C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S. ANDROMEDA Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del C.R. Sardegna del 03.11.2022 Gara: “Andromeda – Guspini Calcio” del 30.10.2022 Campionato: Promozione, girone A
Reclamo proposto da: U.S. ANDROMEDA Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del C.R. Sardegna del 03.11.2022 Gara: “Andromeda – Guspini Calcio” del 30.10.2022 Campionato: Promozione, girone A
La Società A.S.D. Andromeda ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 37 del 3 novembre 2022 con la quale, in relazione alla partita in epigrafe, è stata comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive ai calciatori Boi Stefano e Loi Mirko per aver proferito frasi ingiuriose, gravemente intimidatorie nei confronti del Direttore di gara, dopo la sua decisione di estrarre al loro cospetto, il cartellino rosso. Nell’atto di impugnazione, la Società Sportiva, che premette la rigorosa decisione assunta con il provvedimento di espulsione dei propri tesserati, nega che gli stessi, all’esito, abbiano posto in essere il comportamento descritto nel referto e sulla scorta del quale il G.S. ha adottato la decisione. L’ Andromeda rassegna le proprie conclusioni chiedendo una diversa valutazione dei fatti, sotto il profilo della gravità delle diverse condotte dei tesserati, in ossequio al disposto di cui all’art. 16 C.G.S., concludendo per l’annullamento, ovvero per la riduzione della sanzione. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, rileva che la ricostruzione formulata dalla reclamante, diretta ad evidenziare gli asseriti errori nella direzione di gara, non infirma il privilegio di prova riservato ai referti, rapporti e supplementi vergati dall’arbitro, che, nella circostanza, in conformità al contenuto dell’articolo 61 CO I del C.G.S. appaiono lineari e coerenti anche nel riportare gli epiteti proferiti al suo indirizzo, sia di quelli proferiti dal calciatore Mirko Loi, sia di quelli provenienti dal suo compagno di squadra Stefano Boi che, corre l’obbligo ricordare, è pure il capitano. Stante quanto premesso, si ritiene corretta la qualificazione dei fatti addebitati ai tesserati, nonché congrua la sanzione a loro irrogata. Per gli esposti motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando le sanzioni comminate, disponendo l’incameramento del contributo.
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