può passare all’esame di merito e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, CGS per la concessione della riabilitazione: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”.

Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da Sezioni unite n. 22/2020 -2021), per i quali:

- le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente;

- l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo;

- relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.

Nell’istanza di riabilitazione la condizione di cui alla lettera a) può ritenersi soddisfatta, posto che dagli atti e per stessa ammissione dell’interessato non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione.

Diversamente, l’autodichiarazione resa dal Mazzei relativamente alla seconda condizione è soltanto in parte conforme al disposto della lettera b) dell’art. 42, il quale prescrive che l’interessato debba produrre “un’autodichiarazione attestante la non interrotta condotta incensurabile sotto il profilo, civile, penale e sportivo, e il non assoggettamento a misure di prevenzione”.

Sul punto il richiedente è tassativo nell’affermare di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione, mentre è più cauto e circoscritto nella parte in cui autocertifica di non essere stato destinatario di alcuna condanna penale e civile in riferimento ai fatti contestatigli dalla giustizia sportiva.

Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 44/2021-2022).

Si tratta, in effetti, di una potestà riabilitativa attribuita a questa Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, similarmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni.

Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti. A titolo di esempio si rinvia per gli appartenenti al pubblico impiego all’art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; per il personale scolastico all’art. 501 del d.lgs. 15 aprile 1994, n. 297; per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza all’art.10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; e, ancora, per i notai all’art. 47 del d.lgs. 1° agosto 2006 n. 249.

Orbene, in tale prospettiva, il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non può prescindere dal considerare:

- la gravità delle violazioni a suo tempo commesse;

- la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene;

- il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva.

6. Coerentemente con quanto appena affermato, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, fermi restando i rilievi che rendono quantomeno incompleta l’autodichiarazione di cui alla lettera b), non ricorrano comunque “le particolari condizioni” previste dalla più volte citata lettera c) dell’art. 42 CGS per la conc ssione della iabilitazione:

- primariamente per la gravità dei comportamenti a suo tempo posti in essere, in quanto il richiedente è stato punito per aver commesso un illecito sportivo, cioè - com’è noto - un illecito disciplinare particolarmente grave che lede il bene giuridico della lealtà e correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche e che rappresenta il più grave dei comportamenti antisportivi;

- in secondo luogo - ma non certo di minore rilevanza quanto a gravità - per la posizione e gli incarichi ricoperti dal Mazzei all’epoca dei fatti accertati (vicecommissario CAN, responsabile della formazione degli assistenti arbitrali e designatore degli stessi).

Tantomeno si possono ritenere idonee a mutare le valutazioni del Collegio le ulteriori considerazioni con le quali il richiedente ritiene sussistenti le “particolari condizioni” che gli consentano di accedere al beneficio cui aspira.

Al riguardo non appaiono pertinenti i richiami all’esito di procedimenti penali e civili tenutisi medio tempore anche se conclusisi favorevolmente per il richiedente.

A parte la genericità delle citazioni, va ancora una volta evidenziata l’autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e l’autonomia degli organi della giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta, com’è noto, di un’autonomia riconosciuta dall’art. 2, comma 1 della l. n. 280/2003, ribadita dall’art. 3, comma 3, CGS e più volte affermata dalla giurisprudenza sportiva (ex multis: Collegio di Garanzia - SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022 e recentemente CFA – Sezioni unite 30 gennaio 2023 n. 63/2022-2023).

Quanto, poi, all’attestazione del presidente in carica della Sezione AIA di Siena circa l’ottimale comportamento tenuto dal richiedente quale iscritto all’Associazione e l’impegno posto nella formazione di giovani arbitri, si tratta di comportamenti ordinari cui sono tenuti tutti gli associati.

Parimenti la considerazione per la quale il richiedente, non ricoprendo al momento cariche dirigenziali, non potrebbe reiterare condotte identiche a quelle sanzionate, piuttosto che essere indicativa di ravvedimento, contraddice il principio per il quale gli associati, indipendente dal ruolo ricoperto, sono tenuti a tenere un comportamento irreprensibile in qualunque situazione e a darne prova se richiesti dagli organi di giustizia sportiva. Conseguentemente l’affermazione non può concorrere a motivare un giudizio prognostico favorevole al richiedente.

Del tutto inconferente, infine, appare il richiamo all’istituto della riabilitazione previsto dal Regolamento A.I.A., avendo fatto riferimento - lo stesso richiedente - all’istituto della riabilitazione di cui all’art. 42 CGS della FIGC.

7. In conclusione, per le considerazioni che precedono, non sussistono le condizioni previste all’art. 42 del C.G.S. per la concessione della riabilitazione richiesta e, pertanto, l’istanza non può essere accolta

P.Q.M.

respinge la richiesta di riabilitazione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Elio Toscano                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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