C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 01/02/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 75 DEL 25/01/2023 (GARA MATHEOLA MATERA – A.S.D. VIGGIANO DEL 22/01/2023 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 75 DEL 25/01/2023 (GARA MATHEOLA MATERA – A.S.D. VIGGIANO DEL 22/01/2023 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE)

 La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani – Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 28 Gennaio 2023, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. VIGGIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 75 del 25 Gennaio 2023; Premesso che, ai sensi dell’art. 76, comma 2, nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Considerato, nondimeno, che, a mente del comma 3, del medesimo articolo 76, vigente C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Tenuto conto, ancora, della disciplina regolata dal Comunicato Ufficiale n. 205 della LND, pubblicato il 18 gennaio 2023, con allegato il Comunicato Ufficiale n. 104/A della F.I.G.C. di pari data (allegato altresì al C.U. n. 73 del 20 gennaio 2023 - C.R. Basilicata), inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calci a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (Stagione Sportiva 2022/2023); Verificato che, ai sensi del ridetto Comunicato Ufficiale n. 205 della LND, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 (dinanzi la Corte sportiva di Appello a livello territoriale) incardinati dalla data di pubblicazione del mentovato Comunicato e sino al termine delle competizioni sopra citate, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione e che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; Dato atto di come la decisione del Giudice Sportivo, oggetto di impugnazione, sia stata pubblicata il 25 Gennaio 2023, giusto C.U. n. 75; Accertato, altresì, come il preannuncio di reclamo della società A.S.D. VIGGIANO sia stato inoltrato correttamente in data 25.01.2023 (ore 19:30) e come il ricorso da parte del medesimo Sodalizio sia stato depositato nei termini e, precisamente, in data 26.01.2023 (ore 10:06); Dato atto di come in data 27.01.2023, entro un giorno dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte Sportiva a livello territoriale abbia fissato per il giorno 28.01.2023 l’udienza in camera di consiglio, così come prescritto dal ridetto Comunicato Ufficiale n. 205 della LND; Verificato, sempre in rito, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, nei termini ridetti, di valida comunicazione alla contro interessata Società MATHEOLA MATERA; Considerato come, entro il termine previsto, non siano pervenute richieste di audizione, memorie e documenti dalla reclamante e dagli altri soggetti individuati da questo Organismo; Valutato, in via preliminare, come la nota del Sindaco del Comune di Viggiano – trasmessa in allegato al reclamo ma, tuttavia, nello stesso non espressamente richiamata - non possa costituire valida motivazione a sostegno e giustificazione delle ragioni dal ricorrente Sodalizio addotte, trattandosi non di Ordinanza bensì di mera raccomandazione, rilasciata, peraltro, in data successiva (tre giorni dopo) a quella in cui era prevista la disputa della gara; Osservato, infine, come il ricorso, oltre a non essere sufficientemente motivato, risulti redatto in forma assolutamente generica e lacunosa nonché privo di puntuali e specifiche richieste, così in piena violazione di quanto dall’art. 49 comma 4 C.G.S. regolato; Ritenuto come tale accertata violazione, che preclude la possibilità di dar corso all’audizione della ricorrente (tra l’altro, si ribadisce, non richiesta), determini l’inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito di quanto ivi dedotto, le cui ragioni, ancorché inespresse debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi assorbite;

P.Q.M.

la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera:  Dichiara inammissibile il ricorso dalla A.S.D. VIGGIANO proposto avverso la decisione sul Comunicato Ufficiale n° 75 del 25/01/2023 riportata; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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