F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 178/CSA pubblicata del 22 Marzo 2023 – G.S. Bagnolese A.S.D.

Decisione n. 178/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 201/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore) 

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 192/CSA/2022-2023, proposto dalla società G.S. Bagnolese A.S.D. in data 02.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 105 del 28.02.2023; visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.03.2023 il dr. Antonino Tumbiolo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S. Bagnolese A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Capiluppi Riccardo, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 105 del 28.02.2023), in relazione alla gara di Campionato di Serie D, girone D, Bagnolese-Giano Erminio S.R.L del 26.02.2023.  Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante, con il reclamo introduttivo, ha chiesto, la riduzione della squalifica in quanto ritenuta eccessiva in considerazione della ricostruzione dei fatti prospettata dalla stessa società, che diverge da quella contenuta nel referto arbitrale. La società Bagnolese afferma che il calciatore Capiluppi Riccardo non avrebbe colpito l'avversario con un pugno, ma che ci sarebbe stato uno scontro nell'ambito di una normale dinamica di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 marzo 2023, il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tali dichiarazioni, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario, debbono costituire il perimetro entro il quale la Corte può e deve mantenere i limiti del proprio sindacato.

Nel caso di specie, così l’assistente dell’arbitro ha refertato l’accaduto: “Al 25 del st il n. 3 della Bagnolese, il sig. Capiluppi Riccardo, colpiva a gioco fermo con un pugno sul fianco un calciatore avversario senza arrecare ulteriori danni fisici.

Alla luce di ciò, non meritano considerazione le affermazioni della società reclamate sulla posizione dell'assistente, che si vorrebbe a distanza di 30 metri dal calciatore sanzionato, né, trattandosi di un pugno inferto sul fianco dell’avversario a gioco fermo, il tentativo di sminuire la gravità della condotta, correttamente valutata come violenta dal Giudice Sportivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 C.G.S..

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                  Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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