C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 21/ 9/2022 CASTEL DI SANGRO CEP 1953 – BOJANO
gara del 21/ 9/2022 CASTEL DI SANGRO CEP 1953 – BOJANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23 settembre 2022 – pag. 396; considerato che: - la società Bojano ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Castel di Sangro Cep 1953 non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Bojano chiede l’applicazione ai danni della società Castel di Sangro Cep 1953 della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, i seguenti quattro calciatori che non avevano titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, tesserati in data 21/09/2022 ovvero lo stesso giorno di disputa della gara in epigrafe: il n. 1 PAGNANO Leo Pasquale, il n. 6 TUMOLILLO Federico, il n. 7 DI TORA Dario Francesco ed il n. 9 JALLOW Tijani Secondo quanto stabilito dall’art. 39, comma 3 NOIF “l’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento.” e pertanto i succitati calciatori risultavano essere in posizione irregolare. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Bojano, è fondato e meritevole di accoglimento. I quattro calciatori in parola hanno preso tutti parte alla gara in epigrafe, disputandola integralmente ad eccezione del calciatore n. 7 (Di Tora) che veniva sostituito al 32’ del secondo tempo. Della questione veniva Interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Molise che ha confermato che la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento relative ai succitati quattro calciatori è il 21/09/2022. La fattispecie del caso in esame è regolamentata dall’art. 39 delle NOIF “Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici”. In particolare il comma 3 stabilisce: “3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega competente o, per le calciatrici , presso la FIGC, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Federazione. L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega competente o della Federazione e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.” Ne consegue, pertanto, che la società Castel di Sangro Cep 1953 avrebbe potuto utilizzare regolarmente i quattro calciatori in parola a partire dal 22/09/2022 e che gli stessi hanno preso parte in posizione irregolare alla gara in epigrafe. Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 10 e 21 CGS
D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Bojano per le ragioni esposte in premessa; 2. di infliggere alla società Castel di Sangro Cep 1953 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3; 3. di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori MADDAMMA Omar (Castel di Sangro Cep 1953) fino al 05/10/2022 Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.