C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 14.03.2023 – Delibera – RECLAMO n° 38 della società A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 02.03.2023 (squalifica calciatore TORCASIO Antonio fino al 26.04.2023; squalifica calciatore MATERA Marco per TRE gare effettive).
RECLAMO n° 38 della società A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 02.03.2023 (squalifica calciatore TORCASIO Antonio fino al 26.04.2023; squalifica calciatore MATERA Marco per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto la squalifica fino al 26.04.2023 al calciatore Sig. Torcasio Antonio “per avere colpito con un calcio al collo un giocatore avversario che si trovava a terra, rendendo necessaria l'entrata in campo dello staff medico per l'assistenza del caso; nonché per avere successivamente afferrato dal collo un avversario sferrandogli un pugno in pieno volto”; e per tre gare al calciatore Sig. Matera Marco “per avere rivolto all'indirizzo di un giocatore avversario frasi offensive e minacciose nonché per averlo afferrato per il collo”. La reclamante in merito alla posizione del calciatore Sig. Torcasio Antonio nega che lo stesso abbia colpito l’avversario con i tacchetti al collo ed aggiunge che la reazione dello stesso, un lieve colpo al viso con il palmo della mano, sarebbe conseguente ad un gravissimo atto intimidatorio compiuto dall’ avversario che mimava il gesto di tagliargli la gola ribadendo la minaccia a parole. In relazione poi alla squalifica del calciatore Sig. Matera Marco nega totalmente ogni comportamento meritevole di sanzione a carico dello stesso. Ai sensi dell’art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione, la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale e privi di vizi logici, non può essere messa in dubbio. Entrambe le squalifiche appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai comportamenti attribuiti ai due tesserati per cui il reclamo va respinto.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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