F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 161/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – US BITONTO CALCIO
Decisione n. 161/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 179/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 179/CSA/2022-2023, proposto dalla US BITONTO CALCIO in data 09.02.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 febbraio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La US BITONTO CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore FIGLIOLIA Simone, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023, in relazione alla gara BARLETTA 1922/SSDARL US BITONTO CALCIO del 04.02.2023 — Campionato Nazionale di Serie D – Girone H.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario".
La società reclamante ha chiesto una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta antisportiva e non illecita.
In sostanza il calciatore Figliolia sarebbe intervenuto in una situazione di parapiglia generale solo per calmare gli animi e non per porre in essere un comportamento illecito. La società reclamante sostiene che è stata effettuata una valutazione esagerata dei fatti, in quanto il calciatore ha consumato un comportamento non meritevole di una sanzione così grave.
La società evidenzia che il calciatore con il quale il Figliolia sarebbe venuto in contatto, DI PIAZZA Matteo del Barletta, è stato espulso e gli è stata comminata la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara.
La società pur ricostruendo i fatti oggetto della squalifica, àncora detti fatti anche alle riprese televisive allegate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare si deve puntualizzare che la Società, nella ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica, allega anche riprese televisive che, nel presente giudizio, non sono tuttavia utilizzabili, in quanto esulanti dal novero delle tassative fattispecie al ricorrere delle quali l’art. 61, comma 2, C.G.S. consente a questo Giudice di fare loro ricorso, quale mezzo di prova.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "poiché, a gioco fermo, si avvicinava verso il numero 9 avversario e lo colpiva con la mano al volto."
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione della condotta come atto di violenza, ex art. 38 del C.G.S., in quanto consumata a gioco fermo ed attingendo il volto dell’avversario volontariamente.
La società, peraltro, non disconosce i fatti, ma ne offre una ricostruzione completamente diversa, meno grave, in contrasto con il referto arbitrale.
Per quanto attiene alla dinamica della vicenda e alla circostanza che al calciatore Di Piazza, con il quale sarebbe venuto in contatto il Figliolia, è stata comminata la più grave sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara, il Collegio puntualizza che detta ricostruzione non sminuisce la gravità dell’accaduto, in quanto dal referto riguardante il predetto Di Piazza, si evince che la sua condotta è strettamente correlata e consumata in conseguenza del colpo al volto subito inizialmente ad opera del Figliolia. Tutto ciò considerato, il reclamo proposto dalla SSDARL US BITONTO CALCIO, deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce