FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 277/AA del 13/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ROMANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 289 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessio Lorenzo ROMANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO LORENZO ROMANO, all’epoca dei fatti iscritto all’albo del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore portieri Dilettanti Settore Giovanile e tesserato in qualità di allenatore per la Società FBC.D. VAREDO, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’ art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver indebitamente presenziato, pur colpito da squalifica sino al 26 ottobre 2022 (C.U. n. 23 CR Lombardia del 29 settembre 2022), nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara Varedo – Femminile Tabiago, disputata in data 9 ottobre 2022 A Varedo (MB), valevole per il campionato promozione femminile LND Lombardia - girone B; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ib) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022 – 2023, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore della prima squadra femminile della società FBC.D. VAREDO, militante nel campionato promozione femminile LND Lombardia - girone B;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Lorenzo ROMANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alessio Lorenzo ROMANO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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