C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 14/12/2022 – Delibera – Reclamo del 22.11.2022 A.S.D. PIETRAMONTECORVINO Decisione GST C.U. N.49 DEL 16.11.2022 CR MOLISE R.G. Prot. n. 03/2022-2023

Reclamo del 22.11.2022 A.S.D. PIETRAMONTECORVINO Decisione GST C.U. N.49 DEL 16.11.2022 CR MOLISE R.G. Prot. n. 03/2022-2023

 – CSAT adotta e deposita la seguente DECISIONE sul reclamo del 22.11.2022 proposto dalla ASD Pietramontecorvino avverso la decisione del G.S.T. del 16.11.2022 C.U. n. 49 – Ammenda di € 400,00 perché “per tutta la durata del secondo tempo, propri sostenitori rivolgevano frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo di a.a. federale. Gli stessi sostenitori, al 40’ del secondo tempo, lanciavano sputi in direzione dell’a. a. federale colpendolo alla divisa, all’all’altezza del braccio destro ed all’all’altezza della schiena” (suppl rapp. a.a.) – Gara ASD Pietramontecorvino – Sesto Campano Calcio (campionato di Eccellenza) disputata il 13.11.2022. La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo indicato in epigrafe ed esaminati gli atti, osserva quanto segue: Preliminarmente va evidenziato che questa Corte d’appello sportiva, pur condividendo pienamente nel merito il provvedimento del Giudice Sportivo oggi oggetto di ricorso, ritiene tuttavia che l’ammenda irrogata meriti una riduzione per le motivazioni di seguito espresse e le correlate circostanze attenuanti. In primis va evidenziato che nulla quaestio in ordine alle frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo del citato assistente arbitrale, quasi le stesse fossero “di rito” e che non vanno Quello che invece va rivalutato, cum grano salis, nell’odierno ricorso, è l’episodio riferito agli sputi che hanno colpito l’assistente arbitrale, atteggiamento sicuramente oltraggioso di per sè che va però esaminato riconducendo il fatto ad una correlata casistica di genere. Infatti, la lettura attenta del supplemento di rapporto di cui sopra evidenzia due situazioni importanti: - la prima, riferita al fatto che gli sputi di che trattasi sono stati lanciati all’indirizzo dell’a. a. in un arco temporale brevissimo, atteso che l’episodio è avvenuto “dal 40’ del secondo tempo” e non è dato sapere se gli sputi stessi provenissero da più tifosi o da uno solo di essi; - la seconda, riferita al fatto che gli sputi non hanno colpito l’a. a. al volto, circostanza molto pericolosa per via della persistente pandemia da Covid 19, ma in altre parti del corpo, con l’effetto che nel caso di specie non può rinvenirsi un pericolo reale per la salute di chi è stato colpito. L’azione, pertanto, rimane circoscritta nel comportamento oltraggioso e solo potenzialmente pericoloso. Né vanno sottovalutate altre circostanze attenuanti come quella riferita al fatto che la società ricorrente si era adoperata per evitare situazioni spiacevoli nei confronti degli a. a. che avrebbero operato a turno sul lato del terreno di gioco ove insistono gli spalti, posizionandovi due dirigenti. Infine, sia il direttore di gara che l’a. a. n. 1, che nel primo tempo aveva operato sotto gli spalti e quindi vicino al pubblico, nel referto di gara alla voce svolgimento della gara e segnalazione dell’assistente arbitro n. 1, hanno inserito la dicitura “niente da segnalare”. Dette circostanze attenuanti giustificano una riduzione dell’ammenda irrogata.

PQM

La Corte sportiva di appello, in parziale accoglimento del reclamo indicato in epigrafe e proposto dall’ASD Pietramontecorvino, decide di ridurre la sanzione dell’ammenda da € 400,00 ad € 300,00, disponendo altresì la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva di II° grado.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it