C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 26/11/2021 – Delibera – gara del 17/11/2021 U.S. VENAFRO – REAL GUGLIONESI
gara del 17/11/2021 U.S. VENAFRO - REAL GUGLIONESI
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui ai Comunicati Ufficiali n.45 del 17 novembre 2021 pag. 1046 e n. 46 del 23 novembre 2021 pag. 1076; rilevato preliminarmente che: la società Real Guglionesi ha trasmesso preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa federale; la società U.S. Venafro non ha fatto pervenire controdeduzioni; esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo presentato, rileva che la mancata partecipazione alla gara in epigrafe da parte della società reclamante è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere Venafro (IS), la località dove era previsto l'incontro, a causa di un improvviso guasto tecnico subito dal pulmino da 16 posti preso a noleggio per la gara in epigrafe e che trasportava quindici tra dirigenti e calciatori avvenuto al km. 53 della Strada Statale 647 tra la Diga del Liscione ed il bivio di Guardialfiera tra le ore 12:30 e 12:45. L’autista segnalava l’accaduto alla Polizia Stradale e quindi richiedeva l’intervento di un carro attrezzi per il recupero del mezzo in panne. In quel frangente una vettura con quattro tesserati a bordo proseguiva in direzione Venafro dove arrivava regolarmente in orario per la gara. Nel frattempo interveniva sul posto la ditta AR di Montenero di Bisaccia, specializzata in soccorso e traino di autobus in avaria che riscontrava la rottura della cinta, avaria meccanica che ha reso impossibile la prosecuzione del viaggio, come si deduce dalla documentazione allegata al ricorso. I dirigenti sul posto si adoperavano in ogni modo per consentire ai calciatori fermi di raggiungere Venafro ma ciò risultava assolutamente impossibile per l’orario ormai prossimo all’inizio della gara e così desistevano. Per tutti questi motivi la società ricorrente chiede il riconoscimento della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso. Questo Organo Giudicante ha esaminato la documentazione prodotta sulla quale non ha nulla da obiettare ritenendo che la società Real Guglionesi ha comunque tenuto una adeguata diligenza preventiva con riferimento all’orario di partenza, tenendo anche in considerazione la impossibilità di reperire in tempo utile un altro mezzo di trasporto per raggiungere l’impianto sportivo designato per la disputa della gara in epigrafe. Ne consegue che, nel caso in esame, il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati la maggior parte dei calciatori possa essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara). Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società Real Guglionesi e visto ed applicato l’art. 55, commi 1 e 2 NOIF DECIDE a) di accogliere il reclamo così come presentato dalla società Real Guglionesi; b) di riconoscere quindi la sussistenza della causa di forza maggiore ordinando il recupero della gara in oggetto, rimettendo gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.