C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/GST del 03.01.2023 – Delibera – Gara del 18/12/2022 PIANURA CALCIO 1977 – CALCIO INTERNAPOLI 1964

Gara del 18/12/2022 PIANURA CALCIO 1977 - CALCIO INTERNAPOLI 1964

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Calcio Internapoli 1964 avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Polverino Emanuele (nato il 20/09/2000), in presunta posizione irregolare ai fini disciplinari per non aver scontato la squalifica di n. 1 gara effettiva giusta CU del C.R. Campania n. 62 del 24.11.2022, pag. 712; esperiti i necessari accertamenti è emerso quanto segue: a) il calciatore in parola è stato effettivamente squalificato per n. 1 giornata giusta CU del C.R. Campania n. 62 del 24.11.2022, pag. 712 (gara Nuova Napoli Nord - Rione Terra, del Campionato di Promozione del 20.11.2022); b) all'epoca dei fatti il calciatore era tesserato con la società Nuova Napoli Nord; c) esaminati i referti delle gare successive, risulta che il calciatore non ha potuto scontare la squalifica perché non sono seguite gare utili (quella successiva la pubblicazione del CU predetto è stata rinviata a data da destinarsi) e) e il predetto calciatore (come emerge da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti di questo CR) è stato svincolato a far data dal 1/12/2022 con efficacia dal 15/12/2022; d) solo a far data dal 16/12/2022 il calciatore Polverino è stato tesserato in favore della società reclamata, con cui ha disputato direttamente la gara oggetto di reclamo, del 18/12/2022;

PQM

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS,

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere al Dirigente Accompagnatore della società reclamata, Sig. Criscuoli Eduardo, l'inibizione fino al 3/02/2023; di infliggere al calciatore Polverino Emanuele (nato il 20/09/2000) la squalifica per n. 1 giornata effettiva che si aggiunge a quella da scontare; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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