C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 123 del 27/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL.D. CAMPITELLO IN MERITO ALLA GARA ATLETICO GUBBIO – CAMPITELLO, DISPUTATASI A GUBBIO IL 07.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE VIEL RICCARDO PER N. 3 GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL.D. CAMPITELLO IN MERITO ALLA GARA ATLETICO GUBBIO – CAMPITELLO, DISPUTATASI A GUBBIO IL 07.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE VIEL RICCARDO PER N. 3 GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dall’allenatore Viel. Alla luce di quanto precede la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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