F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 181/CSA pubblicata del 23 Marzo 2023 – Lucchese 1905 S.r.l.

Decisione n. 181/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 191/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 191/CSA/2022-2023, proposto dalla società Lucchese 1905 S.r.l. in data 27.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 172/DIV del 21 febbraio 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.03.2023, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La LUCCHESE 1905 s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 172/DIV del 21 febbraio 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Lucchese/Vis Pesaro, disputata il 19 febbraio 2023 – ha irrogato la sanzione dell’ammenda per euro 2.000,00, “per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, durante la gara, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di due calciatori della Squadra avversaria, cori percepiti dai medesimi calciatori ma da nessuno dei Componenti della Procura Federale e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall’art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento della sanzione.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 9 marzo 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo merita accoglimento, per difetto di prova sul fatto illecito ascritto.

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”.

E’ evidente che i fatti accaduti ed i comportamenti di tesserati per cui è data piena prova sono solo quelli percepiti dai verbalizzanti.

Non a caso, l’art. 62, comma 1, C.G.S. prevede che “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.

Nella fattispecie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale emerge che i cori sanzionati non sono stati percepiti né dagli ufficiali di gara, né dai commissari di campo, né dei componenti della Procura Federale, ma sono stati riferiti da due calciatori della Squadra avversaria: “come richiesto dal team manager della Vis Pesaro, Sig. Diotallevi Andrea, si è proceduto all’audizione dei giocatori Ghazdini Amine e Bakayoko Aboubakar, poiché gli stessi dichiaravano di essere stati oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi lucchesi nel corso della gara in oggetto. Ciò premesso, si è provveduto a redigere formali verbali contenenti le loro dichiarazioni che di seguito si allegano. Si precisa che quanto dichiarato dai tesserati sopra citati non è stato riscontrato né dai sottoscritti collaboratori, né dal Delegato Lega presente sul campo. Per completezza si è proceduto a richiedere anche alla terna arbitrale ed al quarto uomo se avessero udito quanto da questi lamentato; gli stessi confermavano di non aver sentito nulla. E’ stato altresì contattato, in merito, il responsabile servizio di ordine pubblico che ugualmente comunicava esito negativo”.

Si verte dunque nella situazione in cui la condotta illecita non è stata in alcun modo rilevata dagli ufficiali di gara e dagli altri soggetti di cui all’art. 64, comma 1, primo periodo, C.G.S. (e dunque manca piena prova dell’accaduto), mentre non è possibile visionare le eventuali immagini televisive, consentite solo per le condotte violente. A ciò si aggiunga che le stesse deposizioni dei due calciatori denuncianti – utilizzabili, tutt’al più, come principio di prova – si riferiscono ad episodi del tutto diversi tra loro, impedendo anche il solo reciproco riscontro.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                    Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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