C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 04/11/2021 – Delibera – gara del 31/10/2021 MARONEA CALCIO – ATLETICO TORREMAGGIORE
gara del 31/10/2021 MARONEA CALCIO - ATLETICO TORREMAGGIORE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale ed il supplemento dell’a.a. federale n. 1, rileva che: al 49’ del secondo tempo, dopo una decisione tecnica adottata dall’arbitro, il calciatore COSTANTINO Giovanni (Atletico Torremaggiore) si avvicinava all’a.a. n. 1 e gli rivolgeva frasi minacciose. In questo frangente gli prendeva il collo con la mano destra e, successivamente, gli tirava un pestone sul piede sinistro, provocandogli dolore per diversi minuti. Nel frattempo si avvicinava l’arbitro che provvedeva ad espellere il calciatore COSTATINO Giovanni il quale lasciava il terreno di gioco solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Il gioco così riprendeva senza ulteriori conseguenze. A giudizio di questo GST la condotta sopra riportata, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 35 CGS; infatti nella concreta fattispecie NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..". Del resto spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti…” (ex art. 12, comma 1 CGS). Per tutti questi motivi D E C I D E di squalificare il calciatore COSTANTINO Giovanni (Atletico Torremaggiore) fino a tutto il 30 giugno 2022, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (di cui al comma 7 dell’art. 35 CGS).