C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 26/01/2023 – Delibera – Gara del 15/ 1/2023 CITTA DI APRIGLIANO – REAL FONDO GESU CROTONE

Gara del 15/ 1/2023 CITTA DI APRIGLIANO - REAL FONDO GESU CROTONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 97 del 19 gennaio 2023; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. REAL FONDO GESU CROTONE è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; letto il ricorso proposto dalla società A.S.D. REAL FONDO GESU CROTONE con il quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D CITTA DI APRIGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara in quanto quest'ultima, al 30' minuto della seconda frazione di gara, ha sostituito il calciatore con la maglia numero 9 Mario Mancini, nato il 26/07/2001 con il calciatore con la maglia numero 5 Sergio Paciola nato il 21/07/2000, in violazione alle disposizioni sull'utilizzo di giocatori under di cui al comunicato ufficiale n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria il quale dispone che in occasione delle gare di campionalo di Prima Categoria ogni squadra deve avere i campo per tutta la durata della partita due calciatori di cui uno nato almeno nel 2001 e l'altro nato almeno nel 2002; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. CITTA D APRIGLIANO; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che dalla distinta ufficiale della A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO è stato schierato nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano, un calciatore nato dopo l01/01/2001 il n. 9 sig. MANCINI Mario (nato il 26/07/2001) e un calciatore nato dopo l01/01/2002 il n. 14 FUOCO Lorenzo (nato il 05/05/2002); - che al 30º minuto del secondo tempo regolamentare la società A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO ha sostituito il predetto giocatore n. 9 MANCINI Mario con il calciatore n. 5 PACIOLA SERGIO (nato il 21/07/2000) e il calciatore n. 16 SIDOTI Simone (nato il 24/01/1997) con il calciatore n. 4 MONTALDISTA Andrea Settimio (nato il 13/12/2004); - che il direttore di gara nel proprio referto precisa che le sostituzioni dell'Aprigliano Calcio (esce n.9 entra n.5; esce n.16 entra n.4) sono avvenute nello stesso minuto (30' del s.t.) ma in momenti diversi (tra una sostituzione e l'altra si è ripreso il gioco con un calcio d'angolo e sono trascorsi circa 40 secondi); ritenuto, pertanto, che l'assunto della ricorrente trova riscontro nel referto arbitrale in quanto la sostituzione del calciatore n. 9 Sig. Mancini con il calciatore n. 5 Sig. Paciola, effettuata al 30' del secondo tempo, ha determinato la violazione dell'obbligo di cui al C.U. n. 9 del 26 luglio 2022 del Comitato Regionale Calabria di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - UN calciatore nato dal 1º gennaio 2001 in poi e UN calciatore nato dal 1º gennaio 2002 in poi; visto l'art. 10 del C.G.S.;

delibera

1) Accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) Accreditare sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società A.S.D. REAL FONDO GESU CROTONE.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it