C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 27/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CAMARA KABINE (S.S.D. POL. INSIEME FORMIA AR.L.), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/09/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: GAETA – POL. INSIEME FORMIA AR.L. del 23/12/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CAMARA KABINE (S.S.D. POL. INSIEME FORMIA AR.L.), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/09/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: GAETA – POL. INSIEME FORMIA AR.L. del 23/12/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

 Il Sig. Kabine Camara, calciatore tesserato per la S.S.D. Polisportiva Insieme Formia a r.l., impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale veniva squalificato sino al 30/09/2023, per aver, durante la prima frazione di gioco, spintonato un calciatore avversario, facendolo cadere in terra e immediatamente dopo sferrato un calcio sul volto dello stesso, procurandogli una lacerazione sotto l’occhio con perdita di sangue. Il reclamante, nel corpo del ricorso, dopo essersi, preliminarmente, scusato sia con la Federazione che con l’avversario e dopo aver riconosciuto l’esecrabilità del proprio gesto, sosteneva che detta condotta era stata, unicamente, scatenata dai continui insulti di natura razziale, ricevuti durante la gara all’interno del terreno di gioco; affermava, inoltre, che la spinta al calciatore avversario ed il successivo calcio sul viso, dovevano essere letti in chiave continuativa e pertanto chiedeva una congrua riduzione della sanzione. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltato il difensore del reclamante, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. Dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 33° minuto del primo tempo il calciatore n. 3 Camara Kabine poneva le proprie mani sul viso del calciatore n. 10 della squadra avversaria (Matteo Antonio Zonfrilli), spingendolo e facendolo cadere in terra; alla notifica del provvedimento di espulsione sferrava un violento calcio sulla testa del predetto avversario procurandogli una vistosa ferita all’altezza dello zigomo che costringeva, quest’ultimo, a recarsi al nosocomio per gli accertamenti del caso. Sempre dalla lettura del referto arbitrale non emerge, invece, che il calciatore Camara, come dallo stesso sostenuto nei propri atti difensivi, sia stato oggetto di frasi discriminatorie di natura razziale durante la gara; pertanto non può trovare applicazione l’art. 13, comma 1 lett. a C.G.S. (circostanze attenuanti). Pertanto, si ritiene congrua l’entità della squalifica inflitta al calciatore Camara Kabine dal Giudice sportivo di primo grado. Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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