C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 14.03.2023 – Delibera – RECLAMO n° 39 della società AMATORI ATLETICO SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 23.02.2023 (punizione sportiva perdita della gara del Torneo Ricreativo amatoriale Sersale Calcio 1975 – Amatori Atletico Sersale dell’11.02.2023 con il punteggio di 0-3; penalizzazione di UN (1) punto in classifica; ammenda di € 10,00 per rinuncia).
RECLAMO n° 39 della società AMATORI ATLETICO SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 23.02.2023 (punizione sportiva perdita della gara del Torneo Ricreativo amatoriale Sersale Calcio 1975 – Amatori Atletico Sersale dell’11.02.2023 con il punteggio di 0-3; penalizzazione di UN (1) punto in classifica; ammenda di € 10,00 per rinuncia).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e la resistente rappresentata dall’Avv. Salvatore Torchia;
RILEVA
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, non disputata per mancata presentazione della Società Amatori Atletico Sersale, rigettava il ricorso di quest’ultima ritenendolo infondato. Argomentava che le addotte cause di forza maggiore che avrebbero impedito alla squadra della ricorrente di raggiungere il campo sportivo di Isola Capo Rizzuto - frazione Le Castella - riconducibili alle asserite “gravi e avverse condizioni climatiche” non risultano comprovate da idonea documentazione, tale non potendosi ritenere l’ordinanza di chiusura delle scuole n. 8 del 10 febbraio 2023 emessa dal Sindaco di Sersale. Ed, infatti, dalla lettura della predetta ordinanza, si evince che la sua adozione è stata dettata da ragioni di prevenzione e cautela a causa delle avverse condizioni climatiche dei giorni precedenti e dei conseguenti disagi riguardanti il solo abitato del comune di Sersale, il che porta ad escludere, in mancanza di ulteriore e diversa prova, la sussistenza dei paventati pericoli e/o rischi all’incolumità personale, nonché di impedimenti oggettivi al raggiungimento del campo sportivo di Isola Capo Rizzuto - frazione Le Castella legati a fattori climatici. Vieppiù, se si considera la circostanza, assolutamente dirimente, che il giorno fissato per la disputa della gara le condizioni meteo erano ottimali e la squadra ospitante, proveniente anch’essa da Sersale, si è regolarmente presentata presso il designato campo sportivo di Isola Capo Rizzuto – frazione Le Castella. Con l’odierno reclamo la Società Amatori Atletico Sersale impugna tale decisione ribadendo l’impossibilità di recarsi allo stadio di Isola Capo Rizzuto frazione Le Castella - designato per la disputa della gara - per cause di forza maggiore, introduce un nuovo elemento di lagnanza sostenendo che lo spostamento della gara è stato disposto a meno di cinque giorni dalla disputa della stessa, in spregio all’art 33, 2° comma del regolamento della L.N.D.. In merito a tale ultimo aspetto la Sersale Calcio nelle proprie controdeduzioni e nell’audizione odierna, confuta entrambi i motivi di ricorso, ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 76 n° 4 del C.G.S. In effetti nel reclamo al Giudice Sportivo, La Società Amatori Atletico Sersale non si è lagnata del mancato rispetto dei termini di cui art. 33 comma 2 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando in sede di audizione l’impossibilità di eccepire tale vizio in quanto la comunicazione della Delegazione Provinciale di Crotone, pervenutagli ventiquattrore prima della disputa della gara, non recava alcun elemento utile a comprendere quando la richiesta del Sersale Calcio 1975 fosse stata inoltrata. Ritiene, tuttavia, questa Corte che il Giudice di primo grado, nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio, avrebbe dovuto verificare la sussistenza di norme che imponessero il rispetto di eventuali termini per lo spostamento della gara. Ed in effetti, nel caso di specie, l’articolo 33 comma 2 sopra citato impone che si possa disporre la variazione del campo di gioco qualora le richieste da parte delle Società pervengano almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. Per quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale annulla la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Amatori Atletico Sersale nonché le sanzioni accessorie.
P.Q.M.
annulla la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Amatori Atletico Sersale nonché le sanzioni accessorie; rimette gli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i successivi adempimenti; dispone, infine, incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.
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