F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 157/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – A.S.D. Real San Giuseppe

Decisione n. 157/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 168/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Stefano Agamennone – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 168/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Real San Giuseppe in data 10.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 569 del 31.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.02.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Monica Fiorillo per la società reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 10.2.2023, preceduto da preannuncio del 2.2.2023, la società A.S.D. Real San Giuseppe ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 569 del 31.1.2023, con la quale le sono state inflitte le sanzioni: dell’ammenda di € 4.000,00; della penalizzazione di 1 punto in classifica; della disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 30.6.2023; il tutto a seguito degli episodi occorsi al termine della gara Real San Giuseppe – Napoli Futsal, disputatasi a Nocera Inferiore il 28.1.2023 e valevole per il campionato di serie A di calcio a 5.

In particolare, le sanzioni sono state così comminate “perché a fine gara un gruppo di propri sostenitori faceva indebito ingresso sul terreno di gioco cercando di giungere a contatto con i calciatori della squadra avversaria tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di questi ultimi. Nella circostanza il Presidente della Società, senza apparente motivo, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario dando così origine ad un furioso parapiglia durante il quale i predetti sostenitori aggredivano i calciatori della squadra avversaria colpendoli con numerosi schiaffi, pugni e calci. A tale condotta di violenza prendeva parte attiva anche un dirigente della Società non inserito in distinta, ma identificato personalmente dagli arbitri, che colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Lo scontro si protraeva per diversi minuti mentre la Forza Pubblica sopraggiungeva solo grazie all’iniziativa di un dirigente della squadra ospitata”. Il reclamo della A.S.D. Real San Giuseppe, che non reca alcuna contestazione circa la ricostruzione in fatto operata dal Giudice Sportivo, si incentra essenzialmente sull’omessa considerazione, in punto di misura della sanzione, della significativa circostanza attenuante rappresentata dalla fattiva collaborazione offerta dai propri calciatori i quali, come da univoche risultanze del referto degli ufficiali di gara e dei commissari di campo, si erano interposti tra i tifosi invasori ed i calciatori della compagine avversaria, impedendo (o quantomeno cercando di impedire) il contatto fisico tra i medesimi. Ulteriore attenuante viene invocata in relazione alla mancanza di alcun precedente grave a carico della società ed all’assenza di alcuna diffida del campo di gioco.

In considerazione di tali rilievi e con il conforto di alcuni precedenti giurisprudenziali, la reclamante ritiene eccessivamente afflittive ed ingiustificate le sanzioni comminate, invocando la revoca della penalizzazione di un punto in classifica ed un congruo ridimensionamento dell’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse e della pena pecuniaria.

Nel corso dell’udienza del 23.2.2023, il difensore della reclamante ha prodotto una procura rilasciata dal sig. Giuseppe Costantino, quale legale rappresentante della società A.S.D. Real San Giuseppe, agli Avv.ti Chiacchio, Fiorillo e Pandolfi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente devono essere valutati i profili di ammissibilità del reclamo, posto che il relativo preannuncio a firma dell’Avv. Eduardo Chiacchio, risulta (tempestivamente) prodotto in data 2.2.2023, ma sulla scorta di una procura rilasciatagli in pari data dal sig.

Antonio Massa “nella qualità di Presidente della A.S.D. Real San Giuseppe”, soggetto tuttavia inibito sino al 31.7.2023 con provvedimento del Giudice Sportivo contenuto nel medesimo C.U. n. 569 del 31.1.2023.

Tale vizio non sarebbe sanato dal successivo reclamo a firma del sig. Giuseppe Costantino, quale legale rappresentante pro tempore della società in luogo del Presidente inibito, risultando tale reclamo inoltrato solo in data 10.2.2023, quindi ben oltre il termine di cinque giorni di cui all’art. 71, comma 3, C.G.S..

Sta di fatto che, nel corso dell’udienza del 23.2.2023, l’Avv. Monica Fiorillo, resa edotta dal Collegio sul profilo di inammissibilità in questione, ha prodotto una procura rilasciata ai medesimi legali (Chiacchio, Fiorillo e Pandolfi) in data 2.2.2023 dal sig. Giuseppe Costantino, adducendo che per mero errore quella procura non era stata allegata al preannuncio di reclamo (piuttosto che la procura rilasciata in pari data dal Presidente Massa).

Nel prendere atto di quanto innanzi, la Corte ritiene che il vizio della procura allegata al preannuncio risulti sanato, ex art. 49, comma 7, C.G.S., dalla produzione in udienza della procura correttamente rilasciata.

Ciò premesso, il reclamo risulta tuttavia infondato nel merito e deve conseguentemente essere respinto, nonostante la effettiva ricorrenza della circostanza attenuante di cui la reclamante ha invocato l’applicazione.

Non vi è dubbio difatti, che il comportamento encomiabile dei calciatori della Real San Giuseppe, i quali hanno cercato in tutti i modi di impedire o comunque di limitare le conseguenze dell’aggressione perpetrata da alcuni facinorosi (tra i quali, purtroppo, anche alcuni dirigenti) ai danni dei colleghi della Napoli Futsal (così come concordemente riferiscono sia gli ufficiali di gara che i commissari di campo nei rispettivi rapporti), può e deve essere valorizzato come attenuante ex art. 13, comma 1, lett. c) e comma 2, C.G.S..

Tale attenuante tuttavia, pur ricorrente, risulta di fatto elisa da più circostanze aggravanti, ugualmente ricorrenti e tutte emergenti dagli atti del procedimento, quali: la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica (art. 6, comma 4, ult. parte, C.G.S.); la diretta partecipazione del Presidente della società (il quale neppure avrebbe potuto accedere al campo di gioco in quanto non inserito in distinta) all’aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della Futsal Napoli (art. 14, lett. a), C.G.S.); l’evidente turbativa all’ordine pubblico per l’indebita invasione del terreno di gioco da parte di almeno una decina di tifosi, con comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dei calciatori della Futsal Napoli (art. 13, lett. f), C.G.S.).

Le suddette circostanze aggravanti risultano decisamente prevalenti sull’unica attenuante e solo di esse deve dunque tenersi conto, così come impone l’art. 15, comma 3, C.G.S..

Quanto alla misura delle sanzioni comminate, va considerata la pacifica responsabilità della società, sia ex art. 6, comma 1, che ex art. 26, comma 1, C.G.S. e che, con specifico riferimento a tale ultima violazione, indipendentemente dalla sussistenza di precedenti sanzioni e diffide, l’art. 26, comma 3, prevede, oltre alla sanzione dell’ammenda, “una o più sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e) f)”, “in caso di fatti particolarmente gravi”. Gravità certamente riscontrabile negli episodi di violenza su descritti, per di più accaduti nel corso di una gara del massimo campionato di serie A e di cui si sono resi protagonisti dirigenti della società al più alto livello ed un numero non trascurabile di tifosi.

Il provvedimento del Giudice Sportivo risulta pertanto esente da censure, in quanto adottato in piena aderenza e coerenza con la normativa regolamentare innanzi richiamata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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