C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 28.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 46 della sociatà A.POL. SAN MICHELE DONNICI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 09.03.2023 (mancata omologazione del risultato conseguito sul campo dalla società San Michele Donnici, squalifica del calciatore Sig. COSTABILE Manuel per UNA giornata effettiva di gara, squalifica fino al 31/03/2023 dell’allenatore Sig. VENNERI Luigi, squalifica fino al 24/03/2023 del calciatore Sig. PETRONE Francesco).

RECLAMO N. 46 della sociatà A.POL. SAN MICHELE DONNICI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 09.03.2023 (mancata omologazione del risultato conseguito sul campo dalla società San Michele Donnici, squalifica del calciatore Sig. COSTABILE Manuel per UNA giornata effettiva di gara, squalifica fino al 31/03/2023 dell’allenatore Sig. VENNERI Luigi, squalifica fino al 24/03/2023 del calciatore Sig. PETRONE Francesco).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante;

RILEVA

La Società A. Pol. San Michele Donnici ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza con cui non è stato omologato il risultato conseguito sul campo dalla stessa, con conseguente disposizione della ripetizione della gara, per errore tecnico ammesso dall’Arbitro, nonché ha impugnato la squalifica del calciatore Sig. Costabile Manuel per una giornata effettiva di gara, e le squalifiche dell’allenatore Sig. Venneri Luigi e del calciatore Sig. Petrone Francesco, rispettivamente fissate dal Giudice Sportivo fino al 31.03.2023 e fino al 24.03.2023. Il reclamo è basato sul presupposto che l’errore tecnico commesso dall’Arbitro (il non aver espulso il calciatore Sig. Costabile Manuel, pur avendo ricevuto lo stesso due ammonizioni), è stato assolutamente ininfluente ai fini della gara, anche in considerazione del fatto che si era già abbondantemente nel tempo di recupero e che il calciatore non ha svolto parte attiva alle fasi successive fino al fischio finale. In ordine alle squalifiche dei calciatori, la società nulla deduce sulla posizione del calciatore Sig. Costabile Manuel, mentre per quanto riguarda la posizione dell’allenatore Sig. Venneri Luigi viene dedotta l’inesistenza dei comportamenti addebitati, e per il calciatore Sig. Petrone Francesco si chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il reclamo sia infondato. Preliminarmente vanno rigettate le richieste istruttorie formulate dalla reclamante, in quanto ininfluenti al fine del decidere. Ed, infatti, il fatto storico della mancata espulsione del calciatore Sig. Costabile Manuel, dopo la seconda ammonizione, è incontestato e, pertanto, pacifico ai fini della decisione. La questione da valutare è rappresentata, invero, dalla rilevanza o meno di tale errore tecnico al fine della omologazione del risultato della gara. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, fa presente che il calciatore Sig. Costabile Manuel è rimasto in campo per gli ulteriori (ed ultimi) due minuti, per cui, in assenza di riscontri effettivi circa la mancata partecipazione del calciatore Costabile alle azioni di gioco, non può essere valutata l’incidenza concreta dell’apporto, positivo o negativo, offerto dallo stesso rimasto in campo in tale periodo a fronte delle azioni di gioco che possono svilupparsi in tale arco di tempo. Da tali considerazioni deriva la compromissione della regolarità dell’intera gara, per cui, correttamente, il Giudice Sportivo ha ritenuto di non omologare il risultato. In relazione alla sanzione comminata al calciatore Sig. Costabile Manuel si rileva l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica per una giornata; sanzione non impugnabile, a norma dell’art. 137, comma 3, lett. a) del C.G.S.. In relazione alle squalifiche dell’allenatore Sig. Venneri Luigi e del calciatore Sig. Petrone Francesco, si rileva che ai sensi dell’art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione, la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale e priva di vizi logici, non può essere messa in dubbio. Entrambe le squalifiche appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai comportamenti attribuiti ai due tesserati per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta nel suo complesso il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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