FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 287/AA del 20/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –PALMISANO CUSTODERO D’eredita’ CARRIERI CITTA’ DI FASANO ASD MARTINA CALCIO 1947
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 358 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PALMISANO, Leonardo CUSTODERO, Anna D’EREDITÀ, Alessio CARRIERI e delle società U.S.D. CITTÀ DI FASANO e A.S.D. MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO PALMISANO, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, della società USD Città di Fasano, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di vigilare e, in ogni caso, per aver consentito che i calciatori della propria squadra, all’ingresso in campo, per la disputa della partita ASD Martina Calcio – USD Città di Fasano, del 13.11.2022, valevole per il campionato nazionale di Serie D – LND – indossassero, tutti i titolari, una maglietta bianca, con la scritta “#trasferte libere” sul petto, “il calcio è della gente” (sul retro), dal significato critico verso le disposizioni di ordine pubblico, concordate dalle società con la Questura di Taranto, senza alcuna preventiva richiesta né autorizzazione da parte della Federazione e/o della Lega Nazionale Dilettanti;
LEONARDO CUSTODERO, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società USD Città di Fasano, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di vigilare e, in ogni caso, per aver consentito che i calciatori della propria squadra, all’ingresso in campo, per la disputa della partita ASD Martina Calcio – USD Città di Fasano, del 13.11.2022, valevole per il campionato nazionale di Serie D – LND – indossassero, tutti i titolari, una maglietta bianca, con la scritta “#trasferte libere” sul petto, “il calcio è della gente” (sul retro), dal significato critico verso le disposizioni di ordine pubblico, concordate dalle società con la Questura di Taranto, senza alcuna preventiva richiesta né autorizzazione da parte della Federazione e/o della Lega Nazionale Dilettanti;
ANNA D’EREDITÀ, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, della società ASD Martina Calcio 1947, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di vigilare e, in ogni caso, per aver consentito che i calciatori della propria squadra, all’ingresso in campo, per la disputa della partita ASD Martina Calcio – USD Città di Fasano, del 13.11.2022, valevole per il campionato nazionale di Serie D – LND – indossassero, tutti i titolari, una maglietta bianca, con la scritta “#trasferte libere” sul petto, “il calcio è della gente” (sul retro), dal significato critico verso le disposizioni di ordine pubblico, concordate dalle società con la Questura di Taranto, senza alcuna preventiva richiesta né autorizzazione da parte della Federazione e/o della Lega Nazionale Dilettanti;
ALESSIO CARRIERI, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società ASD Martina Calcio 1947, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di vigilare e, in ogni caso, per aver consentito che i calciatori della squadra ASD Martina Calcio, all’ingresso in campo, per la disputa della partita ASD Martina Calcio – USD Città di Fasano, del 13.11.2022, valevole per il campionato nazionale di Serie D – LND – indossassero, tutti i titolari, una maglietta bianca, con la scritta “#trasferte libere” sul petto, “il calcio è della gente” (sul retro), dal significato critico verso le disposizioni di ordine pubblico, concordate dalle società con la Questura di Taranto, senza alcuna preventiva richiesta né autorizzazione da parte della Federazione e/o della Lega Nazionale Dilettanti;
U.S.D. CITTÀ DI FASANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al sig. Francesco Palmisano e al sig. Leonardo Custodero, così come riportate nei precedenti capi di incolpazione; A.S.D. MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte alla sig.ra Anna D’Eredità e al sig. Alessio Carrieri, così come riportate nei precedenti capi di incolpazione, nonché, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per i cori offensivi e beceri manifestati dai propri tifosi, così come emerso dalle relazioni della Questura di Taranto, inneggianti a discriminazione territoriale; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PALMISANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CITTÀ DI FASANO, e dalla Sig.ra Anna D’EREDITÀ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947, e dai Sig.ri Leonardo CUSTODERO e Alessio CARRIERI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Francesco PALMISANO, di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Leonardo CUSTODERO, di giorni 15 (quindici) di inibizione per la Sig.ra Anna D’EREDITÀ, di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Alessio CARRIERI, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. CITTÀ DI FASANO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.