C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 14.02.2023 – Delibera – RECLAMO N. 25 della società AMATORI ROCCABERNARDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 26.01.2023 (Punizione sportiva perdita della gara Attività Ricreativa Amatori Roccabernarda – Cutro Amatori 2013 del21.01.2023 con il punteggio di 0 – 3; inibizione allenatore Sig. MARAZZITA Giuseppe fino al 30.06.2023; squalifica calciatore Sig. PALLONE Nicola per TRE gare).

 

RECLAMO N. 25 della società AMATORI ROCCABERNARDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 26.01.2023 (Punizione sportiva perdita della gara Attività Ricreativa Amatori Roccabernarda - Cutro Amatori 2013 del21.01.2023 con il punteggio di 0 - 3; inibizione allenatore Sig. MARAZZITA Giuseppe fino al 30.06.2023; squalifica calciatore Sig. PALLONE Nicola per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

 Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società Amatori Roccabernarda ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Crotone relativamente alla gara del 21.01.2023 Amatori Roccabernarda – A.S.D. Amatori Cutro 2013, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Amatori Roccabernarda la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; nonché la squalifica del calciatore Sig. Pallone Nicola per tre giornate ed ha inflitto all’allenatore Sig. Giuseppe Marazzita l’inibizione fino al 30.06.2023. La Società reclamante eccepisce che l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico in quanto non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, non essendosi verificati fatti o situazioni che, in concreto, possano ritenersi gravemente pregiudizievoli per la incolumità del direttore di gara. Chiede, altresì, di riformare le sanzioni inflitte all’allenatore Sig. Marazzita Giuseppe ed al calciatore Sig. Pallone Nicola. Preliminarmente questa Corte rileva che, in ordine alla decisione sulla perdita della gara, si rende necessario convocare l’arbitro per una successiva riunione, che viene fissata, sin da ora, alla data del 06/03/2023 alle ore 15.30. Viceversa, è possibile decidere, allo stato degli atti, in ordine alle richieste riduzioni delle sanzioni inflitte all’allenatore Sig. Marazzita Giuseppe ed al calciatore Sig. Pallone Nicola. Sul punto, il ricorso è parzialmente fondato. Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Le sanzioni inflitte dal primo Giudice sono congrue ed adeguate all'entità ed alla gravità dei fatti ascritti al calciatore Sig. Pallone Nicola (responsabile di condotta offensiva), mentre appaiono eccessive in relazione alla accertata condotta dell’allenatore Sig. Marazzita Giuseppe (responsabile di reiterata condotta offensiva e minacciosa, sfociata in contatto fisico).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale riduce la squalifica a carico del Sig. Giuseppe Marazzita fino al 30.04.2023; dispone l’audizione dell’arbitro per la data del 06 marzo 2023; conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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