F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0077/CFA pubblicata il 28 Febbraio 2023 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini, Gabriele Ribechini-Alessandro Vitaggio-A.S.D. Zambra Calcio-A.S.D. AC Montignoso

Decisione/0077/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0090/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Antonino Anastasi - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0090/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore federale interregionale

contro

i signori Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini, Gabriele Ribechini, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Ulivi;

il signor Alessandro Vitaggio, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Baroni;

A.S.D. Zambra Calcio, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Ulivi;

A.S.D. AC Montignoso, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Pellacani;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Toscana pubblicata con il Com. Uff. n. 51 del 19 gennaio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Relatore all’udienza del 23.02.2023, tenutasi in videoconferenza, il Presidente Antonino Anastasi e uditi gli avv.ti Francesco Keller per la Procura federale, Stefano Pellacani per la società A.S.D. AC Montignoso, Luca Ulivi per i sig.ri Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini, Gabriele Ribechini e per la società A.S.D. Zambra Calcio, Cristiano Baroni per il sig. Alessandro Vitaggio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto di deferimento che ha dato origine al presente procedimento il Procuratore federale, in particolare, ha formulato i seguenti capi di incolpazione:

1) a carico del signor Federico Viviani, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Navacchio Zambra, e dei signori Christian Zaccagnini, Simone Bertolini e Gabriele Ribechini, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S.D. Navacchio Zambra:

la violazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per avere gli stessi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. AC Turano Montignoso – A.S.D. Navacchio Zambra del 15.5.2022 valevole per i play out del girone B del campionato Giovanissimi Regionale Toscana Elite U15, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della società A.S.D. AC Turano Montignoso, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla predetta società di non retrocedere e poter quindi disputare anche nella successiva stagione sportiva 2022 - 2023 il campionato Regionale Toscana Giovanissimi Elite U15; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara;

2) a carico del signor Alessandro Vitaggio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. AC Turano Montignoso: la violazione dell’articolo 30, comma 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nonostante ne fosse a conoscenza, omesso di informare la Procura federale che durante la gara in questione più tesserati in concorso tra loro avevano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro in maniera tale che lo stesso terminasse con la vittoria della società A.S.D. AC Turano Montignoso;

3) a carico della la società A.S.D. Zambra Calcio (già A.S.D. Navacchio Zambra) la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione n. 1, posti in essere dai tesserati per la stessa sig.ri Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini e Gabriele Ribechini; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara;

4) a carico della società A.S.D. AC Montignoso (già A.S.D. AC Turano Montignoso) la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione n. 2, posti in essere dal proprio tesserato sig. Alessandro Vitaggio.

A sostegno dell’atto di deferimento il Procuratore federale ha allegato, quale principale elemento di prova, uno scambio di messaggi vocali e di testo intervenuto nei giorni successivi alla gara in questione tra un calciatore tesserato per la società S.S.D. Floria 2000 a r.l. (compagine lesa dall’asserito illecito) ed il sig. Alessandro Vitaggio, calciatore tesserato per la società A.S.D. AC Montignoso partecipante alla gara stessa.

In tale scambio di messaggi, secondo l’atto di deferimento, con una dichiarazione dal chiaro valore confessorio il sig. Alessandro Vitaggio avrebbe dettagliatamente rappresentato quanto accaduto durante la gara A.S.D. AC Turano Montignoso – A.S.D. Navacchio Zambra del 15.5.2022, facendo luce sull’illecito per il quale è stata esercitata l’azione disciplinare.

Secondo l’atto di deferimento, quanto dichiarato dal calciatore Vitaggio troverebbe conferma e riscontro in tutte le ulteriori circostanze evidenziate dalle attività istruttorie e in particolare:

(i) il ritardo apparentemente immotivato con il quale è iniziata la gara oggetto di illecito;

(ii) il gesto con il quale il sig. Christian Zaccagnini, calciatore con la maglia n. 4 della A.S.D. Navacchio Zambra ha trattenuto volontariamente nella propria area di rigore un calciatore avversario che era diretto in direzioneopposta rispetto alla porta, al fine di determinare l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dell’A.S.D. AC Turano Montignoso;

(iii) l’abbraccio intervenuto, immediatamente dopo l’assegnazione del calcio di rigore, tra i sig.ri Simone Bertolini e Gabriele Ribechini,

rispettivamente calciatori con le maglie numeri 21 e 5 della A.S.D. Navacchio Zambra, per festeggiare l’assegnazione della massima punizione a favore della squadra avversaria.

