F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0074/CFA pubblicata il 27 Febbraio 2023 (motivazioni) – ACR Siena 1904 Spa-GS San Miniato

Decisione/0074/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0099/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Tommaso Marchese – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0099/CFA/2022-2023 proposto dalla società ACR Siena 1904 S.p.A. in data 06.02.2023 in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Rodella;

contro

la società G.S. San Miniato A.S.D. in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Giotti;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche - n. 0025/TFNSVE/2022-2023 del 30 gennaio 2023;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 20 febbraio 2023, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante ACR Siena 1904 S.p.A., l'Avv. Paolo Rodella e per la G.S. San Miniato A.S.D. l’Avv. Fabio Giotti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il presente procedimento trae origine dal ricorso promosso dal GS San Miniato che si è ritualmente rivolto al TFN – sezione vertenze economiche - chiedendo la condanna della ACR Siena 1904 Spa al pagamento dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023, da quest'ultima dovuti, in forza alla Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta in data 31 agosto 2022.

Deduceva parte ricorrente, di avere adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione che prevedeva il pagamento da parte della ACR Siena 1904 spa del complessivo importo massimo di euro 40.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in otto ratei di euro 5.000,00 oltre iva ciascuno, a decorrere dal novembre 2022.

Per l'effetto, il GS San Miniato chiedeva la condanna dell’ACR Siena 1904 spa al pagamento in suo favore della complessiva somma di curo 18.300,00 (15.000.00 oltre IVA) con gli interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali e il favore delle spese di lite. Si costituiva l'ACR Siena 1904 spa con memoria nella quale, nulla eccependo in ordine all'adempimento degli obblighi assunti nella Convenzione da parte del GS San Miniato, deduce la nullità c/o invalidità della stessa in ordine alla propria obbligazione di pagamento in quanto del tutto indeterminata e indeterminabile, rilevando altresì che il GS San Miniato non aveva mai emesso regolari future per i ratei richiesti e ciò in difformità a quanto previsto dalla Convenzione del 31 agosto 2022.

In via gradata l'ACR Siena 1904 Spa chiedeva ridursi la pretesa di parte ricorrente ai soli ratei di novembre e dicembre 2022 non essendo all’epoca ancora scaduto il termine di pagamento per il rateo di gennaio 2023.

Nel contraddittorio delle parti il Tribunale deliberava di accogliere parzialmente il ricorso con la seguente motivazione: “Verificato il rituale deposito della Convenzione 31 agosto 2022 presso i competenti uffici federali, si rileva in via preliminare l'assolvimento da parte della società ricorrente delle obbligazioni dalla stessa assunta in ordine al tesseramento delle calciatrici e alla partecipazione ai vari campionati di categoria: la circostanza non solo è documentata per tabulas dal GS San Miniato, ma non è neanche contestata dalla ACR Siena 1904 spa. Ciò posto, occorre valutare la controprestazione concordata nella suddetta Convenzione a carico dell'AC.R Siena 1904 spa. Al riguardo, la convenzione testualmente recita: Gli oneri sostenuti per i punti 1, 2, 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad euro 40.000.00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura. Ebbene, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici non può accogliersi l'eccezione di nullità della suddetta previsione dedotta dall'ACR Siena 1904 spa per indeterminabilità ed indeterminatezza del quantum debeatur. La su riportata statuizione contrattuale deve essere infatti intesa, così come redatta, e concepita, come partecipazione della ACR Siena 1904 spa agli oneri sostenuti dal GS San Miniato per le attività concordate in convenzione, nella misura massima di curo 40.000,00 oltre Iva, da versarsi in 8 rate di pari importo. Ne deriva che i ratei da corrispondere rappresentano degli acconti e al termine della stagione sportiva 2022/2023 occorrerà operare l'eventuale conguaglio tra gli oneri complessivi sostenuti dal GS San Miniato e dallo stesso documentati e quanto percepito a titolo di acconti dall'ACR Siena 1904 spa. Solo con tale esegesi la Convenzione inter-partes trova una sua conferente validità ed efficacia. Ragionando invece come dedotto dall'ACR Siena 1904 spa, la società ricorrente verrebbe a subire un nocumento non consentito né dalla Convenzione né dal sistema Licenze Nazionali 2022/2023 della Lega italiana calcio professionistico Titolo III. Deve infine imporsi alla società ricorrente la previa emissione di regolare fattura per ottenere il pagamento dei ratei concordati essendo ciò espressamente previsto dalla richiamata Convenzione, ma ciò limitatamente ai ratei relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 non essendo in alcun modo evincibile il termine di scadenza di detti pagamenti che deve quindi essere fissato al termine di ciascun mese. La reciproco soccombenza impone la compensazione integrale delle spese di lite”.

