C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 02/02/2022 – Delibera – Deferimento n. 4256/1pfi21-22/PM/rn del 13.12.2021 R.G. Prot. n. 06/2021-2022– TFT Decisione sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4256/1pfi21-22/PM/rn del 13.12.2021 nei confronti della società F.C.D. Termoli 1920,

Deferimento n. 4256/1pfi21-22/PM/rn del 13.12.2021 R.G. Prot. n. 06/2021-2022– TFT Decisione sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4256/1pfi21-22/PM/rn del 13.12.2021 nei confronti della società F.C.D. Termoli 1920,

la seguente DECISIONE

Il deferimento La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota n. 4256/1pfi21-22/PM/rn del 13.12.2021, la società F.C.D. Calcio Termoli 1920 per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti sig. Castelluccio Marco così come oggetto del seguente capo di imputazione: - “sig. Marco Castelluccio all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società F.C.D. Calcio Termoli, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, violazione degli art. 4, comma 1, e 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. I), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 28.06.2021, alle ore 18,26, inviato, o comunque consentito che fosse inviata, dalla casella di posta elettronica certificata della F.C.D. Calcio Termoli 1920 a quella del Collegio Arbitrale della L.N.D., in esito e successivamente alla decisione assunta dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito del procedimento di cui al lodo n. 121/01 promosso dal sig. Paolo Cortellini, (allenatore iscritto nei ruoli), una comunicazione contenente nel proprio testo frasi ed espressioni gravemente lesive del prestigio, del decoro, della onorabilità, della reputazione e della immagine propri, del tesserato Cortellini, del Collegio Arbitrale della L.N.D. e di ciascuno dei suoi singoli componenti; più in particolare, per aver nel testo della citata pec testualmente riportato: quindi mi state imponendo di pagare 2 volte assegno di 1200,00 euro incassato dal Cortellini? (…) si comunica al Collegio Arbitrale (…) la relativa denuncia alla Procura del Tribunale di Campobasso nei confronti del sig. Cortellini Paolo e dei componenti del Collegio Arbitrale per i reati di estorsione, favoreggiamento, truffa, dichiarazioni false (….) grazie di tutto ci vediamo in Tribunale”. Il dibattimento All’udienza del 10 gennaio 2021, fissata per la discussione del deferimento, è comparso l’Avv. Francesco Capraro per la Procura Federale il quale si è riportato integralmente all’atto del deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per la società F.C.D. Calcio Termoli 1920 euro 900,00 di ammenda; - per il sig. Castelluccio Marco mesi 6 (sei) di inibizione. Nessuno è comparso per la società deferita. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, decide il deferimento come da dispositivo. La decisione Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue: Ai fini della rilevanza della condotta contestata occorre, innanzitutto, accertare la ricorrenza di due elementi, ovvero: 1. il carattere pubblico dei giudizi o rilievi formulati;

2. la relativa idoneità diffamante del giudizio, del rilievo o della dichiarazione espressa; e, ciò, in ossequio a quanto espressamente previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che recita testualmente: “1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. 2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Dall’esame degli atti, a parere di questo Tribunale Federale Territoriale, non si rinvengono integrati profili di responsabilità correlati alla norma richiamata; ed, invero, quanto al profilo relativo alla pubblicità della dichiarazione va fatto osservare che la pec inoltrata dall’indirizzo pec della società F.C.D. Calcio Termoli 1920 esclusivamente a quello del Collegio Arbitrale L.N.D., e non ad altri indirizzi, non può ritenersi destinata ad essere conoscibile da più persone atteso che il messaggio inviato a mezzo pec può essere aperto solo dal destinatario Collegio Arbitrale L.N.D.; quanto al profilo relativo alla lesività del giudizio e/o della dichiarazione espressa, si ritiene che il testo inviato, a mezzo pec, dal sig. Castelluccio Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società deferita, al Collegio Arbitrale della L.N.D. non contenga, affatto, espressioni effettivamente denigratorie e/o lesive della reputazione dei componenti del suddetto Collegio e del sig. Paolo Cortellini ma una mera comunicazione intesa alla volontà di sporgere denuncia nei confronti di essi; del resto, la reputazione del singolo soggetto deve essere bilanciata con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla libera manifestazione del pensiero, anche attraverso la cronaca, la critica e comunicazioni di volontà e decisioni Per quanto sopra, ritenuta l’insussistenza del fatto oggetto del deferimento, la società deferita va prosciolta dalla incolpazione ascrittale. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della camera di consiglio, proscioglie la deferita società dalla incolpazione ascrittale Dispone la comunicazione agli interessati anche a mezzo posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it