Con la decisione qui impugnata il Tribunale federale territoriale ha prosciolto gli incolpati dagli addebiti contestati ritenendo in sostanza non adeguatamente provato l’impianto accusatorio.

In primo luogo il Tribunale ha valorizzato ai fini dell’archiviazione il fatto che la veridicità della dichiarazione del Vitaggio è stata completamente smentita dallo stesso calciatore, il quale nel corso dell’audizione ha precisato trattarsi di affermazioni fatte esclusivamente a titolo di scherzo in danno del suo interlocutore.

In secondo luogo il Tribunale ha evidenziato che gli altri episodi richiamati nell’atto di deferimento, da un lato non avevano affatto carattere concludente prestandosi ciascuno anche a diversa interpretazione; dall’altro e soprattutto confliggevano con quanto riportato nel referto arbitrale e soprattutto con quanto dichiarato dal Direttore di gara circa la regolarità della gara stessa.

La decisione del Tribunale è stata impugnata dal Procuratore federale interregionale con l’atto di reclamo oggi all’esame, mediante il quale si deduce in sostanza, con un unico articolato motivo, l’erronea valutazione delle risultanze probatorie versate in atti.

Si sono costituiti in resistenza tutti gli originari incolpati, ut supra rappresentati e difesi, i quali hanno concordemente concluso per il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come premesso in fatto, il Procuratore federale critica la decisione impugnata in quanto fondata su un lacunoso apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale territoriale.

In primo luogo e soprattutto, secondo il reclamante, il Tribunale non ha percepito il rilievo probatorio della dichiarazione confessoria resa dal sig. Alessandro Vitaggio, erroneamente valorizzando ai fini dell’archiviazione il fatto che la veridicità della dichiarazione era stata smentita ex post dallo stesso calciatore, il quale nel corso dell’audizione ha precisato trattarsi di affermazioni fatte esclusivamente a titolo di scherzo in danno del suo interlocutore.

A giudizio del Collegio il rilievo è fondato.

Lo scambio di messaggi vocali e di testo su un social network, intervenuto nei giorni successivi alla gara in questione tra un calciatore tesserato per la società S.S.D. Floria 2000 a r.l. (compagine lesa dall’illecito) ed il sig. Alessandro Vitaggio, appare infatti connotato – ove lo si consideri attentamente nella sua complessiva portata - da evidenti caratteri di serietà, dettaglio e continenza: di talchè nulla autorizza a ritenere che la dichiarazione stessa contenesse affermazioni fatte ioci causa in danno dell’interlocutore, come invece sostenuto in sede di audizione dal sig. Vitaggio.

In sostanza, la tardiva giustificazione addotta a discolpa dall’interessato appare – essa sì – del tutto inattendibile, in quanto radicalmente contrastante col tenore complessivo della dichiarazione, caratterizzata invece da un tono inequivocabilmente serio, assertivo e circostanziato.

Ciò premesso, il carattere latamente confessorio delle dichiarazioni originariamente rese dal sig. Vitaggio impone al Collegio di precisare la portata probatoria della confessione stragiudiziale in relazione al caso all’esame.

Come è noto, nell’ordinamento civilistico la confessione stragiudiziale fatta a terzi non costituisce prova piena o legale, ma è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, primo comma, cod. civ.).

Analogamente in ambito penale, la confessione stragiudiziale, pur non costituendo di per sé sola prova di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice allorchè valutata in sé, e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto. (ex multis Cass. V Sez. penale n. 40017 del 2019).

Anche nell’ambito processuale federale – ispirato in generale al pregnante criterio della libera valutazione delle prove da parte del giudice ex art. 57 CGS - tale confessione può costituire con evidenza un mezzo di prova particolarmente significativo, ove il complessivo corredo probatorio posto a base dell’atto di deferimento deponga nel senso della veridicità della dichiarazione rispetto al fatto contestato e corrobori dunque l’accusa in ordine alla perpetrazione dell’illecito.

Quanto sopra, con due rilevanti precisazioni.

Da un lato infatti è da tener presente che in ambito sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base appunto di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. per tutte CFA, Sez. I, n. 53/2022-2023).

Dall’altro lato deve altresì evidenziarsi che - a fronte di una dichiarazione confessoria – la valutazione del corredo probatorio addotto dalla Procura per comprovarne la genuinità deve essere complessiva e contestuale, non potendo il giudicante limitarsi a valutare in modo atomistico le singole risultanze dell’istruttoria, come in prevalenza avvenuto nel primo grado del presente processo.

