FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 271/AA del 06/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BORDIGNON DI NICOLA SGT SPORT

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 240 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrei BORDIGNON e Luciano DI NICOLA, e della società SGT SPORT SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREI BORDIGNON, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Tombesi C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 bis delle NOIF e dall’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, svolto la funzione ed il ruolo di allenatore della scuola calcio della Società SGT Sport SSD ARL, nonostante sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e sia già tesserato come calciatore per la Società ASD Tombesi C5;

LUCIANO DI NICOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SGT Sport SSD ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato durante la stagione sportiva 2022 - 2023 la preparazione dei calciatori iscritti alla scuola calcio della Società SGT Sport SSD ARL al sig. Andrei Bordignon, nonostante lo stesso sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e sia già tesserato come calciatore per la Società ASD Tombesi C5;

SGT SPORT SSD ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Luciano Di Nicola;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrei BORDIGNON, e dal Sig. Luciano DI NICOLA in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società SGT SPORT SSD ARL; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Andrei BORDIGNON, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano DI NICOLA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SGT SPORT SSD ARL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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