Avverso la predetta decisione veniva ritualmente e tempestivamente proposto reclamo da parte della ACR Siena 1904 spa, la quale articolava un solo motivo di censura: “in via principale, nel merito, in riforma della decisione impugnata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza ed indeterminabilità del "contributo" oggetto della "Convenzione" di che trattasi e, per l'effetto, disporre che nessun contributo ACR Siena 1904 Spa sia tenuta a corrispondere a GS San Miniato ASD per impossibilità di determinarne l'ammontare; in via subordinata, in denegata ipotesi, determinato l'ammontare del contributo dovuto da ACR Siena Spa a GS San Miniato ASD nella misura che sarà ritenuta di giustizia comunque inferiore all'ammontare massimo previsto in contratto, porne a carico di ACR Siena 1904 Spa il relativo pagamento in favore di GS San Miniato”.

Con articolata memoria difensiva, ritualmente depositata, il reclamato così concludeva: “respingere l’appello della ACR Siena 1904 S.p.A. e confermare il diritto della GS San Miniato ASD a percepire per le mensilità di novembre e dicembre 2022 la somma di 10.000,00 oltre IVA già riconosciuta in primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese di giudizio”.

Con dispositivo 0076/CFA-2022-2023 pubblicato in data 20 febbraio 2023 la Corte federale respingeva il reclamo e condannava la società reclamante al pagamento delle spese in favore della società GS San Miniato, liquidate in euro 1.200,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di censura è privo di fondamento per le seguenti considerazioni.

Come osservato nella memoria difensiva del San Miniato, circostanza mai contestata e documentalmente provata, tra le parti è stata stipulata in data 31 agosto 2022 una “Convenzione settore giovanile femminile” ai sensi del Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul C.U. N. 222/A del 27 aprile 2022 che il reclamante, in data 5 settembre 2022, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. unitamente al Modulo federale dove ha dichiarato di aver adempiuto a tutti gli adempimenti sul settore femminile attraverso il predetto accordo di collaborazione. L’accordo contrattuale in esame si inserisce, pertanto, nell’ambito delle norme emanate dalla FIGC per la promozione del calcio femminile iniziata nel 2015. Tale quadro normativo-programmatico è stato riproposto dalla FIGC negli anni successivi fino ad arrivare all’attuale stagione sportiva dove gli adempimenti sul settore femminile prescritti al Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico erano i seguenti: “e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C”. I suddetti impegni potevano essere assolti dalle società richiedenti la Licenza Nazionale sia direttamente che tramite “un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione...valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile...” per ciascuno dei campionati femminili a cui partecipava.

In altri termini questa complessa attività di promozione del calcio femminile, che integra degli evidenti oneri economici, può essere realizzata direttamente dalla società professionistica ovvero, come nella fattispecie in esame, con un accordo di collaborazione con una società dilettantistica.

Il mancato assolvimento dell’onere economico da parte del Siena previsto dalla convenzione, sul presupposto della “indeterminatezza ed indeterminabilità del contributo dovuto”, non coglie nel segno ed è espressione della volontà di sottrarsi ad un chiaro obbligo pattiziamente assunto.

Come emerso nel corso dell’udienza, gli impegni sottoscritti ai punti da 1 a 4 dell’accordo sono stati tutti onorati dalla società San Miniato, per contro l’AC Siena, non solo è venuta meno al pagamento dell’onere economico su di essa gravante, ma neppure ha fatto fronte (sebbene trattasi di obblighi di natura facoltativa), ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo che prevedevano la possibilità che il Siena mettesse a disposizione materiale sportivo, fornisse un pullman per gli spostamenti delle squadre, sostenesse i costi delle visite medico-agonistiche, tutte spese che inevitabilmente sono state sostenute dalla società dilettantistica del San Miniato.

Quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa.

Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado.

Il punto contestato letteralmente dispone: “Gli oneri sostenuti per i punti 1, 2, 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad euro 40.000.00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”.

La circostanza che - nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 - ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso “di pari importo” e dal successivo “con inizio dalla mensilità di novembre 2022”.

In altri termini le parti avevano chiaramente convenuto, che le otto rate da corrispondere con decorrenza novembre 2022 dovessero coprire l’intera stagione agonistica 2022/2023 (ultima giugno 2023).

E, non potrebbe essere diversamente, sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione.

Un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso “pari importo” e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna.

Del resto, non è dato comprendere la posizione del reclamante, che non censura di nullità il contratto, ovvero la singola clausola, ma si limita ad evidenziare una presunta indeterminatezza del contributo complessivo a carico della società senese, senza però trarre una conclusione logico/giuridica finalizzata a comprendere con quali modalità e con quali termini dovrebbe concretizzarsi l’obbligazione di pagamento.

In altri termini, è convincimento di questo Collegio che le parti abbiano chiaramente convenuto che l’obbligazione contrattuale del Siena, in disparte quella di natura facoltativa di cui si è dato conto, è da ricondurre al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 per otto mensilità da novembre 2022 a giugno 2023.

La locuzione “non superiore ad euro 40.000,00” va interpretata nel senso che qualunque spesa sostenuta dal San Miniato, anche documentata che però superasse detto importo e quindi le euro 5.000,00 mensili non sarebbe stata oggetto di rimborso.

Sotto diverso profilo il Collegio, osserva che la decisione di I° grado vada confermata seppure, parzialmente, con diversa motivazione.

Osserva il TFN che: “i ratei da corrispondere rappresentano degli acconti e al termine della stagione sportiva 2022/2023 occorrerà operare l'eventuale conguaglio tra gli oneri complessivi sostenuti dal GS San Miniato e dallo stesso documentati e quanto percepito a titolo di acconti dall'ACR Siena 1904 spa”.

Questa Corte, non condivide tale passaggio motivazione che pertanto deve essere riformato.

L’erogazione del contributo, così come pattuito, non prevede un meccanismo di pagamento con acconti ed un conguaglio finale a seguito di rendicontazione.

L’accordo si limita esclusivamente a prevedere il pagamento di una somma fissa, per otto mensilità, dietro regolare presentazione di fattura relativa ai costi sostenuti, peraltro tutti documentati (doc. da 2 a 9 allegati alla memoria del reclamato).

Quindi, alla fine della stagione sportiva non andrà operato alcun conguaglio tra gli oneri complessivamente sostenuti dal San Miniato e quanto dallo stesso percepito a titolo di acconti, proprio perché non si tratta di pagamenti in acconto, ma di una mera obbligazione, predeterminata nel singolo rateo e nell’importo complessivo, con pagamento rateizzato.

L’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023.

Quanto al rateo di gennaio 2023, oggetto di ricorso in I° grado, non riconosciuto dal TFN sul presupposto che non era evincibile in alcun modo in quale giorno del mese andava eseguito il pagamento e che “pertanto deve essere fissato al termine di ciascun mese”, in assenza di reclamo incidentale sul punto da parte del San Miniato, il capo della decisione va confermato, non senza osservare però che ai sensi dell’art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.

Il rigetto del reclamo, attesa la sua manifesta infondatezza, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite in virtù del principio civilistico della soccombenza previsto dall’art. 55 CGS che prevede, a tal fine, il pagamento “fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro”.

Facendo applicazione di detto principio, atteso che nel caso di specie il contributo per l’accesso alla giustizia è determinato in euro 400,00 (quattrocento/00), appare equo condannare il reclamante al pagamento, a titolo di spese legali, di una somma pari a tre volte il contributo e quindi a complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00).    

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese in favore della società GS San Miniato, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                                                                     

Marco Stigliano Messuti

 

IL PRESIDENTE                                                                 

     Marco Lipari 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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