In altri termini, i singoli accadimenti fattuali vanno valutati nel loro complesso e nel loro concreto susseguirsi: poiché un episodio o una condotta che singolarmente considerati potrebbero avere anche diversa spiegazione acquistano valenza diversa ove sostanzialmente concatenati e cospiranti, cioè inscritti in un contesto probatorio grave preciso e concordante con le obiettive risultanze della dichiarazione confessoria.

Applicando questi criteri ermeneutici al caso in esame, a giudizio del Collegio il complesso degli ulteriori elementi probatori addotti dalla Procura (il rigore in danno della ASD Navacchio Zambra volontariamente provocato dal sig. Zaccagnini, il conseguente incomprensibile abbraccio col quale i calciatori Bertolini e Ribechini hanno festeggiato l’assegnazione della massima punizione in danno della loro squadra) comprovano la veridicità di quanto esattamente dichiarato dal sig. Vitaggio: e cioè che, una volta acquisito il risultato dell’altra gara dei play out, ed essendo la gara tra Turano e Zambra ancora a metà del secondo tempo in quanto iniziata con ritardo, i calciatori incolpati su istigazione del loro allenatore hanno immediatamente e volontariamente posto in essere atti idonei a alterare lo svolgimento dell’incontro, conseguendo peraltro il loro illecito obiettivo.

Certamente, come evidenziato da tutte le difese anche nel corso della discussione orale, l’illecito non ha comportato alcun diretto vantaggio per la ASD Navacchio Zambra, già sicura di non retrocedere a seguito della sconfitta della SSD Floria 2000: ma il rilievo è processualmente del tutto inconcludente poiché il bene protetto dall’art. 30, commi 1 e 2, del CGS è il regolare e corretto svolgimento della gara, risultando irrilevante la finalità concretamente perseguita da colui che contravviene ai principi basilari di correttezza che informano l’ordinamento sportivo.

Quindi nel caso in esame l’illecito resta ovviamente tale e mantiene integra tutta la sua eccezionale gravità – al contrario di quanto non condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di primo grado - anche se i tesserati della Navacchio Zambra hanno agito mossi dall’intento non di avvantaggiare la propria squadra ma piuttosto di danneggiarne un’altra.

Le conclusioni sin qui raggiunte non sono infirmate dal fatto che il direttore di gara – tanto nel referto quanto poi in sede di audizione – abbia dichiarato di non aver percepito alcuna irregolarità nello svolgimento della gara.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte federale, il referto arbitrale pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale. (CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023).

In questo senso, il fatto che l’arbitro non abbia percepito l’incitamento “ a perdere” rivolto dall’allenatore Viviani ai suoi giocatori – pur trovandosi in posizione mediana tra l’allenatore stesso e il giocatore Zaccagnini ( autore del fallo da rigore) – non è dirimente, al contrario di come invece ritenuto dal Tribunale e di come ripetutamente evidenziato dalle difese degli incolpati.

E’ infatti del tutto ragionevole supporre che il direttore di gara – concentrato nel seguire lo svolgimento del gioco e le condotte dei giocatori in campo – possa non aver percepito quegli incitamenti che, in caso contrario, avrebbe dovuto sicuramente denunciare in quanto disciplinarmente rilevanti nella loro irrazionalità.

D’altra parte, come si deduce empiricamente dalle riprese audio/video acquisite in istruttoria, la notizia della definitiva sconfitta della SSD Floria 2000 provocò significative e rumorose reazioni nella tifoseria presente, che possono aver causato la mancata percezione da parte dell’arbitro degli illeciti incitamenti rivolti dall’allenatore Viviani ai suoi giocatori.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo del Procuratore federale risulta fondato e va pertanto accolto, con riforma della decisione impugnata e riconoscimento della responsabilità disciplinare degli incolpati.

Agli stessi vanno pertanto irrogate le sanzioni richieste nell’atto di originario deferimento, nella misura peraltro sostanzialmente corrispondente al minimo edittale, non suscettibile di riduzione in assenza di attenuanti.

Per consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è infatti suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019).

Al riguardo anche questa Corte ha rilevato che “.. se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole. (CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica di anni 4 (quattro) al sig. Federico Viviani;

- squalifica di anni 4 (quattro) al sig. Christian Zaccagnini;

- squalifica di anni 4 (quattro) al sig. Simone Bertolini;

- squalifica di anni 4 (quattro) al sig. Gabriele Ribechini;

- squalifica di anni 1 (uno) al sig. Alessandro Vitaggio;

- penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi nel Campionato Regionale Giovanissimi Toscana Elite 2022/2023 alla società A.S.D. Zambra Calcio;

- ammenda di 1.000,00 (mille/00) alla società A.S.D. A.C. Montignoso.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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