C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 28/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Sassari Calcio Lattedolce Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 92 del C.R. Sardegna del 16.02.2023 Gara: “Pol. Calcio Budoni – Sassari Calcio Lattedolce” del 11.02.2023 Campionato: Eccellenza
Reclamo proposto da: A.S.D. Sassari Calcio Lattedolce Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 92 del C.R. Sardegna del 16.02.2023 Gara: “Pol. Calcio Budoni – Sassari Calcio Lattedolce” del 11.02.2023 Campionato: Eccellenza
La Società A.S.D. Sassari Calcio Lattedolce ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in ordine alla gara emarginata, veniva inflitta la sanzione sportiva della squalifica del calciatore Florencio Piassi Kaio Cesar per sei gare effettive. Nel proprio atto di impugnazione la Società ammette taluni fatti riportati dal Direttore di gara, nello specifico la “reazione nei confronti dell’arbitro che andava sanzionata per averlo toccato con la mano destra sulla spalla destra”, ma negava in maniera decisa che lo stesso giocatore avesse proferito minacce o similari nei confronti dell'arbitro, sostenendo l'impossibilità per il Florencio Piassi Kaio Cesar il quale avrebbe una “scarsa conoscenza dell'italiano”. La A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce allegava nel ricorso una serie di altre circostanze, strettamente legate all'andamento della gara, con le quali tentava di dimostrare delle presunte mancanze nella direzione, circostanze che, comunque, risultavano del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del procedimento. Conclude la società chiedendo la riduzione della sanzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni della reclamante, ritiene che nel caso concreto non sia in alcun modo possibile dubitare della correttezza delle attestazioni contenute nel referto arbitrale, peraltro sostanzialmente confermate dalla stessa Società. Tutti i tentativi della reclamante di contestare l'operato dell'arbitro appaiono generici e ingiustificati, anche alla luce della fede privilegiata assegnata dal CGS al referto arbitrale. Alla luce della stessa descrizione contenuta in tale atto, tuttavia, questa Corte ritiene eccessiva la sanzione inflitta al giocatore, in quanto la condotta descritta anche nel comunicato ufficiale appare tranquillamente riconducibile nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma I lett. B C.G.S., ma da punire in misura prossima al minimo. Per stessa ammissione dell'arbitro, infatti, il Florencio Piassi Kaio Cesar si rendeva responsabile, nel complesso, di una condotta gravemente irriguardosa che si sostanziava in un contatto fisico, successiva a una vibrante protesta che aveva portato all'estrazione del cartellino rosso. La sostanziale contestualità delle due condotte permette di ricondurre le stesse ad un unico disegno esecutivo, così da giustificare l'applicazione della sanzione infliggenda. In accoglimento alle richieste di cui al reclamo, ritiene pertanto di poterla ridurre a cinque giornate di squalifica. Per quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore Florencio Piassi Kaio Cesar a cinque gare effettive. Si dispone la restituzione del contributo.
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