F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 166/CSA pubblicata del 14 Marzo 2023 – Sig. Alessandro Renzi

Decisione n. 166/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 195/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Antonio Cafiero- Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 195/CSA/2022-2023, proposto dal signor Alessandro Renzi in data

28.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Lega Nazione Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim Vision - Trofeo Giacinto Facchetti, di cui al Com. Uff. n. 152 del 21.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.03.2023, l’Avv. Michele Messina e udito l’Avv. Vittorio Rigo e il calciatore Alessandro Renzi;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il signor Alessandro Renzi ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n°3 giornate, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazione Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim Vision- Trofeo Giacinto Facchetti -, di cui al Comunicato Ufficiale n. 152 del 21 febbraio 2023, in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 Tim Vision - Trofeo Giacinto Facchetti - Juventus – Empoli del 20 febbraio 2023.

Il provvedimento è così motivato: “Per avere al 48° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al collo, un calciatore della squadra avversaria”.  Il reclamante, con il ricorso introduttivo, in forza delle motivazioni ivi diffusamente addotte, ha argomentato in ordine al difetto di intenzionalità lesiva, rimarcando, altresì, la consumazione dell’episodio a gioco in svolgimento e l’assenza di conseguenze lesive. Muovendo da tali premesse, ha, dunque, lamentato l’eccessiva severità della pena comminata anche in ragione dell’errata ricostruzione della dinamica dei fatti, concludendo per una derubricazione della condotta come antisportiva e per la riduzione della squalifica comminata da tre a due giornate di gara, così modificate le originarie conclusioni.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al calciatore Alessandro Renzi risulti documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata in termini puntuali e, nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

In particolare, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri».

Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.

Tanto premesso, dalla refertazione in atti è dato evincersi come la condotta ascritta al calciatore Alessandro Renzi sia stata, in prima battuta, qualificata come violenta dal direttore di gara il quale scrive “Condotta violenta - A pallone lontano colpiva con una gomitata al collo un avversario. L'avversario poteva continuare il gioco dopo aver ricevuto le cure”.

Pur tuttavia, l’Arbitro, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo rapporto, precisando, al contempo, come il fatto fosse avvenuto nel corso di svolgimento di un’azione di gioco durante la quale il ricorrente, inseguendo un avversario che usciva dalla propria area e nel tentativo di ostacolarne la ripartenza, lo colpiva al collo.

La ricostruzione degli eventi, così come refertati dal Direttore di gara e da questi meglio chiariti in sede di interpello telefonico, tra loro combinati e valutati, inducono questa Corte a ritenere che, nel caso di specie, la condotta del calcoatore Alessandro Renzi non fosse avulsa dall’azione di gioco e dal contesto agonistico, né tanto meno “gratuitamente” aggressiva e che la dinamica dei fatti non provi in modo univoco essersi trattato di un gesto deliberatamente violento, ricompreso nella previsione dell’art. 38 C.G.S., quanto piuttosto di una mossa certamente scomposta e gravemente antisportiva.

Tali considerazioni inducono il Collegio a valutare in termini di minore gravità la condotta in addebito con contestuale sua derubricazione da violenta a gravemente antisportiva. La sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara irrogata dal Giudice sportivo risulta, per tutto quanto esposto, non proporzionata alla violazione contestata, dovendosi per l’effetto ridurre a due giornate effettive di gara in ragione della diversa e più mite qualificazione dei fatti.

Sulla base di quanto precede, la Corte Sportiva d’Appello accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Alessandro Renzi, nei termini dallo stesso precisati nel corso dell’udienza di trattazione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                       IL VICE PRESIDENTE

Michele Messina                                                            Umberto Maiello

 

Depositato  

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce
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